CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC dallo stessoindicato, nonché presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.5876/2016, depositata il 14 novembre 2016.Numero registro generale 16911/2017Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 11671/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,avverso la sentenza in epigrafe, relativa all’atto di contestazione ed irrogazionedi sanzioni n. T95C0DG00575, notificato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., relativoal periodo d’imposta 2005, che aveva accolto l’appello proposto dallacontribuente avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio, in prossimità della quale la resistente ha depositatomemoria, con allegata documentazione attestante l’intervenuta definizioneagevolata della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso, avendo la contribuentepresentato tempestiva istanza di definizione agevolata della controversiatributaria in oggetto ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, cui èseguito, nei termini previsti, come da documentazione allegata, il versamentodella prima ed unica rata per l’importo di euro 7500,00.2. Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente acquisita agli attiemerge, infatti, che la procedura di definizione è stata regolarmente attivata econclusa.3. Ciò premesso, in assenza di diniego da parte dell’Amministrazione finanziariae tenuto conto dell’integrale pagamento del dovuto, non emergono elementiostativi alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere.4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.Numero registro generale 16911/2017Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 11671/2026Data pubblicazione 29/04/20265. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano ipresupposti processuali per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420), essendo, peraltro, ricorrente, nel presente giudizio,l’Agenzia delle entrate, Amministrazione dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia delcontendere.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.Il PresidenteLucio Napolitano