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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 30481/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6574-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] BASILICATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BASILICATA, REGIONE BASILICATA, REGIONE BASILICATA – [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - sul ricorso 28088-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E CURA A CARATTERESCIENTIFICO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], REGIONE BASILICATA - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso le sentenze nn. 8160/2021 depositata il 06/12/2021 per l’r.g. 6574/22 e n. 5709/2022 depositata il 08/07/2022 per l’r.g. 28088/2022, entrambe del Consiglio di Stato.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento r.g. 6574/22; rigettare il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettarsi il ricorso incidentale di Regione Basilicata nel procedimento r.g. 28088/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con bando di gara del 5.7.2018 la [OSCURATO:PERSONA] (SUA) per la Regione Basilicata indisse una procedura di gara suddivisa in sessantanove lotti, per l’affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle aziende del servizio sanitario regionale.

Alla procedura presero parte – tra gli altri – anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche TS, oggi [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria del giorno 8.10.2021).

2. La gara fu aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta determinazione dirigenziale n. 20AB.2019/D.00192 del 22 novembre 2019 e in data 29 gennaio 2020 venne firmata la convenzione .

Successivamente le Aziende sanitarie e ospedaliere si attivarono per stipulare i relativi contratti.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 4 -

3. A distanza di quasi un anno dall’aggiudicazione, [OSCURATO:PERSONA], seconda classificata nella procedura, informò la stazione appaltante della sopravvenienza di indagini penali per concorso in corruzione aggravata, a carico dell’ex amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di un dirigente, fattispecie penale in relazione alla quale erano stati mossi addebiti anche alla società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

4. La SUA, riscontrando la segnalazione, comunicò ad [OSCURATO:PERSONA] il contenuto del verbale del 22.10.2020 con il quale il seggio di gara aveva ritenuto “la mancata sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”

5. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il provvedimento davanti al TAR Basilicata che respinse il ricorso osservando che “ (…) da una piana lettura dell’impianto motivazionale del provvedimento di diniego dell’Amministrazione, quest’ultima non ha affatto affermato che un’ordinanza di custodia cautelare non possa in alcun modo integrare una fattispecie escludente, ma ha posto in essere un articolato iter argomentativo che ha tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle indicazioni offerte dalle linee guida dell’[OSCURATO:PERSONA]…..Nel caso di specie, come si è testé evidenziato, è stato svolto un giudizio di complessiva non incidenza sull’integrità ed affidabilità della T.S. degli episodi di cui è cenno; giudizio svolto alla stregua di una ricognizione della cornice giuridica di riferimento e dello stadio di accertamento e dell’entità degli episodi in questione che risulta scevro da manifesta illogicità ed irragionevolezza”.

5.1. Il Tribunale aggiunse inoltre che mal si attagliava alla vicenda in esame, a dimostrazione della sua specificità, “l’ulteriore principio elaborato dalla giurisprudenza con riguardo a ‘omissioni dichiarative’ di condotte apprezzabili ai fini che qui rilevano, concretatesi Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 5 - anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione o dell’aggiudicazione, secondo cui le misure di c.d. ‘self cleaning’, avendo effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse, non rivestono portata retroattiva (ex multis, Cons.

Stato, sez.

V, 6 aprile 2020, n. 2260).

Invero, nel caso di specie è agevole rilevare come le misure rimediali di carattere organizzativo adottate da T.S., consistenti nella rimozione, dopo l’apprensione della notizia di indagini penali, l’amministratore delegato e il dirigente indagati e nell’adozione di iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, siano idonee già allo stato a consentire (salvi i successivi apprezzamenti in punto di adeguatezza delle stazioni appaltanti) la formulazione di offerte in pubblici incanti.

Ragioni di simmetria logica, quindi, inducono a ritenere che delle medesime misure di ‘self cleaning’ non possa non tenersi conto anche nel caso di specie, ove gli accadimenti oggetto di indagine penale, giova ribadire, si collocano a valle dell’intero esperimento dell’appalto, essendo emersi successivamente all’aggiudicazione”.

6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello al Consiglio di Stato deducendo che la valutazione svolta dalla Stazione appaltante, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, era manifestamente incongrua in quanto si fondava su una valutazione astratta dei fatti e non era perciò idonea a sorreggere il provvedimento di conferma del possesso continuativo dei requisiti di affidabilità e integrità intesa come moralità professionale ex art. 80 comma 5 lett. c) da parte della società aggiudicataria, malgrado la gravità degli addebiti penali ascritti ai vertici sociali e alla società stessa relative a vicende corruttive legate all’affidamento di appalti pubblici.

7. Con la sentenza n. 8160/2021 del 6 dicembre 2021 il Consiglio di Stato accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e per l’effetto “in riforma della sentenza n. 255 del 23 marzo 2021 novembre 2020 del Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 6 - Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata” annullò gli atti impugnati in primo grado.

Inoltre, verificata l’impraticabilità del subentro, accolse la domanda di risarcimento del danno per equivalente, rimettendone alle parti la quantificazione “mediante la verifica dell’utile di impresa incorporato nel ribasso offerto in sede di gara”.

8. Il giudice di appello , diversamente da quanto affermato dal TAR, ritenne che le linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non menzionavano tra gli atti rilevanti ai fini della valutazione del requisito di idoneità le mere indagini e le misure cautelari, posto che facevano riferimento solo alla ipotesi di condanna e conten eva no indirizzi volti a dare uniformità e prevedibilità all’azione amministrativa esonerando le stazioni appaltanti da valutazioni complesse o stringenti oneri motivazionali laddove si verifichi proprio la situazione ritenuta adeguata senza esclud ere che l’amministrazione, negli altri casi , dovesse tenere conto degli elementi raccolti e valutare se essi incidevano sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore.

Evidenziò che una tale interpretazione era l’unica conforme alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE n.

C-425/18 e 41/18 del 19.6.2019).

8.1. Quanto alle misure di c.d. self cleaning adottate dalla società (che aveva rimosso l’amministratore delegato e il dirigente ed aveva adottato iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al d.lgs. n. 231 del 2001) sottolineò che queste avevano efficacia per il futuro ma ne esclusela rilevanza retroattiva.

8.2. Con riguardo alla domanda di subentr o nell’aggiudicazione , il Consiglio ritenne praticabile solo la via del risarcimento del danno per equivalente da liquidare ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. rimettendo alle parti la quantificazione dell’utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto mediante la verifica dell’utile di impresa Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 7 - incorporato nel ribasso offerto in sede di gara.

Rigettò invece la domanda di risarcimento del danno curriculare.

9. La sentenza del Consiglio di S tato venne impugnata per revocazione da [OSCURATO:SOCIETA]. che evidenzi ò che il giudice di appello era incorso in una serie di errori di fatto.

9.1. In particolare dedu ss e che la sentenza non aveva vagliato né dato atto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Aveva omesso qualsiasi riferimento all’eccepita incoercibilità dell’azione amministrativa in materia di autotutela.

Aveva omesso l’esame dell’eccezione relativa all’insindacabilità del merito amministrativo.

Aveva trascurato di prendere in esame la sopravvenuta delibera del 13.4.2021, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA], all’esito di un’approfondita istruttoria, proprio con riferimento alla vicenda giudiziaria che aveva colpito l’ex esponente aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, aveva escluso che la condotta segnalata fosse “connotata da una gravità tale da rendere configurabile la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs.50/16, quale ‘grave illecito professionale”.

10. In quel giudizio si costituirono sia la Regione Basilicata che [OSCURATO:SOCIETA]. denunciando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso di cui chiesero la reiezione.

11. Il Consiglio di Stato,delineato il quadro delle regole e dei principi applicabili in tema di revocazione,ritenne fondati i primi tre motivi di ricorso con i quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva denunciato che la sentenza oggetto del giudizio era incorsa in un errore di fatto avendo trascurato di esaminare le specifiche e circostanziate eccezioni difensive formulate da [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria di costituzione.

11.1. In particolare accertò che non era stata esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata con riguardo alla non impugnabilità in sede giurisdizionale di “un atto in realtà privo di valore provvedimentale” ( il verbale conclusivo delle verifiche sul possesso continuativo dei requisiti in capo a [OSCURATO:SOCIETA] con cui la Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 8 - Regione Basilicata aveva semplicemente comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] di non ravvisare gli estremi per avviare un procedimento di autotutela a carico di TS) insuscettibile di impugnazione e di sindacato in sede giurisdizionale.

Inoltre, accertò che era stato omesso l’esame dell’ulteriore eccezione con la quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato che [OSCURATO:PERSONA] era priva di un concreto interesse a ricorrere in relazione al preteso “diritto all’aggiudicazione”, potendo il giudice amministrativo muoversi solo nel solco del sindacato estrinseco di legittimità sugli atti discrezionali.

11. Il giudice della revocazione accertò che la sentenza di cui era chiesta la revocazione si era concentra ta sulla ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine al permanere dei requisiti di affidabilità morale senza fare cenno alle eccezioni di inammissibilità,reiterate da [OSCURATO:SOCIETA] in secondo grado, ed esclus e che le stesse fossero state anche solo implicitamente valutate.

12. Revocata la sentenza, in riforma della sentenza del TAR, annullò la nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stato fatto proprio il verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020 con obbligo per l’amministrazione d i procedere ad una nuova determinazione sul punto.

12.1. Nel pervenire a tali conclusioni il Consiglio di Stato rilevò che il diniego di autotutela era atto di natura provvedimentale impugnabile e sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa e p recis ò , al riguardo, che era proprio da tale provvedimento, e non dall’aggiudicazione della gara, che decorreva il termine per l’impugnazione di cui accertavala tempestività.

12.2. Quanto al sindacato giurisdizionale sull’autotutela rammentò che a seguito del la segnalazione , avente a oggetto il venir meno dei requisiti in capo all’aggiudicatario o al contraente, l’amministrazione era tenuta ad attivare il procedimento di rinnovata verifica dei Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 9 - requisiti e che tale obbligo era compulsabile , se del caso , anche a mezzo dell’azione ex art. 117 c.p.a. mentre rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione la scelta di provvedere in autotutela a seguito delle valutazioni di merito effettuate dal la stazione appaltante circa la valenza escludente dei fatti sopravvenuti ed al giudice è consentito solo un controllo esterno di ragionevolezza.

12.3. Alla luce di tali premesse, quindi, il giudice della revocazione evidenziò che il seggio di gara - dopo avere dato atto delle argomentazioni difensive svolte in sede procedimentale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) - aveva concluso per l’insussistenza dei presupposti per agire in autotutela in quanto i provvedimenti assunti nell’ambito delle indagini preliminari, e il rinvio a giudizio, non costituivano fattispecie penali sussumibili nelle cause di esclusione obbligatoria, ai sensi della lett. c) dell’art. 80 comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

G li atti di indagine non costitui va no prove.

Le linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6 facevano riferimento solo a fatti “accertati” e nel caso di specie non vi era un provvedimento di condanna, nemmeno in primo grado .

L ’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’amministratore per fatti corruttivi, pur riferita a fatti da considerare gravi, non costituiva “sintomo inequivocabile di inaffidabilità professionale” e non giustificava di per sé “ un provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione, anche in virtù del rispetto del principio di proporzionalità”.

12.4. Tali essendo le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato il Consiglio le ritenne prive di ragionevolezza posto che non contenevano alcun cenno al Patto di integrità che “governava” i profili morali dei partecipanti, accettato dai concorrenti unitamente agli altri atti di gara, che prevedeva espressamente una causa risolutiva espressa ex art. 1456 cc “ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o il rinvio a Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 10 - giudizio per taluno dei delitti di cui alla lett. b) del co. 1 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016”.

12.5. Rilevò che , così delineata la volontà di risolvere ipso iure il contratto per effetto dell’intervento di misure cautelari o di un rinvio a giudizio per alcuni delitti specificatamente indicati, la SUA aveva palesato, sin dall’inizio della procedura di evidenza pubblica, di volere adottare un livello elevato di cautela, anche in considerazione, evidentemente, del contesto territoriale e socioeconomico in cui l’appalto avrebbe dovuto eseguirsi.

12.6. Ritenne che, i n tale prospettiva, la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’ex amministratore delegato e di un dirigente dell’impresa, concretizzava già il presupposto per l’applicazione della già menzionata clausola, e che perciò il Seggio di gara avrebbe dovuto tenere in considerazione anche tale aspetto nell’esprimere il proprio giudizio circa la perdurante affidabilità morale del contraente.

12.7. Osservòinvece che nel provvedimento non v’era cenno al Patto di integrità e si facevariferimento al criterio di proporzionalità (violato in caso dell’adozione di determinazioni in autotutela sull’aggiudicazione o sul contratto) che piuttosto contraddiceva le cautele che in via preventiva la SUA aveva imposto in executivis.

12.8. Ritenne, perciò , che erroneamente la sentenza del TAR in relazione a tali aspetti aveva opposto un difetto di giurisdizione amministrativa atteso che l’oggetto del giudizio non era la risoluzione del contratto, ma il provvedimento con il quale la SUA aveva ritenuto che, nonostante la grave vicenda penale che aveva interessato l’amministratore, i requisiti di moralità in capo all’aggiudicatario (e contraente) permanessero.

12.9. Richiamando poi precedenti su questioni sovrapponibili , che avevano interessato la stessa parte, ritenne infondata l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo la quale la successiva delibera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 11 - recante l’archiviazione del procedimento di annotazione sul Casellario informatico ex art. 213, comma 10, avrebbe definitivamente confermato la correttezza della valutazione contestate.

A tal riguardo ricordò che tale sopravvenuta deliberazione [OSCURATO:PERSONA] non aveva efficacia “sanante”.

12.10. Quanto alla domanda di conseguimento dell’aggiudicazione (previo annullamento di quella disposta in favore di TS), di inefficacia del contratto e di subentro, il giudice della revocazione rammentòche nell’ambito dell’azione amministrativa discrezionale, o addirittura rispetto a quella non ancora esercitata, il giudice amministrativo non poteva sostituirsi all’amministrazione, residuando impregiudicato il potere dell’amministrazione di determinarsi sulla valutazione discrezionale oggetto di annullamento e sui conseguenti provvedimenti da adottare, a seconda del tenore di tale rinnovata valutazione.

Perciò la domanda di risarcimento del danno per equivalente, che presuppone va l’accertamento di un diritto all’aggiudicazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA], restava preclusa.

13. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze.

Il primo fondato su sette motivi.

Il secondo affidato anch’esso a sette motivi aventi sostanzialmente il medesimo contenuto.

13.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso in entrambi i giudizi.

Nel primo giudizio, iscritto al r.g. 6574 del 2022 la Regione Basilicata, la [OSCURATO:PERSONA] Appaltante RB, l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, [OSCURATO:PERSONA] di Matera, l’[OSCURATO:PERSONA], L’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] di riferimento oncologico per la Basilicata (IRCS – CROB) sono rimasti intimati.

Nel giudizio iscritto al r.g. 28088 del 2022 (quello sulla revocazione) la Regione Basilicata si è difesa con controricorso ed ha proposto contestuale ricorso incidentale al quale ha opposto difese Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 12 - con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la [OSCURATO:PERSONA] Appaltante RB, l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, [OSCURATO:PERSONA] di Matera, l’[OSCURATO:PERSONA], L’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] di riferimento oncologico per la Basilicata (IRCS – CROB) sono rimasti intimati sia sul ricorso principale che su quello incidentale.

13.2. Il Procuratore generale ha sollecitato la riunione del procedimento r.g. n. 28088 del 2022 a quello r.g. n. 6574 del 2022 e quindi ha concluso per il rigetto principale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio r.g. n. 28088 del 2022 e del ricorso incidentale della Regione Basilicata e per l’inammissibilità, conseguente, per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso iscritto al n. 6574 del 2022.

13.3. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie in vista dell’adunanza fissata per la decisione delle cause. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi n. 28088 del 2022 e n. 6574 del 2022 pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il primo la sentenza con la quale è stata disposta la revocazione della sentenza oggetto dell’altro procedimento.

Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti oltre che di economia processuale che ne suggeriscono la trattazione unitaria in un medesimo giudizio ai sensi dell’art. 274 c.p.c..

Il procedimento r.g. n. 6574 del 2022 , che ha ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato n. 8160 del 2022, soffre le conseguenze della sentenza oggetto del giudizio r.g. n. 28088 del 2022 con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso per revocazione ha annullato proprio la sentenza n. 8160 del 2022 e, definitivamente pronunciando sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], ne ha disposto l’accoglimento, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 13 -

2. Tanto premesso è preliminare l’esame del ricorso iscritto al n. r.g. 28088 del 2022 che ha ad oggetto la sentenzan. 5709 del 2022 con la quale il Consiglio di Stato, revocata la sentenza n. 8160 dello stesso Consiglio (qui impugnata con il ricorso iscritto al n. 6574 del 2022) l’ha annullata in sede rescindente e quindi , in sede rescissoria, esaminate le censure pretermesse , ha accolto la domanda di annullamento della nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale è stato recepito e fatto proprio il contenuto del verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020) e si è demandato all’amministrazione di proced ere ad una nuova determinazione sull’esistenza e la persistenza del requisito di affidabilità morale del contraente.

3. Questi i motivi di censura del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 5709 del 2022.

3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il d ifetto relativo di giurisdizione in relazione all’ a ttinenza degli atti annullati al rapporto paritetico sottoposto perciò alla giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario in indebita applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 6 del patto d’integrità.

Ad avviso della società ricorrente gli atti emessi dalla S .U.A. in pendenza del rapporto contrattuale (iniziato con la stipula della convenzione il 29.1.2020 cui sono seguiti contratti attuativi con gli Enti beneficiari) sono stati adottati in posizione paritetica e non nell’esercizio di un potere discrezionale.

Osserva che la fase pubblicistica termina con il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e che quella successiva è attribuita alla giurisdizione ordinaria sia con riguardo all’esecuzione del rapporto sia con riferimento alle altre possibili patologie, anche estranee alla Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 14 - struttura del contratto, sopravvenute o derivanti da irregolarità - illegittimità della procedura amministrativa a monte.

Conseguentemente,ad avviso della ricorrente, il Consiglio di Stato si sarebbe indebitamente ingerito nel rapporto paritetico, sconfinando nella giurisdizione invece riservata al G.O. che può incidentalmente sindacare le scelte adottate.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe incorsa in un eccesso di potere giurisdizionale, con difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 110 c.p.a. per assenza di carattere provvedimentale della nota del 26.11.2020, prot. n. 226118, e del verbale del 22.10.2020 con correlato difetto di situazione giuridica soggettiva tutelabile in capo alla ricorrente.

Ad avviso della società ricorrente erroneamente il Consiglio di Stato, pur respinta la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. di annullamento dell’aggiudicazione e di subentro nel contratto, ha accolto la domanda “di annullamento della nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che fa proprio il verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020”, stabilendo che “ l’amministrazione dovrà rideterminarsi considerando quanto esposto in motivazione” (cfr. capo 10 della sentenza n. 5709/2022) ed ha rigettato l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale si evidenziava che detta nota non aveva natura provvedimentale sebbene con essa la S.U.A.-RB non aveva espresso un diniego di autotutela sicché l’atto non sarebbe stato neanche in astratto configurabile giuridicamente come provvedimento autonomamente impugnabile.

Esso aveva contenuto comunicativo e si limitava a dare notizia del verbale del 22.10.2020 senza manifestare poteri provvedimentali , peraltro esclusi in capo al Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 15 - committente nei confronti di chi si sia aggiudicato il contratto poi stipulandolo.

Sottolinea che la procedura di gara era ormai definita e che i rapporti contrattuali erano in corso di esecuzione sicché l’Amministrazione non aveva attivato (né poteva attivare) alcuno dei poteri amministrativi tipicamente discrezionali volti al riesame di secondo grado delle determinazioni autoritative già assunte.

Le sue attività erano di ordine istruttorio ed erano volte a verificare i fatti segnalati dall’operatore [OSCURATO:SOCIETA]. , nell’ambito di un rapporto a cui questa era estranea.

Si trattava di attività e valutazioni che non erano state assunte da organi autoritativamente legittimati al riesame (a titolo di autotutela e/o di secondo grado, degli atti e provvedimenti di gara) bensì dal Seggio di Gara, officiato di compiti meramente istruttori e privo di poteri di autotutela rispetto agli esiti della procedura selettiva, consacrati nell’aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui era seguita la stipula della convenzione del 29.1.2020 e dei contratti attuativi con gli Enti beneficiari.

A tti privi di valore ed effetto provvedimentale in grado di conferire ad [OSCURATO:SOCIETA]. la titolarità di una posizione qualificata e differenziata tutelabile di fronte al giudice amministrativo.

Conseguentemente, non essendo espressione dell’esercizio di un effettivo potere amministrativo idoneo a ledere o soddisfare l’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di mero fatto, al conseguimento della commessa,non vi era alcun interesse legittimo da tutelare.

Ad avviso della parte ricorrente in assenza di tali condizioni non sussiste potere amministrativo né alcuna situazione legittimante del privato rispetto agli atti assunti dalla P.A., con la conseguenza che il G.A. adito sarebbe privo di giurisdizione per difetto assoluto di questa.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 16 -

3.3. Con il terzo motivo è denunciato l’ eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di competenza riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a..

Il difetto assoluto di giurisdizione per inesistenza dell’obbligo di provvedere e sconfinamento nel merito riservato alla p.a..

La società ricorrente deduce che , sepp ure si ammettesse la sindacabilità da parte del giudice amministrativo degli atti impugnati, comunque la sentenza sarebbe viziata per il difetto assoluto di giurisdizione atteso che nel richiedere all’ amministrazione di rideterminarsi considerando quanto esposto in motivazione si finisce per configurare un inesistente obbligo di riesaminare i requisiti di [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della segnalazione effettuata d a [OSCURATO:SOCIETA]..

Sarebbe configurabile un potere amministrativo discrezionale in capo alla S.U.A. per valutare l’esistenza della causa di esclusione c.d. facoltativa di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice e provvedere di conseguenza, nonostante l’avvenuta stipula del contratto.

Ad avviso della ricorrente, invece, la legge non prevede un tale obbligo di provvedere né tantomeno, una volta stipulato il contratto, unpotere discrezionale in capo alla p.a..

La sentenza , pertanto, conterrebbe un indebito ordine alla p ubblica amministrazione di porre in essere atti contrari a legge, con conseguente sconfinamento nel merito amministrativo.

Si rammenta che il d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che per tutto il procedimento di gara e fino all’aggiudicazione alla p.a. sarebbe consentito di verificare, in qualsiasi momento , i requisiti ed espelle re dalla procedura quegli operatori che – anche per cause sopravvenute – risultino privi dei requisiti di legge .

Successivamente all’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, poi, sarebbeancora possibile in autotutela rimuovere il provvedimento di aggiudicazione Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 17 - nei limiti previsti dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 .

D opo la stipula del contratto, invece, la rimozione de l contratto e d e i suoi effetti rest erebbe possibile secondo le regole ed i rimedi di diritto comune relativi ai rapporti paritetici e ai sensi del l’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 , nei casi in cui ricorr ano cause di esclusione c.d. obbligatorie.

Non sussiste rebbe invece un obbligo, quale quello imposto dal Consiglio di Stato, di procedere ad un nuovo esame dei requisiti a maggior ragione una volta che il contratto sia stato stipulato esia in corso di esecuzione .

Una tale statuizione si risolve rebbe allora in un indebito sconfinamento nelle competenze di merito spettanti alla p.a..

Conseguentemente, laddove la sentenza afferma che “ …ove intervenga una segnalazione avente ad oggetto il venir meno dei requisiti in capo all’aggiudicatario o al contraente, deve distinguersi la fase della verifica, da quella della determinazione in ordine all’eventuale tutela” e quindi precisa che “ l’amministrazione ha l’obbligo di attivare il procedimento di rinnovata verifica dei requisiti, e tale obbligo è compulsabile se del caso anche a mezzo dell’azione ex art. 117 c.p.a.; rimane invece discrezionale il potere di provvedere in autotutela in conseguenza delle valutazioni di merito che la stazione effettua in ordine alla valenza escludente dei fatti sopravvenuti” (p. 12 della sentenza impugnata ) si postula un inesistente obbligo di provvedere e la statuizione risulta indebitamente coercitiva rispetto all’azione della p.a. in violazione del principio di separazione dei poteri e delle prerogative di merito riservate alla p.a..

Deduce che la stazione appaltante - in materia di valutazione dei requisiti relativi alle cause di esclusione c.d. facoltative, tra le quali rientra la fattispecie di cui all’art. 80 co. 5^ lett. c) del Codice, e di un loro riesame -gode di ampia discrezionalità, soggetta ad un sindacato Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 18 - debole ed estrinseco da parte del giudice amministrativo che è contenuto nei limiti della manifesta pretestuosità.

Osserva che si tratta di attività ampiamente discrezionali e che non è configurabile un obbligo giuridico di provvedere in materia.

3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e dell’art. 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 110 c.p.a..

Ad avviso della ricorrente il Consiglio di Stato con la decisione resa nella fase rescissoriadel giudizio di revocazione sarebbe incorso nella violazione del principio di separazione dei poteri e dell’art. 34, comma 2, c.p.a. stante l’ incoercibilità dei poteri di autotutela decisoria ed avrebbe violato l’art. 133 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 104 del 2010 sconfinando nell’ambito riservato alla giurisdizione del g iudice ordinario.

La sentenza, qualificando gli atti annullati come “diniego di autotutela”, si sarebbe sostituita alla p.a. pretendendo di attivare un procedimento di autotutela che invece la p.a. non aveva mai inteso attivare.

Imponendo alla Stazione appaltante un obbligo di procedere ad un nuovo esame dei requisiti in autotutela , da questa mai ipotizzato né promosso, si è indebitamente orientata l’azione amministrativa sostituendosi alla p.a. nell’esercizio delle sue funzioni.

Sostiene che con una tale decisione sarebbe stato condiziona to l’esercizio di un potere dell’amministrazione del tutto discrezionale anche nell’ an e perciò incoercibile da parte del giudice amministrativo.

Osserva infatti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai attivato un procedimento di secondo grado, né tantomeno adottato un provvedimento in autotutela [rectius, di diniego di autotutela].

Rileva infatti che nella seduta del 22.10.2020 il Seggio di gara (che non è certo organo deputato ad esprimere alcuna volontà provvedimentale di autotutela) si è limitato a verbalizzare le Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 19 - valutazioni compiute in merito all’affidabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’esito di tale valutazione, riportato nel verbale, era stat o comunicat o ad [OSCURATO:SOCIETA]. , autrice della segnalazione di irregolarità del 10.8.2020.

In sostanza i l C onsiglio di S tato avrebbe sindacato poteri amministrativi mai esercitati dalla Stazione appaltante, in spregio al principio generale di separazione dei poteri, recepito a livello di legislazione primaria nell’art. 34 c.p.a., a mente del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

Rammenta che si tratta di disposizione che costituisce espressione della c.d.

“riserva di amministrazione”, nella misura in cui “riproduce l’identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo approvato dalla commissione del consiglio di stato, dedicata all’azione generale di accertamento” e “vuole evitare, in omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione diretta di rapporti amministrativi non ancora sottoposti al vaglio della stessa”.

Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, qualora sia mancata la valutazione dell’amministrazione, essa non può essere rimessa al giudice amministrativo ostandovi proprio il principio di separazione dei poteriche in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo in base al quale il giudice non può pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati».

In sostanza si impone alla Stazione appaltante d i esercitare poteri intrinsecamente discrezionalie pertanto intrinsecamente incoercibili e di valutare l’eventuale esistenza di una causa di esclusione facoltativa a scopo di autotutela rispetto all’aggiudicazione risalente al novembre 2019 e rispetto ai contratti conseguentemente stipulati.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 20 -

3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a..

La violazione dell’art. 6 del Patto di Integrità e l’invasione invasione della sfera riservata all’autorità nazionale anticorruzione e di quella riservata alla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciare sulla rilevanza della clausola risolutiva espressa prevista dall’art.6 Patto d’Integrità avrebbe invaso la sfera riservata alla P.A. e, nello specifico, all’[OSCURATO:PERSONA] che era coinvolta, per previsione contrattuale , nella scelta di avvalersi della clausola risolutiva con la facoltà di proporre misure alternative.

Osserva che pur nel ricorso di una delle circostanze previste dall’art. 6 del Patto d’Integrità tuttavia la clausola, ex art. 1456 c.c., non è ex seoperativa essendo necessario - per espressa previsione negoziale - l’intervento di una P.A. terza ([OSCURATO:PERSONA]), cui è affidata la valutazione finale in merito.

Ritiene che pertanto la sentenza avrebbe sottratto all’[OSCURATO:PERSONA] poteri di cui essa sola è titolare così realizzando un’inammissibile invasione da parte del Consiglio di Stato delle prerogative proprie dell’Amministrazione pubblica.

Osserva poi che erroneamente la sentenza del Consiglio di Stato ha affermato l’irrilevanza – ai fini delle valutazioni della stazione appaltante –della Delibera di archiviazione assunta dall’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicata in data 16.4.2021.

Anziché prendere atto del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e rimettere alla [OSCURATO:PERSONA] ogni conseguente attività valutativa volta a conformarsi allo stesso, o comunque a tenerne doverosamente conto ai fini della valutazione del preteso illecito professionale, il Consiglio di Stato, affermata l’irrilevanza della [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle valutazioni di competenza Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 21 - della Sua RB, avrebbe di fatto ordinato a quest’ultima – che non ha affatto esaminato tale delibera in quanto sopravvenuta rispetto alle determinazioni assunte – di non prenderla in considerazione in quanto irrilevante e, c osì facendo , avrebbe invaso l’ambito di valutazione riservato ad [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], sconfinando nell’esercizio di un potere riservat o all’amministrazione alla cui valutazione discrezionale l’art. 80, comma 5, lett. c)del d.lgs. n. 50 del 2016 demanda la verifica dell’esistenza di cause di esclusione per motivi di onorabilità e affidabilità.

Rileva che il Seggio di gara aveva compiuto le proprie valutazioni prima della sopravvenuta delibera di archiviazione del 13.4.2021 e che tale provvedimento erarilevante nella valutazione che il Consiglio di Stato ha demandato alla S [OSCURATO:PERSONA] trattandosi della medesima vicenda giudiziariae che detta delibera dovrà necessariamente essere valutata all’atto dell’eventuale nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione.

Pertanto, il Consiglio di Stato , nel ritenerne l’irrilevanza , si sarebbe indebitamente ingerito nella valutazione degli effetti del provvedimento [OSCURATO:PERSONA], rientrante nella competenza esclusiva della stazione appaltante, sostituendosi di fatto a quest’ultima o quanto meno orientandone indebitamente l’attività amministrativa ad essa riservata.

In tal modo, ingerendosi nel merito di poteri amministrativi non ancora esercitati, sarebbe stato violato l’art. 34 c.p.a..

3.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce che con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato sia incorso in un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] C orruzione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a.in relazione all’avvenuta violazione dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i..

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 22 - Si sostiene infatti che con la sentenza sia stata inva s a la sfera di competenza riservata all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) alla quale è demandata in via istituzionale la determinazione delle informazioni ritenute utili per le [OSCURATO:PERSONA] ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50 del 2016 e la gestione de l [OSCURATO:PERSONA] dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - istituito presso l'Osservatorio - ch e contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo

80. Si deduce che nelle Linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6, aventi ad oggetto la “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”al paragrafo

4.2. era prev isto che “a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice” eche nel caso in cui la “ stazione appaltante (…) venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti”.

Inoltre, al successivo paragrafo

6.6. è stabilito che g li organismi di attestazione,per le valutazioni di loro competenza ai sensi dell’art. 84 comma 4 lett. a) del Codice, accertano proprio mediante consultazione del casellario informatico la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e ne valutano l’idoneità ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta valutando , altresì, “ l’idoneità delle misure di self-cleaningeventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 23 - integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa”.

Sostiene che pertanto, alla luce del descritto quadro normativo , compete all’[OSCURATO:PERSONA] la determinazione delle informazioni ritenute utili per le [OSCURATO:PERSONA] al fine di verifica re l’esistenza dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50del 2016.

In tal senso deporrebbe l’inequivoco disposto dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale , come detto , è l’Autorità che stabilisce quali sono le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario e che sono utili ai fini della sua tenuta e della verifica dei gravi illeciti professionali ex art.80 comma 5, lettera c).

Pertanto,nel caso in cui l’ [OSCURATO:PERSONA], come nel caso in esame, a seguito di istruttoria seguita ad una segnalazione da parte di una P.A. interessata, abbia disposto che l’informazione segnalata non debba essere iscritta nel Casellario deve ritenersi che la stessa non sia “utile” e dunque non possa essere presa in considerazione dalle [OSCURATO:PERSONA] per ifini di cui al richiamato art. 80 co mma 5 lett. c) del citato d.lgs. n. 50del 2016.

Il provvedimento di archiviazione e di non iscrizione del fatto segnalato trova fondamento in un “ giudizio di non utilità ” dell’annotazione, per non essere la “notizia” segnalata in nessun modo rilevante ai fini del giudizio di affidabilità morale e professionale, tanto da non necessitare neppure di essere portata a conoscenza delle [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente insiste nel ritenere che con la decisione impugnata si sia verificata un’evidente invasione da parte del Consiglio di Stato nella sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] oltre che in quella riservata alla p.a. cui è rimessa in Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 24 - via esclusiva la valutazione dell’esistenza della causa di esclusione di cui alcitato art. 80 comma 5 lett. c).

3.7. Il s ettimo motivo di ricorso denuncia l’ eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a. e la violazione del divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati exart. 34 c.p.a. e, segnatamente, sulla valutazione da parte della stazione appaltante delle misure di self cleaning assunte cautelativamente da T S - [OSCURATO:SOCIETA]..

Ad avviso della ricorrente lasentenza - che ha ordinato alla S [OSCURATO:PERSONA] di “rideterminarsi secondo quanto esposto in motivazione” senza tuttavia fare alcun cenno alle misure di self cleaning , cautelativamente assunte da TS- [OSCURATO:SOCIETA] appena appresa la notizia dell’inchiesta e dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice penale –avrebbe sconfin ato nel merito amministrativo, incorrendo nel vizio di eccesso di potere denunciato, poiché avrebbe esoneratola stazione appaltante dall’onere di valutare le misure di self cleaning precludendola v erifica del l’affidabilità e del la capacità dell’operatore a concorrere alla gara.

Rammenta che l’art. 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE, recepito con l’art. 80 commi7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che “un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione”.

Ricorda che dalla norma in parola, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio per cui non può ritenersi ammissibile una normativa nazionale che preveda l’esclusione automatica dell’operatore economico senza che gli venga riconosciuta la possibilità di fornire elementi circostanziati in merito alla vicenda nella Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 25 - quale è rimasto coinvolto e senza riconoscere all’Amministrazione aggiudicatrice la discrezionalità di decidere se azionare o meno una causa di esclusione c.d.

“facoltativa” e insiste ancora una volta per l’annullamento della decisione impugnata.

4. Il ricorso incidentale della Regione Basilicata è invece affidato ai seguenti motivi:

4.1. Il primo motivo denuncia un difetto relativo di giurisdizione.

Un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario e l’e rronea applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista dall’art. 6 del patto di integrità.

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe intervenuta su un rapporto contrattuale oramai costituitosi (con la stipula della convenzione con [OSCURATO:SOCIETA] del 29.1.2020 e con la sottoscrizione di numerosi contratti attuativi con le Aziende sanitarie beneficiarie ) sicché si erano generati rapporti contrattuali paritetici - rispetto ai quali la [OSCURATO:SOCIETA]. era un soggetto estraneo– e si insiste nel ritenere che ogni controversia ad essi relativa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinariocome esattamente ritenuto dal TAR Basilicatacon la decisione riformata dalla sentenza qui impugnata.

4.2. Il difetto assoluto di giurisdizione e lo sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione stante l’assenza di carattere provvedimentale della nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot.

N. 226118 e del verbale del 22.10.2020 è l’oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale.

La Regione ricorrente ritiene infatti che erroneamente la sentenza ha attribuito natura provvedimentale ad atti che costituivano mere comunicazionidegli esiti di verifiche effettuate dal Seggio di gara.

4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia uno sconfinamento nella sfera di competenza riservata all’amministrazione e si impugna la sentenza ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. oltre che in Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 26 - relazione all’art. 110 c.p.a. e all’art. 111 Cost. deducendosi un difetto assoluto di giurisdizione.

Analogamente a quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso principale, la ricorrente incidentalerammenta che a norma dell’art. 80 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 ( Codice degli appalti ) l’Amministrazione , successivamente all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, non aveva più il potere di valutare discrezionalmente l’esclusione di TS [OSCURATO:SOCIETA].

Pertanto, il giudice non poteva ordinare la ripetizione della procedura di verifica ai fini dell’esclusione.

Non ricorrerebbe poi il presupposto di ammissibilità del sindacato giurisdizionale previsto dall’art. 80 comma 5 lett. c) del citato decreto legislativo.

L’unica valutazione consentita al Giudice amministrativo nell’ambito del sindacato debole ed estrinseco avverso i provvedimenti emessi dalla stazione appaltante sarebbe quello relativo alla pretestuosità dell’iter argomentativo, categoria diversa rispetto alla “ragionevolezza” utilizzata dalla sentenza quale parametro per accertare l’illegittimità dell’atto.

Da ultimo rileva che, comunque , la mancata esclusione non richiederebbe da parte della amministrazione una specifica motivazione.

4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 6 del Patto di integrità e l’invasione della sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] e di quella riservata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1 e 362 c.p.c. .

In oltre , in relazione all’art. 110 c.p.a. e all’art. 111 Cost., si deduce un difetto assoluto di giurisdizione.

Come dedotto anche dalla ricorrente principale nel quinto motivo di ricorso, si sostiene che la sentenza , nel pronunciar e sulla rilevanza della clausola risolutiva espressa prevista dal Patto di integrità il Consiglio avesse invaso la sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] la quale, peraltro , Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 27 - aveva escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

5. Il primo motivo del ricorso principale non può essere accolto.

5.1. Va premesso che il ricorso per cassazione volto a denunciare l’eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. – è inammissibile qualora le contestazioni mosse investano le modalità di esercizio del potere giurisdizionale.

L a revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concretoe dunque prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.

In sostanza la questione di giurisdizione può sorgere solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesimamentre resta esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (cfr. Cass. Sez. un. 31/10/2019n. 28214 e 27/01/2016 n. 1520 ma anche 04/11/2021n. 31559, 27/02/2017 n. 4879 ).

5.2. Poiché nel caso in esame è proprio la statuizione resa in sede di revocazionedal Consiglio di Stato ad essere censurata per eccesso di potere giurisdizionale il motivoè ammissibile ma tuttavia infondato .

5.3. Rileva infatti il Collegio che la sentenza in sede rescissoria si è limitata ad utilizzare la mancata valutazione della clausola di risoluzione come espressione dell’irragionevolezza del provvedimento impugnato ch e per tale profilo ha riten uto illegittimo , senza sconfinare nell’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 28 -

5.4. Con la censur a - analog a a quell a contenut a nel settimo motivo di ricorso che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto avverso la sentenza n. 8160 del 2021 oggetto della revocazione, rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha escluso proprio che vi fosse stata una pronuncia implicita sulla giurisdizione ed ha perciò ritenuto sussistere un errore revocatorio accogliendo il mezzo di impugnazione e procedendo alla fase rescissoria – si deduce il difetto relativo di giurisdizione in relazione all’attinenza degli atti annullati al rapporto paritetico sottoposto perciò alla giurisdizione del giudice ordinario e l ’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario in indebita applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 6 del patto d’integrità.

5.5. Tuttavia, i l giudice amministrativo non ha ritenuto che si fosse realizzata la fattispecie prevista dalla clausola risolutiva espressa, contenuta nel Patto di Integrità accettato dai partecipanti all’appalto.

Con la sua sentenza ha piuttosto tratto conforto , dall’esistenza d ella clausola, per esprimere un giudizio di non ragionevolezza della determinazione della Stazione appaltante di non adottare il provvedimento previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18.4.2016, n. 50.

Era questa la sola d eterminazione oggetto del procedimento radicato davanti al [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnazione del verbale del seggio di gara n. 6 del 22.10.2020.

In sostanza il Consiglio di Stato ha ricavato da quella clausola elementi per individuare gli interessi r itenuti prioritari dalla stessa P.A. che dovevano essere valutati per impedire la conclusione di un contratto che, in base alla disciplina prefissata, sarebbe poi stato suscettibile di risoluzione.

Il richiamo allo Schema di Convenzione è avvenuto al solo fine di verificare la legittimità dell’attività provvedimentale oggetto di contestazione da parte della ricorrente ed avvalorare il giudizio di non ragionevolezza poi espresso in sede rescissoria.

I canoni di razionalità e ponderatezza che avrebbero Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 29 - dovuto guidare la stazione appaltante nella valutazione dei presupposti di fatto (per una fattispecie parzialmente analoga Cass. Sez. un., 14/12/2022 n.36555).

5.6. Rileva il Collegio che la critica svolta dalla ricorrente investe la valutazione dell'ampiezza del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e l'identificazione dei vizi fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, e si sostanzia in una denuncia di errores in iudicando aut in procedendo, sottratta al sindacato di legittimità, il quale può avere ad oggetto esclusivamente come detto l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, e non anche il modo in cui tale giurisdizione è stata in concreto esercitata (cfr. Cass. Sez.

Un. 27/06/2018 n. 16974 , 22/04/2013n.9687; v. anche Cass. sez. un. n. 36555 del 2022 cit.).

5.7. Peraltro, neppure è ravvisabile il denunciato sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario, oggetto del primo motivo del ricorso incidentale della Regione Basilicata atteso che, per le ragioni dette, persiste l’obbligo dell’amministrazione di verificare l’esistenza dei requisiti di partecipazione anche nel corso dell’esecuzione contrattualee successivamente alla stipula del contratto e l’esito delle verifiche è impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo.

6. Anche il secondo motivo delricorso di [OSCURATO:SOCIETA] ed il secondo motivo del ricorso della Regione Basilicata non possono essere accolti.

6.1. Va evidenziato che i motiv i invest ono nella sostanza la sentenza del C.d.S. n. 8160 del 2021, poi revocata, nella parte in cui ha ritenuto impugnabile il verbale del seggio di gara n. 6 del 22 ottobre 2020 e la conseguente nota della Regione Basilicata - Dipartimento della stazione unica appaltante prot. n. 226118 del 26 novembre 2020.

Si tratta di censure che si sovrappon gono anche al primo motivo del ricorso proposto sempre da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 30 - quella sentenza di appello e denuncia no un error in iudicando perciò sottratto al sindacato di legittimità.

6.2. Va rilevato che con g li atti impugnati si era proceduto a lla verifica della persistenza dei presupposti per l’aggiudicazione dell’appalto a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. alla luce della previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, da vagliarsi alla luce dei fatti che erano sopravvenuti alla originaria aggiudicazione (l’intervenuta misura cautelare nei confronti dell’amministratore delegato della società aggiudicataria).

6.3. L’atto non era perciò meramente confermativo dell’originaria aggiudicazione, la quale non sarebbe stata impugnabile pena l’elusione dei termini perentori di gravame, ma si trattava piuttosto della delibazione di circostanze di fatto sopravvenute che avrebbero potuto comportare anche la revoca dell’originaria aggiudicazione.

In sostanza un nuovo atto autonomamente impugnabile, in quanto assunto all’esito di una nuova istruttoria.

6.4. Ne consegue che non è ravvisabile la denuncia ta invas ione da parte del giudice amministrativo della sfera riservata all’amministrazione atteso che la sentenza impugnata si è limitata a sindacare la ragionevolezza dell’atto , come era istituzionalmente chiamata a fare, ed ha poi rimesso all’amministrazione la rinnovazione dell’azione amministrativa da svolgere “considerando quanto esposto in motivazione”.

Un error in iudicando sottratto evidentemente al sindacato di questa Corte di Cassazione(cfr. per un caso analogo Cass. sez. un. 19/05/2023 n. 13785).

6.5. Non è sindacabile da parte della Cassazione l’accertamento, compiuto dal C onsiglio di S tato dell’obbligo di provvedere alla rinnovata verifica dei requisiti, a fronte di vicende rilevanti sopravvenute, quali indice di grave illecito professionale, ove sia denunciata un’inerzia dell’amministrazione appaltante nel verificare i Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 31 - requisiti di partecipazione e non il mancato esercizio del “potere di autotutela ad esso conseguente”.

6.5. Del pari in fattispecie ancora una volta analoga a quella oggi in esame si è chiarito che non è sindacabile dalle S ezioni U nite l’accertamento da parte della sentenza della permanenza del potere della S.U.A. ( cfr. Cass. sez.un. n. 13785 2023 cit. ) di verificare i requisiti dell’aggiudicatario dopo l’autorizzazione alla stipulazione dei contratti. 7.Il terzo motivo del ricorso principale - che nel suo contenuto replica sia il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza revocata e che è del pari proposto dalla Regione Basilicata con il suo ricorso incidentale avverso la sentenza nel processo per revocazione –è inammissibile.

7.1. Nel controllo del rispetto dei limit i estern i della giurisdizione non rientra il sindacato sulle scelte interpretative del giudice amministrativo che possono portare ad un error in iudicando o in procedendoma non ad un travalicamento dei limiti della giurisdizione.

In tale prospettiva non rilev a né la gravità né l’ intensità del denunciato errore di interpretazione .

Questo resta comunque confinato nei limiti interni della giurisdizione amministrativaposto che l’interpretazione delle norme costituisce “ il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass. Sez. un.04/12/2020 n. 27770).

7.2. Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, infatti, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione.

Questo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 32 - cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).

Q uando il giudice violi i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che questa appartenga ad altri giudici, è ravvisabile un difetto relativo di giurisdizione senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento.

Non è configurabile invece come già detto, nel caso di errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr. Cass. Sez.

U n . n. 7926 del 2019, n. 8311del 2019, n. 29082 del 2019, n. 7839 del 2020, Cass. n. 19175 del 2020, n. 18259del 2021 e n. 8588 del 2022 ).

7.3. Al riguardo si è precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o anche dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 comma ottavo Cost. stante che, come detto, l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Questa si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass. Sez.Un. n. 32773 del 2018 , n. 10087 del 2020 e n. 19175 del 2020) o a ncora , sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della P.A., quando la pronuncia non si limiti ad annullare il provvedimento impugnato Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 33 - rimettendo all'Amministrazione ogni valutazione in ordine al prosieguo della procedura ma si spinga a prefigurare il possibile esito di tale valutazione individuando un'unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa (Cass. Sez.

Un.n. 5365 del 2022) e non lasci spazio per ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa risultandone la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione (cfr. Cass. Sez. un. n. 2604 del 2021, n. 14264del 2019 e n. 30526 del 2018).

7.4. Ciò posto , con l ’odierna censura si sostiene che il Consiglio di Stato, nel ritenere sussistente un obbligo in capo all’amministrazione di verificare la persistenza dei requisiti di “onorabilità”anche dopo la stipula del contratto, avrebbe invaso la sfera di azione propria dell’amministrazione ma non si considera che ai sensi dell’art. 80 comma 6 del codice degli appalti tale obbligo persi ste per tutto il periodo di esecuzione del contratto.

7.5. In questo senso si è pronunciata infatti l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (C.d.S. n. 8 del 2015 e n. 5 del 2016 ) che ha chiarito che “in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità” ed ha precisato altresì che si tratta “di affermazione che non si pone di certo in contraddizione con quella, richiamata dall’Ordinanza di rimessione, di cui al par. 59 della stessa sentenza ( laddove si premette che “nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell'aggiudicazione sia provvisoria che definitiva” ), rivelandosi Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 34 - l’individuazione di tali momenti come meramente esemplificativa, come è ben dimostrato dall’assenza in tale proposizione di qualsiasi aggettivo od avverbio, che consenta di identificarli come i “soli”, in cui assuma rilievo il possesso dei requisiti di partecipazione.

Come chiarito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2011, il principio che non ammette soluzioni di continuità nel possesso ( e nella sua dimostrazione ) di detti requisiti risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire contratti pubblici”; e “pertanto, l'impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando”.

7.6. Pertanto “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.”

7.7. Ferma pertanto questa interpretazione (v. anche C.d.S. n. 4668 del 2022, n. 7482 del 2021 e n. 386 del 2021 tutte richiamate da Cass. Sez.

Un. n. 13785 del 2023 cit. ) non può che ritenersi che il potere di cui all’art. 80, comma 6del Codice dei contratti pubbl ici , è esercitabile dall’amministrazione in qualunque momento della procedura, anche per i motivi di cui al comma 5 (come nel caso) e non èravvisabile l’eccesso di potere giurisdizionale denunciato poiché il Consiglio di Stato esattamente attenendosi a tali principi poteva e doveva verificare , come gli era stato chiesto, la ragionevolezza del Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 35 - provvedimento amministrativo che aveva escluso che ricorressero ragioni ostative ai sensi delcitato art. 80 comma 5, lett. c) e la critica mossa si risolve semmai nella denuncia di un error in judicando che, come detto, non è sindacabile.

7.8. Si tratta di valutazione che attiene non già a i vantaggi e a gli inconvenienti derivanti dalla soluzione adottata, ambito questo riservato alla P.A., ma a canoni di razionalità e ponderatezza che avrebbero dovuto guidare la stazione appaltante il che consente di escludere che, attraverso il predetto apprezzamento, il giudice amministrativo si sia spinto oltre i limiti del sindacato di legittimità ad esso demandato, svolgendo un controllo diretto sulla convenienza e l'opportunità dell'aggiudicazione.

7.9. In definitiva nessuna invasione nella potestà amministrativa si è verificata ove si consideri che il C onsiglio di S tato nella sentenza qui impugnata ben lungi dall’annullare l’aggiudicazione a favore di A lthea Italia [OSCURATO:SOCIETA]ha esercitato il suo potere demolitorio esclusivamente nei confronti degli atti sopra citati e rimesso ogni determinazione sull’aggiudicazione alla stazione appaltante alla quale ha demandato di “rideterminarsi” sulla base diquanto esposto in motivazione.

8. Per analoghe ragioni deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale.

8.1. La censura si risolve in una articolata rilettura con la quale tuttavia si finisce per negare la correttezza di un comportamento che l’amministrazione aveva già posto in essere con la deliberazione del Seggio di gara che aveva proceduto ad una nuova verifica dei requisiti di idoneità per poi confermarli.

8.2. È in tale contesto che si muove l’indagine del Consiglio di Stato che procede ad una verifica del la razionalit à oltre che della ragionevolezza di quella deliberazione.

8.3. Orbene, i limiti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni di carattere discrezionale della P.A.

Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 36 - non escludono in radice il sindacato di tale discrezionalità, ma impongono piuttosto al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere che deve risultare informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'Amministrazione (cfr.

C.d.S. n. 4831 del 2022) e come detto in tale ambito non esiste alcun potere della Cassazione di sindacare la decisione.

9. Neppure può essere accolto il quinto motivo del ricorso principale.

Si tratta di censura sovrappon ibil e al sesto motivo d el ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza revocata e impugnata nel procedimento qui riunito per cassazione ed al quarto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Regione Basilicata.

9.1. Non vi è stata infatti alcuna invasione della facoltà di concerto dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.N.A.C.) poiché, come detto, con la pronuncia adottata in sede di revocazione non è stataannullata l’aggiudicazione della gara ma ci si è limitat i a rimettere gli atti alla Stazione appaltante per le sue determinazioni sul punto.

Ben vero che tali determinazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dall’art. 6 del patto di integritàma in tale indicazione non è ravvisabile alcuno sconfinamento nel potere riservato all’A.N.A.C.risolvendosi la censura in una denuncia di un preteso error in iudicando.

9.2. In una fattispecie parzialmente sovrapponibile si è ricordato che “le valutazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] non potevano influire sulla discrezionalità della stazione appaltante, essendo diverso l’oggetto della valutazione della prima, chiamata a verificare solo se determinati fatti rientrino o meno tra le notizie utili da inserire nel Casellario in vista delle future determinazioni da parte delle stazioni appaltanti, ma non anche la rilevanza del fatto e la sua idoneità ad incidere sulla sorte del provvedimento di aggiudicazione, non palesandosi quindi alcuna insanabile contraddizione tra la delibera di archiviazione e quella di annullamento.” Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 37 -

9.3. La critica svolta dalla ricorrente investe la valutazione dell'ampiezza del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e l'identificazione dei vizi fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e riflette una denuncia al più di errores in iudicando o in procedendo che , per le ragioni più volte sopra ricordate, resta sottratta al sindacato di questa Corte che può avere ad oggetto esclusivamente l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, e non anche il modo in cui tale giurisdizione è stata in concreto esercitata (cfr. Cass., Sez.

Un. n. 16974 del 2018 , n. 9687 del 2013 cit. e anche Cass. Sez.

Un.04/10/2012 n. 16849).

10. Il sesto motivo di ricorso (che si sovrappone al sesto motivo del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza poi revocata ed è del pari analogo al quarto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Regione Basilicata avverso la sentenza che qui si esamina) è inammissibile per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte con riguardo al precedente quinto motivo di ricorso ed alle quali si rinvia in quanto, ancora una volta, la censura si risolve in una evidente denuncia di un preteso error in iudicando.

11. Il settimo motivo di ricorsocon il quale si deduce che la sentenza avrebbe sconfinato nella sfera riservata all’amministrazione laddove, violando il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34 c.p.a. e, segnatamente, sulla valutazione da parte della Stazione appaltante delle misure di self cleaning assunte cautelativamente da [OSCURATO:SOCIETA]. , avrebbe ordinato alla Sua RB di “rideterminarsi secondo quanto esposto in motivazione” senza tuttavia fare cenno a dette misure cautelativamente assunt e dalla società appena appresa la notizia dell’inchiesta e dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice penale.

11.1. Ravvisa lo sconfinamento nel merito amministrativo, ed il vizio di eccesso di potere denunciato, poiché in tal modo si sarebbe Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 38 - esonerata l’amministrazione dall’onere di valutare dette misure ove non si ritenga che il loro esame sia stato del tutto precluso.

11.2. Ritiene il Collegio che la censura che era già stat a oggetto di esame da parte della sentenza di merito n. 8160 del 2020 poi revocata, 8160/2021che l’aveva respinta (essa è poi proposta anche al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza revocata)sia inammissibile.

11.3. E’ denuncia to infatti un inesistente eccesso di potere giurisdizionale posto che la sentenza del Consiglio di Stato , che in sede di rescissoria aveva rigettato l’analogo motivo di appello formulato, ha in via interpretativa ritenuto che risponda a logica prima che alla normativa vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto per il futuro, vale a dire con riguardo alla partecipazione della società a gare successive all’adozione delle misure stesse posto che non è immaginabile un effetto retroattivo delle stesse.

11.4. Solo dopo l’adozione delle stesse la stazione appaltante allora può essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento.

11.5. In tal modo si è proceduto ad una interpretazione del compendio normativo applicabile e non all’adozione di una decisione che appartiene invece all’autoritàamministrativa.

11.6. A l riguardo va rammentato che l’ error in iudicando cos ì configurato non è sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per tutte le ragioni già ricordate con riguardo ai precedenti motivi ai quali si rinvia.

11.7. Ancora una volta il controllo del limite esterno della giurisdizione - affidato alla Corte di cassazione dal l'art. 111 comma 8 Cost. - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare semmai errori "in Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 39 - iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (cfr. le citate Cass. sez.

Un. 27770 del 2020,n. 36899 del 2021 ) .

12. In conclusione per le ragioni sopra esposte deve essere rigettato sia il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5709 del 2022 che quello incidentale della Regione Basilicata che investe la medesima decisione.

13. La conferma di tale sentenza, con la quale è stata revocat a la sentenza del Consiglio di Stato n. 8160 del 2021, ed il conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni , determina l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il giudizio n. r.g. 6574 del 2022 per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Per effetto della revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione e qui confermata è di fatto cessata la materia del contendere tra le parti ed è venuto meno l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, che come è noto deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisionee la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto ( cfr. Cass. Sez.

U n. 28/04/2017 n. 10553 e più recentemente Cass. n. 35763 del 2022e n. 18010 del 2022 ) .

14. Quanto alle spese le due parti ricorrenti, principale e incidentale ([OSCURATO:SOCIETA]. e Regione Basilicata), devono essere condannate in solido tra loro a rifondere le spese di [OSCURATO:SOCIETA]. che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Nulla per le altre parti rimaste intimate.

Va poi dato atto che le due società soccombenti sono tenute ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 Ric. 2022 n. 06574 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 40 - del 2002, nel ricorso dei presupposti processuali , al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuti.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso iscritto al n.r.g. 6574 del 2022 il ricorso iscritto al n. r.g. 28088 del 2022.

Rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA] s.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6574-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] BASILICATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BASILICATA, REGIONE BASILICATA, REGIONE BASILICATA – [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - sul ricorso 28088-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E CURA A CARATTERESCIENTIFICO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], REGIONE BASILICATA - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso le sentenze nn. 8160/2021 depositata il 06/12/2021 per l’r.g. 6574/22 e n. 5709/2022 depositata il 08/07/2022 per l’r.g. 28088/2022, entrambe del Consiglio di Stato. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento r.g. 6574/22; rigettare il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettarsi il ricorso incidentale di Regione Basilicata nel procedimento r.g. 28088/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con bando di gara del 5.7.2018 la [OSCURATO:PERSONA] (SUA) per la Regione Basilicata indisse una procedura di gara suddivisa in sessantanove lotti, per l’affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle aziende del servizio sanitario regionale. Alla procedura presero parte – tra gli altri – anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche TS, oggi [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria del giorno 8.10.2021). 2. La gara fu aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta determinazione dirigenziale n. 20AB.2019/D.00192 del 22 novembre 2019 e in data 29 gennaio 2020 venne firmata la convenzione . Successivamente le Aziende sanitarie e ospedaliere si attivarono per stipulare i relativi contratti. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 4 - 3. A distanza di quasi un anno dall’aggiudicazione, [OSCURATO:PERSONA], seconda classificata nella procedura, informò la stazione appaltante della sopravvenienza di indagini penali per concorso in corruzione aggravata, a carico dell’ex amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di un dirigente, fattispecie penale in relazione alla quale erano stati mossi addebiti anche alla società ai sensi del d.lgs. 231/2001. 4. La SUA, riscontrando la segnalazione, comunicò ad [OSCURATO:PERSONA] il contenuto del verbale del 22.10.2020 con il quale il seggio di gara aveva ritenuto “la mancata sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” 5. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il provvedimento davanti al TAR Basilicata che respinse il ricorso osservando che “ (…) da una piana lettura dell’impianto motivazionale del provvedimento di diniego dell’Amministrazione, quest’ultima non ha affatto affermato che un’ordinanza di custodia cautelare non possa in alcun modo integrare una fattispecie escludente, ma ha posto in essere un articolato iter argomentativo che ha tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle indicazioni offerte dalle linee guida dell’[OSCURATO:PERSONA]…..Nel caso di specie, come si è testé evidenziato, è stato svolto un giudizio di complessiva non incidenza sull’integrità ed affidabilità della T.S. degli episodi di cui è cenno; giudizio svolto alla stregua di una ricognizione della cornice giuridica di riferimento e dello stadio di accertamento e dell’entità degli episodi in questione che risulta scevro da manifesta illogicità ed irragionevolezza”. 5.1. Il Tribunale aggiunse inoltre che mal si attagliava alla vicenda in esame, a dimostrazione della sua specificità, “l’ulteriore principio elaborato dalla giurisprudenza con riguardo a ‘omissioni dichiarative’ di condotte apprezzabili ai fini che qui rilevano, concretatesi Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 5 - anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione o dell’aggiudicazione, secondo cui le misure di c.d. ‘self cleaning’, avendo effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse, non rivestono portata retroattiva (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260). Invero, nel caso di specie è agevole rilevare come le misure rimediali di carattere organizzativo adottate da T.S., consistenti nella rimozione, dopo l’apprensione della notizia di indagini penali, l’amministratore delegato e il dirigente indagati e nell’adozione di iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, siano idonee già allo stato a consentire (salvi i successivi apprezzamenti in punto di adeguatezza delle stazioni appaltanti) la formulazione di offerte in pubblici incanti. Ragioni di simmetria logica, quindi, inducono a ritenere che delle medesime misure di ‘self cleaning’ non possa non tenersi conto anche nel caso di specie, ove gli accadimenti oggetto di indagine penale, giova ribadire, si collocano a valle dell’intero esperimento dell’appalto, essendo emersi successivamente all’aggiudicazione”. 6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello al Consiglio di Stato deducendo che la valutazione svolta dalla Stazione appaltante, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, era manifestamente incongrua in quanto si fondava su una valutazione astratta dei fatti e non era perciò idonea a sorreggere il provvedimento di conferma del possesso continuativo dei requisiti di affidabilità e integrità intesa come moralità professionale ex art. 80 comma 5 lett. c) da parte della società aggiudicataria, malgrado la gravità degli addebiti penali ascritti ai vertici sociali e alla società stessa relative a vicende corruttive legate all’affidamento di appalti pubblici. 7. Con la sentenza n. 8160/2021 del 6 dicembre 2021 il Consiglio di Stato accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e per l’effetto “in riforma della sentenza n. 255 del 23 marzo 2021 novembre 2020 del Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 6 - Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata” annullò gli atti impugnati in primo grado. Inoltre, verificata l’impraticabilità del subentro, accolse la domanda di risarcimento del danno per equivalente, rimettendone alle parti la quantificazione “mediante la verifica dell’utile di impresa incorporato nel ribasso offerto in sede di gara”. 8. Il giudice di appello , diversamente da quanto affermato dal TAR, ritenne che le linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non menzionavano tra gli atti rilevanti ai fini della valutazione del requisito di idoneità le mere indagini e le misure cautelari, posto che facevano riferimento solo alla ipotesi di condanna e conten eva no indirizzi volti a dare uniformità e prevedibilità all’azione amministrativa esonerando le stazioni appaltanti da valutazioni complesse o stringenti oneri motivazionali laddove si verifichi proprio la situazione ritenuta adeguata senza esclud ere che l’amministrazione, negli altri casi , dovesse tenere conto degli elementi raccolti e valutare se essi incidevano sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore. Evidenziò che una tale interpretazione era l’unica conforme alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE n. C-425/18 e 41/18 del 19.6.2019). 8.1. Quanto alle misure di c.d. self cleaning adottate dalla società (che aveva rimosso l’amministratore delegato e il dirigente ed aveva adottato iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al d.lgs. n. 231 del 2001) sottolineò che queste avevano efficacia per il futuro ma ne esclusela rilevanza retroattiva. 8.2. Con riguardo alla domanda di subentr o nell’aggiudicazione , il Consiglio ritenne praticabile solo la via del risarcimento del danno per equivalente da liquidare ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. rimettendo alle parti la quantificazione dell’utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto mediante la verifica dell’utile di impresa Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 7 - incorporato nel ribasso offerto in sede di gara. Rigettò invece la domanda di risarcimento del danno curriculare. 9. La sentenza del Consiglio di S tato venne impugnata per revocazione da [OSCURATO:SOCIETA]. che evidenzi ò che il giudice di appello era incorso in una serie di errori di fatto. 9.1. In particolare dedu ss e che la sentenza non aveva vagliato né dato atto dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Aveva omesso qualsiasi riferimento all’eccepita incoercibilità dell’azione amministrativa in materia di autotutela. Aveva omesso l’esame dell’eccezione relativa all’insindacabilità del merito amministrativo. Aveva trascurato di prendere in esame la sopravvenuta delibera del 13.4.2021, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA], all’esito di un’approfondita istruttoria, proprio con riferimento alla vicenda giudiziaria che aveva colpito l’ex esponente aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, aveva escluso che la condotta segnalata fosse “connotata da una gravità tale da rendere configurabile la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs.50/16, quale ‘grave illecito professionale”. 10. In quel giudizio si costituirono sia la Regione Basilicata che [OSCURATO:SOCIETA]. denunciando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso di cui chiesero la reiezione. 11. Il Consiglio di Stato,delineato il quadro delle regole e dei principi applicabili in tema di revocazione,ritenne fondati i primi tre motivi di ricorso con i quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva denunciato che la sentenza oggetto del giudizio era incorsa in un errore di fatto avendo trascurato di esaminare le specifiche e circostanziate eccezioni difensive formulate da [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria di costituzione. 11.1. In particolare accertò che non era stata esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata con riguardo alla non impugnabilità in sede giurisdizionale di “un atto in realtà privo di valore provvedimentale” ( il verbale conclusivo delle verifiche sul possesso continuativo dei requisiti in capo a [OSCURATO:SOCIETA] con cui la Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 8 - Regione Basilicata aveva semplicemente comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] di non ravvisare gli estremi per avviare un procedimento di autotutela a carico di TS) insuscettibile di impugnazione e di sindacato in sede giurisdizionale. Inoltre, accertò che era stato omesso l’esame dell’ulteriore eccezione con la quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato che [OSCURATO:PERSONA] era priva di un concreto interesse a ricorrere in relazione al preteso “diritto all’aggiudicazione”, potendo il giudice amministrativo muoversi solo nel solco del sindacato estrinseco di legittimità sugli atti discrezionali. 11. Il giudice della revocazione accertò che la sentenza di cui era chiesta la revocazione si era concentra ta sulla ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine al permanere dei requisiti di affidabilità morale senza fare cenno alle eccezioni di inammissibilità,reiterate da [OSCURATO:SOCIETA] in secondo grado, ed esclus e che le stesse fossero state anche solo implicitamente valutate. 12. Revocata la sentenza, in riforma della sentenza del TAR, annullò la nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stato fatto proprio il verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020 con obbligo per l’amministrazione d i procedere ad una nuova determinazione sul punto. 12.1. Nel pervenire a tali conclusioni il Consiglio di Stato rilevò che il diniego di autotutela era atto di natura provvedimentale impugnabile e sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa e p recis ò , al riguardo, che era proprio da tale provvedimento, e non dall’aggiudicazione della gara, che decorreva il termine per l’impugnazione di cui accertavala tempestività. 12.2. Quanto al sindacato giurisdizionale sull’autotutela rammentò che a seguito del la segnalazione , avente a oggetto il venir meno dei requisiti in capo all’aggiudicatario o al contraente, l’amministrazione era tenuta ad attivare il procedimento di rinnovata verifica dei Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 9 - requisiti e che tale obbligo era compulsabile , se del caso , anche a mezzo dell’azione ex art. 117 c.p.a. mentre rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione la scelta di provvedere in autotutela a seguito delle valutazioni di merito effettuate dal la stazione appaltante circa la valenza escludente dei fatti sopravvenuti ed al giudice è consentito solo un controllo esterno di ragionevolezza. 12.3. Alla luce di tali premesse, quindi, il giudice della revocazione evidenziò che il seggio di gara - dopo avere dato atto delle argomentazioni difensive svolte in sede procedimentale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) - aveva concluso per l’insussistenza dei presupposti per agire in autotutela in quanto i provvedimenti assunti nell’ambito delle indagini preliminari, e il rinvio a giudizio, non costituivano fattispecie penali sussumibili nelle cause di esclusione obbligatoria, ai sensi della lett. c) dell’art. 80 comma 5 del Codice dei contratti pubblici. G li atti di indagine non costitui va no prove. Le linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6 facevano riferimento solo a fatti “accertati” e nel caso di specie non vi era un provvedimento di condanna, nemmeno in primo grado . L ’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’amministratore per fatti corruttivi, pur riferita a fatti da considerare gravi, non costituiva “sintomo inequivocabile di inaffidabilità professionale” e non giustificava di per sé “ un provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione, anche in virtù del rispetto del principio di proporzionalità”. 12.4. Tali essendo le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato il Consiglio le ritenne prive di ragionevolezza posto che non contenevano alcun cenno al Patto di integrità che “governava” i profili morali dei partecipanti, accettato dai concorrenti unitamente agli altri atti di gara, che prevedeva espressamente una causa risolutiva espressa ex art. 1456 cc “ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o il rinvio a Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 10 - giudizio per taluno dei delitti di cui alla lett. b) del co. 1 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016”. 12.5. Rilevò che , così delineata la volontà di risolvere ipso iure il contratto per effetto dell’intervento di misure cautelari o di un rinvio a giudizio per alcuni delitti specificatamente indicati, la SUA aveva palesato, sin dall’inizio della procedura di evidenza pubblica, di volere adottare un livello elevato di cautela, anche in considerazione, evidentemente, del contesto territoriale e socioeconomico in cui l’appalto avrebbe dovuto eseguirsi. 12.6. Ritenne che, i n tale prospettiva, la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’ex amministratore delegato e di un dirigente dell’impresa, concretizzava già il presupposto per l’applicazione della già menzionata clausola, e che perciò il Seggio di gara avrebbe dovuto tenere in considerazione anche tale aspetto nell’esprimere il proprio giudizio circa la perdurante affidabilità morale del contraente. 12.7. Osservòinvece che nel provvedimento non v’era cenno al Patto di integrità e si facevariferimento al criterio di proporzionalità (violato in caso dell’adozione di determinazioni in autotutela sull’aggiudicazione o sul contratto) che piuttosto contraddiceva le cautele che in via preventiva la SUA aveva imposto in executivis. 12.8. Ritenne, perciò , che erroneamente la sentenza del TAR in relazione a tali aspetti aveva opposto un difetto di giurisdizione amministrativa atteso che l’oggetto del giudizio non era la risoluzione del contratto, ma il provvedimento con il quale la SUA aveva ritenuto che, nonostante la grave vicenda penale che aveva interessato l’amministratore, i requisiti di moralità in capo all’aggiudicatario (e contraente) permanessero. 12.9. Richiamando poi precedenti su questioni sovrapponibili , che avevano interessato la stessa parte, ritenne infondata l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo la quale la successiva delibera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 11 - recante l’archiviazione del procedimento di annotazione sul Casellario informatico ex art. 213, comma 10, avrebbe definitivamente confermato la correttezza della valutazione contestate. A tal riguardo ricordò che tale sopravvenuta deliberazione [OSCURATO:PERSONA] non aveva efficacia “sanante”. 12.10. Quanto alla domanda di conseguimento dell’aggiudicazione (previo annullamento di quella disposta in favore di TS), di inefficacia del contratto e di subentro, il giudice della revocazione rammentòche nell’ambito dell’azione amministrativa discrezionale, o addirittura rispetto a quella non ancora esercitata, il giudice amministrativo non poteva sostituirsi all’amministrazione, residuando impregiudicato il potere dell’amministrazione di determinarsi sulla valutazione discrezionale oggetto di annullamento e sui conseguenti provvedimenti da adottare, a seconda del tenore di tale rinnovata valutazione. Perciò la domanda di risarcimento del danno per equivalente, che presuppone va l’accertamento di un diritto all’aggiudicazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA], restava preclusa. 13. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze. Il primo fondato su sette motivi. Il secondo affidato anch’esso a sette motivi aventi sostanzialmente il medesimo contenuto. 13.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso in entrambi i giudizi. Nel primo giudizio, iscritto al r.g. 6574 del 2022 la Regione Basilicata, la [OSCURATO:PERSONA] Appaltante RB, l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, [OSCURATO:PERSONA] di Matera, l’[OSCURATO:PERSONA], L’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] di riferimento oncologico per la Basilicata (IRCS – CROB) sono rimasti intimati. Nel giudizio iscritto al r.g. 28088 del 2022 (quello sulla revocazione) la Regione Basilicata si è difesa con controricorso ed ha proposto contestuale ricorso incidentale al quale ha opposto difese Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 12 - con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la [OSCURATO:PERSONA] Appaltante RB, l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, [OSCURATO:PERSONA] di Matera, l’[OSCURATO:PERSONA], L’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] di riferimento oncologico per la Basilicata (IRCS – CROB) sono rimasti intimati sia sul ricorso principale che su quello incidentale. 13.2. Il Procuratore generale ha sollecitato la riunione del procedimento r.g. n. 28088 del 2022 a quello r.g. n. 6574 del 2022 e quindi ha concluso per il rigetto principale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio r.g. n. 28088 del 2022 e del ricorso incidentale della Regione Basilicata e per l’inammissibilità, conseguente, per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso iscritto al n. 6574 del 2022. 13.3. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie in vista dell’adunanza fissata per la decisione delle cause. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi n. 28088 del 2022 e n. 6574 del 2022 pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il primo la sentenza con la quale è stata disposta la revocazione della sentenza oggetto dell’altro procedimento. Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti oltre che di economia processuale che ne suggeriscono la trattazione unitaria in un medesimo giudizio ai sensi dell’art. 274 c.p.c.. Il procedimento r.g. n. 6574 del 2022 , che ha ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato n. 8160 del 2022, soffre le conseguenze della sentenza oggetto del giudizio r.g. n. 28088 del 2022 con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso per revocazione ha annullato proprio la sentenza n. 8160 del 2022 e, definitivamente pronunciando sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], ne ha disposto l’accoglimento, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 13 - 2. Tanto premesso è preliminare l’esame del ricorso iscritto al n. r.g. 28088 del 2022 che ha ad oggetto la sentenzan. 5709 del 2022 con la quale il Consiglio di Stato, revocata la sentenza n. 8160 dello stesso Consiglio (qui impugnata con il ricorso iscritto al n. 6574 del 2022) l’ha annullata in sede rescindente e quindi , in sede rescissoria, esaminate le censure pretermesse , ha accolto la domanda di annullamento della nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale è stato recepito e fatto proprio il contenuto del verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020) e si è demandato all’amministrazione di proced ere ad una nuova determinazione sull’esistenza e la persistenza del requisito di affidabilità morale del contraente. 3. Questi i motivi di censura del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 5709 del 2022. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il d ifetto relativo di giurisdizione in relazione all’ a ttinenza degli atti annullati al rapporto paritetico sottoposto perciò alla giurisdizione del giudice ordinario. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario in indebita applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 6 del patto d’integrità. Ad avviso della società ricorrente gli atti emessi dalla S .U.A. in pendenza del rapporto contrattuale (iniziato con la stipula della convenzione il 29.1.2020 cui sono seguiti contratti attuativi con gli Enti beneficiari) sono stati adottati in posizione paritetica e non nell’esercizio di un potere discrezionale. Osserva che la fase pubblicistica termina con il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e che quella successiva è attribuita alla giurisdizione ordinaria sia con riguardo all’esecuzione del rapporto sia con riferimento alle altre possibili patologie, anche estranee alla Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 14 - struttura del contratto, sopravvenute o derivanti da irregolarità - illegittimità della procedura amministrativa a monte. Conseguentemente,ad avviso della ricorrente, il Consiglio di Stato si sarebbe indebitamente ingerito nel rapporto paritetico, sconfinando nella giurisdizione invece riservata al G.O. che può incidentalmente sindacare le scelte adottate. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe incorsa in un eccesso di potere giurisdizionale, con difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 110 c.p.a. per assenza di carattere provvedimentale della nota del 26.11.2020, prot. n. 226118, e del verbale del 22.10.2020 con correlato difetto di situazione giuridica soggettiva tutelabile in capo alla ricorrente. Ad avviso della società ricorrente erroneamente il Consiglio di Stato, pur respinta la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. di annullamento dell’aggiudicazione e di subentro nel contratto, ha accolto la domanda “di annullamento della nota della Regione Basilicata – [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 226118 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che fa proprio il verbale del Seggio di gara n. 6 del 22.10.2020”, stabilendo che “ l’amministrazione dovrà rideterminarsi considerando quanto esposto in motivazione” (cfr. capo 10 della sentenza n. 5709/2022) ed ha rigettato l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale si evidenziava che detta nota non aveva natura provvedimentale sebbene con essa la S.U.A.-RB non aveva espresso un diniego di autotutela sicché l’atto non sarebbe stato neanche in astratto configurabile giuridicamente come provvedimento autonomamente impugnabile. Esso aveva contenuto comunicativo e si limitava a dare notizia del verbale del 22.10.2020 senza manifestare poteri provvedimentali , peraltro esclusi in capo al Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 15 - committente nei confronti di chi si sia aggiudicato il contratto poi stipulandolo. Sottolinea che la procedura di gara era ormai definita e che i rapporti contrattuali erano in corso di esecuzione sicché l’Amministrazione non aveva attivato (né poteva attivare) alcuno dei poteri amministrativi tipicamente discrezionali volti al riesame di secondo grado delle determinazioni autoritative già assunte. Le sue attività erano di ordine istruttorio ed erano volte a verificare i fatti segnalati dall’operatore [OSCURATO:SOCIETA]. , nell’ambito di un rapporto a cui questa era estranea. Si trattava di attività e valutazioni che non erano state assunte da organi autoritativamente legittimati al riesame (a titolo di autotutela e/o di secondo grado, degli atti e provvedimenti di gara) bensì dal Seggio di Gara, officiato di compiti meramente istruttori e privo di poteri di autotutela rispetto agli esiti della procedura selettiva, consacrati nell’aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui era seguita la stipula della convenzione del 29.1.2020 e dei contratti attuativi con gli Enti beneficiari. A tti privi di valore ed effetto provvedimentale in grado di conferire ad [OSCURATO:SOCIETA]. la titolarità di una posizione qualificata e differenziata tutelabile di fronte al giudice amministrativo. Conseguentemente, non essendo espressione dell’esercizio di un effettivo potere amministrativo idoneo a ledere o soddisfare l’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di mero fatto, al conseguimento della commessa,non vi era alcun interesse legittimo da tutelare. Ad avviso della parte ricorrente in assenza di tali condizioni non sussiste potere amministrativo né alcuna situazione legittimante del privato rispetto agli atti assunti dalla P.A., con la conseguenza che il G.A. adito sarebbe privo di giurisdizione per difetto assoluto di questa. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 16 - 3.3. Con il terzo motivo è denunciato l’ eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di competenza riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a.. Il difetto assoluto di giurisdizione per inesistenza dell’obbligo di provvedere e sconfinamento nel merito riservato alla p.a.. La società ricorrente deduce che , sepp ure si ammettesse la sindacabilità da parte del giudice amministrativo degli atti impugnati, comunque la sentenza sarebbe viziata per il difetto assoluto di giurisdizione atteso che nel richiedere all’ amministrazione di rideterminarsi considerando quanto esposto in motivazione si finisce per configurare un inesistente obbligo di riesaminare i requisiti di [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della segnalazione effettuata d a [OSCURATO:SOCIETA].. Sarebbe configurabile un potere amministrativo discrezionale in capo alla S.U.A. per valutare l’esistenza della causa di esclusione c.d. facoltativa di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice e provvedere di conseguenza, nonostante l’avvenuta stipula del contratto. Ad avviso della ricorrente, invece, la legge non prevede un tale obbligo di provvedere né tantomeno, una volta stipulato il contratto, unpotere discrezionale in capo alla p.a.. La sentenza , pertanto, conterrebbe un indebito ordine alla p ubblica amministrazione di porre in essere atti contrari a legge, con conseguente sconfinamento nel merito amministrativo. Si rammenta che il d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che per tutto il procedimento di gara e fino all’aggiudicazione alla p.a. sarebbe consentito di verificare, in qualsiasi momento , i requisiti ed espelle re dalla procedura quegli operatori che – anche per cause sopravvenute – risultino privi dei requisiti di legge . Successivamente all’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, poi, sarebbeancora possibile in autotutela rimuovere il provvedimento di aggiudicazione Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 17 - nei limiti previsti dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 . D opo la stipula del contratto, invece, la rimozione de l contratto e d e i suoi effetti rest erebbe possibile secondo le regole ed i rimedi di diritto comune relativi ai rapporti paritetici e ai sensi del l’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 , nei casi in cui ricorr ano cause di esclusione c.d. obbligatorie. Non sussiste rebbe invece un obbligo, quale quello imposto dal Consiglio di Stato, di procedere ad un nuovo esame dei requisiti a maggior ragione una volta che il contratto sia stato stipulato esia in corso di esecuzione . Una tale statuizione si risolve rebbe allora in un indebito sconfinamento nelle competenze di merito spettanti alla p.a.. Conseguentemente, laddove la sentenza afferma che “ …ove intervenga una segnalazione avente ad oggetto il venir meno dei requisiti in capo all’aggiudicatario o al contraente, deve distinguersi la fase della verifica, da quella della determinazione in ordine all’eventuale tutela” e quindi precisa che “ l’amministrazione ha l’obbligo di attivare il procedimento di rinnovata verifica dei requisiti, e tale obbligo è compulsabile se del caso anche a mezzo dell’azione ex art. 117 c.p.a.; rimane invece discrezionale il potere di provvedere in autotutela in conseguenza delle valutazioni di merito che la stazione effettua in ordine alla valenza escludente dei fatti sopravvenuti” (p. 12 della sentenza impugnata ) si postula un inesistente obbligo di provvedere e la statuizione risulta indebitamente coercitiva rispetto all’azione della p.a. in violazione del principio di separazione dei poteri e delle prerogative di merito riservate alla p.a.. Deduce che la stazione appaltante - in materia di valutazione dei requisiti relativi alle cause di esclusione c.d. facoltative, tra le quali rientra la fattispecie di cui all’art. 80 co. 5^ lett. c) del Codice, e di un loro riesame -gode di ampia discrezionalità, soggetta ad un sindacato Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 18 - debole ed estrinseco da parte del giudice amministrativo che è contenuto nei limiti della manifesta pretestuosità. Osserva che si tratta di attività ampiamente discrezionali e che non è configurabile un obbligo giuridico di provvedere in materia. 3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e dell’art. 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 110 c.p.a.. Ad avviso della ricorrente il Consiglio di Stato con la decisione resa nella fase rescissoriadel giudizio di revocazione sarebbe incorso nella violazione del principio di separazione dei poteri e dell’art. 34, comma 2, c.p.a. stante l’ incoercibilità dei poteri di autotutela decisoria ed avrebbe violato l’art. 133 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 104 del 2010 sconfinando nell’ambito riservato alla giurisdizione del g iudice ordinario. La sentenza, qualificando gli atti annullati come “diniego di autotutela”, si sarebbe sostituita alla p.a. pretendendo di attivare un procedimento di autotutela che invece la p.a. non aveva mai inteso attivare. Imponendo alla Stazione appaltante un obbligo di procedere ad un nuovo esame dei requisiti in autotutela , da questa mai ipotizzato né promosso, si è indebitamente orientata l’azione amministrativa sostituendosi alla p.a. nell’esercizio delle sue funzioni. Sostiene che con una tale decisione sarebbe stato condiziona to l’esercizio di un potere dell’amministrazione del tutto discrezionale anche nell’ an e perciò incoercibile da parte del giudice amministrativo. Osserva infatti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai attivato un procedimento di secondo grado, né tantomeno adottato un provvedimento in autotutela [rectius, di diniego di autotutela]. Rileva infatti che nella seduta del 22.10.2020 il Seggio di gara (che non è certo organo deputato ad esprimere alcuna volontà provvedimentale di autotutela) si è limitato a verbalizzare le Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 19 - valutazioni compiute in merito all’affidabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’esito di tale valutazione, riportato nel verbale, era stat o comunicat o ad [OSCURATO:SOCIETA]. , autrice della segnalazione di irregolarità del 10.8.2020. In sostanza i l C onsiglio di S tato avrebbe sindacato poteri amministrativi mai esercitati dalla Stazione appaltante, in spregio al principio generale di separazione dei poteri, recepito a livello di legislazione primaria nell’art. 34 c.p.a., a mente del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Rammenta che si tratta di disposizione che costituisce espressione della c.d. “riserva di amministrazione”, nella misura in cui “riproduce l’identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo approvato dalla commissione del consiglio di stato, dedicata all’azione generale di accertamento” e “vuole evitare, in omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione diretta di rapporti amministrativi non ancora sottoposti al vaglio della stessa”. Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, qualora sia mancata la valutazione dell’amministrazione, essa non può essere rimessa al giudice amministrativo ostandovi proprio il principio di separazione dei poteriche in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo in base al quale il giudice non può pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati». In sostanza si impone alla Stazione appaltante d i esercitare poteri intrinsecamente discrezionalie pertanto intrinsecamente incoercibili e di valutare l’eventuale esistenza di una causa di esclusione facoltativa a scopo di autotutela rispetto all’aggiudicazione risalente al novembre 2019 e rispetto ai contratti conseguentemente stipulati. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 20 - 3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a.. La violazione dell’art. 6 del Patto di Integrità e l’invasione invasione della sfera riservata all’autorità nazionale anticorruzione e di quella riservata alla stazione appaltante. Il Consiglio di Stato, nel pronunciare sulla rilevanza della clausola risolutiva espressa prevista dall’art.6 Patto d’Integrità avrebbe invaso la sfera riservata alla P.A. e, nello specifico, all’[OSCURATO:PERSONA] che era coinvolta, per previsione contrattuale , nella scelta di avvalersi della clausola risolutiva con la facoltà di proporre misure alternative. Osserva che pur nel ricorso di una delle circostanze previste dall’art. 6 del Patto d’Integrità tuttavia la clausola, ex art. 1456 c.c., non è ex seoperativa essendo necessario - per espressa previsione negoziale - l’intervento di una P.A. terza ([OSCURATO:PERSONA]), cui è affidata la valutazione finale in merito. Ritiene che pertanto la sentenza avrebbe sottratto all’[OSCURATO:PERSONA] poteri di cui essa sola è titolare così realizzando un’inammissibile invasione da parte del Consiglio di Stato delle prerogative proprie dell’Amministrazione pubblica. Osserva poi che erroneamente la sentenza del Consiglio di Stato ha affermato l’irrilevanza – ai fini delle valutazioni della stazione appaltante –della Delibera di archiviazione assunta dall’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicata in data 16.4.2021. Anziché prendere atto del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e rimettere alla [OSCURATO:PERSONA] ogni conseguente attività valutativa volta a conformarsi allo stesso, o comunque a tenerne doverosamente conto ai fini della valutazione del preteso illecito professionale, il Consiglio di Stato, affermata l’irrilevanza della [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle valutazioni di competenza Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 21 - della Sua RB, avrebbe di fatto ordinato a quest’ultima – che non ha affatto esaminato tale delibera in quanto sopravvenuta rispetto alle determinazioni assunte – di non prenderla in considerazione in quanto irrilevante e, c osì facendo , avrebbe invaso l’ambito di valutazione riservato ad [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], sconfinando nell’esercizio di un potere riservat o all’amministrazione alla cui valutazione discrezionale l’art. 80, comma 5, lett. c)del d.lgs. n. 50 del 2016 demanda la verifica dell’esistenza di cause di esclusione per motivi di onorabilità e affidabilità. Rileva che il Seggio di gara aveva compiuto le proprie valutazioni prima della sopravvenuta delibera di archiviazione del 13.4.2021 e che tale provvedimento erarilevante nella valutazione che il Consiglio di Stato ha demandato alla S [OSCURATO:PERSONA] trattandosi della medesima vicenda giudiziariae che detta delibera dovrà necessariamente essere valutata all’atto dell’eventuale nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione. Pertanto, il Consiglio di Stato , nel ritenerne l’irrilevanza , si sarebbe indebitamente ingerito nella valutazione degli effetti del provvedimento [OSCURATO:PERSONA], rientrante nella competenza esclusiva della stazione appaltante, sostituendosi di fatto a quest’ultima o quanto meno orientandone indebitamente l’attività amministrativa ad essa riservata. In tal modo, ingerendosi nel merito di poteri amministrativi non ancora esercitati, sarebbe stato violato l’art. 34 c.p.a.. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce che con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato sia incorso in un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] C orruzione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a.in relazione all’avvenuta violazione dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i.. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 22 - Si sostiene infatti che con la sentenza sia stata inva s a la sfera di competenza riservata all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) alla quale è demandata in via istituzionale la determinazione delle informazioni ritenute utili per le [OSCURATO:PERSONA] ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50 del 2016 e la gestione de l [OSCURATO:PERSONA] dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - istituito presso l'Osservatorio - ch e contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. Si deduce che nelle Linee guida [OSCURATO:PERSONA] n. 6, aventi ad oggetto la “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”al paragrafo 4.2. era prev isto che “a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice” eche nel caso in cui la “ stazione appaltante (…) venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti”. Inoltre, al successivo paragrafo 6.6. è stabilito che g li organismi di attestazione,per le valutazioni di loro competenza ai sensi dell’art. 84 comma 4 lett. a) del Codice, accertano proprio mediante consultazione del casellario informatico la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e ne valutano l’idoneità ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta valutando , altresì, “ l’idoneità delle misure di self-cleaningeventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 23 - integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa”. Sostiene che pertanto, alla luce del descritto quadro normativo , compete all’[OSCURATO:PERSONA] la determinazione delle informazioni ritenute utili per le [OSCURATO:PERSONA] al fine di verifica re l’esistenza dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50del 2016. In tal senso deporrebbe l’inequivoco disposto dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale , come detto , è l’Autorità che stabilisce quali sono le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario e che sono utili ai fini della sua tenuta e della verifica dei gravi illeciti professionali ex art.80 comma 5, lettera c). Pertanto,nel caso in cui l’ [OSCURATO:PERSONA], come nel caso in esame, a seguito di istruttoria seguita ad una segnalazione da parte di una P.A. interessata, abbia disposto che l’informazione segnalata non debba essere iscritta nel Casellario deve ritenersi che la stessa non sia “utile” e dunque non possa essere presa in considerazione dalle [OSCURATO:PERSONA] per ifini di cui al richiamato art. 80 co mma 5 lett. c) del citato d.lgs. n. 50del 2016. Il provvedimento di archiviazione e di non iscrizione del fatto segnalato trova fondamento in un “ giudizio di non utilità ” dell’annotazione, per non essere la “notizia” segnalata in nessun modo rilevante ai fini del giudizio di affidabilità morale e professionale, tanto da non necessitare neppure di essere portata a conoscenza delle [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente insiste nel ritenere che con la decisione impugnata si sia verificata un’evidente invasione da parte del Consiglio di Stato nella sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] oltre che in quella riservata alla p.a. cui è rimessa in Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 24 - via esclusiva la valutazione dell’esistenza della causa di esclusione di cui alcitato art. 80 comma 5 lett. c). 3.7. Il s ettimo motivo di ricorso denuncia l’ eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione, ai sensi degli art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. nonché dell’art. 111 cost. e 110 c.p.a. e la violazione del divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati exart. 34 c.p.a. e, segnatamente, sulla valutazione da parte della stazione appaltante delle misure di self cleaning assunte cautelativamente da T S - [OSCURATO:SOCIETA].. Ad avviso della ricorrente lasentenza - che ha ordinato alla S [OSCURATO:PERSONA] di “rideterminarsi secondo quanto esposto in motivazione” senza tuttavia fare alcun cenno alle misure di self cleaning , cautelativamente assunte da TS- [OSCURATO:SOCIETA] appena appresa la notizia dell’inchiesta e dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice penale –avrebbe sconfin ato nel merito amministrativo, incorrendo nel vizio di eccesso di potere denunciato, poiché avrebbe esoneratola stazione appaltante dall’onere di valutare le misure di self cleaning precludendola v erifica del l’affidabilità e del la capacità dell’operatore a concorrere alla gara. Rammenta che l’art. 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE, recepito con l’art. 80 commi7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che “un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione”. Ricorda che dalla norma in parola, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio per cui non può ritenersi ammissibile una normativa nazionale che preveda l’esclusione automatica dell’operatore economico senza che gli venga riconosciuta la possibilità di fornire elementi circostanziati in merito alla vicenda nella Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 25 - quale è rimasto coinvolto e senza riconoscere all’Amministrazione aggiudicatrice la discrezionalità di decidere se azionare o meno una causa di esclusione c.d. “facoltativa” e insiste ancora una volta per l’annullamento della decisione impugnata. 4. Il ricorso incidentale della Regione Basilicata è invece affidato ai seguenti motivi: 4.1. Il primo motivo denuncia un difetto relativo di giurisdizione. Un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario e l’e rronea applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista dall’art. 6 del patto di integrità. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe intervenuta su un rapporto contrattuale oramai costituitosi (con la stipula della convenzione con [OSCURATO:SOCIETA] del 29.1.2020 e con la sottoscrizione di numerosi contratti attuativi con le Aziende sanitarie beneficiarie ) sicché si erano generati rapporti contrattuali paritetici - rispetto ai quali la [OSCURATO:SOCIETA]. era un soggetto estraneo– e si insiste nel ritenere che ogni controversia ad essi relativa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinariocome esattamente ritenuto dal TAR Basilicatacon la decisione riformata dalla sentenza qui impugnata. 4.2. Il difetto assoluto di giurisdizione e lo sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione stante l’assenza di carattere provvedimentale della nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. N. 226118 e del verbale del 22.10.2020 è l’oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale. La Regione ricorrente ritiene infatti che erroneamente la sentenza ha attribuito natura provvedimentale ad atti che costituivano mere comunicazionidegli esiti di verifiche effettuate dal Seggio di gara. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia uno sconfinamento nella sfera di competenza riservata all’amministrazione e si impugna la sentenza ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c. oltre che in Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 26 - relazione all’art. 110 c.p.a. e all’art. 111 Cost. deducendosi un difetto assoluto di giurisdizione. Analogamente a quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso principale, la ricorrente incidentalerammenta che a norma dell’art. 80 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 ( Codice degli appalti ) l’Amministrazione , successivamente all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, non aveva più il potere di valutare discrezionalmente l’esclusione di TS [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto, il giudice non poteva ordinare la ripetizione della procedura di verifica ai fini dell’esclusione. Non ricorrerebbe poi il presupposto di ammissibilità del sindacato giurisdizionale previsto dall’art. 80 comma 5 lett. c) del citato decreto legislativo. L’unica valutazione consentita al Giudice amministrativo nell’ambito del sindacato debole ed estrinseco avverso i provvedimenti emessi dalla stazione appaltante sarebbe quello relativo alla pretestuosità dell’iter argomentativo, categoria diversa rispetto alla “ragionevolezza” utilizzata dalla sentenza quale parametro per accertare l’illegittimità dell’atto. Da ultimo rileva che, comunque , la mancata esclusione non richiederebbe da parte della amministrazione una specifica motivazione. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 6 del Patto di integrità e l’invasione della sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] e di quella riservata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1 e 362 c.p.c. . In oltre , in relazione all’art. 110 c.p.a. e all’art. 111 Cost., si deduce un difetto assoluto di giurisdizione. Come dedotto anche dalla ricorrente principale nel quinto motivo di ricorso, si sostiene che la sentenza , nel pronunciar e sulla rilevanza della clausola risolutiva espressa prevista dal Patto di integrità il Consiglio avesse invaso la sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] la quale, peraltro , Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 27 - aveva escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016. 5. Il primo motivo del ricorso principale non può essere accolto. 5.1. Va premesso che il ricorso per cassazione volto a denunciare l’eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. – è inammissibile qualora le contestazioni mosse investano le modalità di esercizio del potere giurisdizionale. L a revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concretoe dunque prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo. In sostanza la questione di giurisdizione può sorgere solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesimamentre resta esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (cfr. Cass. Sez. un. 31/10/2019n. 28214 e 27/01/2016 n. 1520 ma anche 04/11/2021n. 31559, 27/02/2017 n. 4879 ). 5.2. Poiché nel caso in esame è proprio la statuizione resa in sede di revocazionedal Consiglio di Stato ad essere censurata per eccesso di potere giurisdizionale il motivoè ammissibile ma tuttavia infondato . 5.3. Rileva infatti il Collegio che la sentenza in sede rescissoria si è limitata ad utilizzare la mancata valutazione della clausola di risoluzione come espressione dell’irragionevolezza del provvedimento impugnato ch e per tale profilo ha riten uto illegittimo , senza sconfinare nell’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 28 - 5.4. Con la censur a - analog a a quell a contenut a nel settimo motivo di ricorso che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto avverso la sentenza n. 8160 del 2021 oggetto della revocazione, rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha escluso proprio che vi fosse stata una pronuncia implicita sulla giurisdizione ed ha perciò ritenuto sussistere un errore revocatorio accogliendo il mezzo di impugnazione e procedendo alla fase rescissoria – si deduce il difetto relativo di giurisdizione in relazione all’attinenza degli atti annullati al rapporto paritetico sottoposto perciò alla giurisdizione del giudice ordinario e l ’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario in indebita applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 6 del patto d’integrità. 5.5. Tuttavia, i l giudice amministrativo non ha ritenuto che si fosse realizzata la fattispecie prevista dalla clausola risolutiva espressa, contenuta nel Patto di Integrità accettato dai partecipanti all’appalto. Con la sua sentenza ha piuttosto tratto conforto , dall’esistenza d ella clausola, per esprimere un giudizio di non ragionevolezza della determinazione della Stazione appaltante di non adottare il provvedimento previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18.4.2016, n. 50. Era questa la sola d eterminazione oggetto del procedimento radicato davanti al [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnazione del verbale del seggio di gara n. 6 del 22.10.2020. In sostanza il Consiglio di Stato ha ricavato da quella clausola elementi per individuare gli interessi r itenuti prioritari dalla stessa P.A. che dovevano essere valutati per impedire la conclusione di un contratto che, in base alla disciplina prefissata, sarebbe poi stato suscettibile di risoluzione. Il richiamo allo Schema di Convenzione è avvenuto al solo fine di verificare la legittimità dell’attività provvedimentale oggetto di contestazione da parte della ricorrente ed avvalorare il giudizio di non ragionevolezza poi espresso in sede rescissoria. I canoni di razionalità e ponderatezza che avrebbero Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 29 - dovuto guidare la stazione appaltante nella valutazione dei presupposti di fatto (per una fattispecie parzialmente analoga Cass. Sez. un., 14/12/2022 n.36555). 5.6. Rileva il Collegio che la critica svolta dalla ricorrente investe la valutazione dell'ampiezza del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e l'identificazione dei vizi fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, e si sostanzia in una denuncia di errores in iudicando aut in procedendo, sottratta al sindacato di legittimità, il quale può avere ad oggetto esclusivamente come detto l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, e non anche il modo in cui tale giurisdizione è stata in concreto esercitata (cfr. Cass. Sez. Un. 27/06/2018 n. 16974 , 22/04/2013n.9687; v. anche Cass. sez. un. n. 36555 del 2022 cit.). 5.7. Peraltro, neppure è ravvisabile il denunciato sconfinamento nella sfera riservata al giudice ordinario, oggetto del primo motivo del ricorso incidentale della Regione Basilicata atteso che, per le ragioni dette, persiste l’obbligo dell’amministrazione di verificare l’esistenza dei requisiti di partecipazione anche nel corso dell’esecuzione contrattualee successivamente alla stipula del contratto e l’esito delle verifiche è impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo. 6. Anche il secondo motivo delricorso di [OSCURATO:SOCIETA] ed il secondo motivo del ricorso della Regione Basilicata non possono essere accolti. 6.1. Va evidenziato che i motiv i invest ono nella sostanza la sentenza del C.d.S. n. 8160 del 2021, poi revocata, nella parte in cui ha ritenuto impugnabile il verbale del seggio di gara n. 6 del 22 ottobre 2020 e la conseguente nota della Regione Basilicata - Dipartimento della stazione unica appaltante prot. n. 226118 del 26 novembre 2020. Si tratta di censure che si sovrappon gono anche al primo motivo del ricorso proposto sempre da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 30 - quella sentenza di appello e denuncia no un error in iudicando perciò sottratto al sindacato di legittimità. 6.2. Va rilevato che con g li atti impugnati si era proceduto a lla verifica della persistenza dei presupposti per l’aggiudicazione dell’appalto a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. alla luce della previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, da vagliarsi alla luce dei fatti che erano sopravvenuti alla originaria aggiudicazione (l’intervenuta misura cautelare nei confronti dell’amministratore delegato della società aggiudicataria). 6.3. L’atto non era perciò meramente confermativo dell’originaria aggiudicazione, la quale non sarebbe stata impugnabile pena l’elusione dei termini perentori di gravame, ma si trattava piuttosto della delibazione di circostanze di fatto sopravvenute che avrebbero potuto comportare anche la revoca dell’originaria aggiudicazione. In sostanza un nuovo atto autonomamente impugnabile, in quanto assunto all’esito di una nuova istruttoria. 6.4. Ne consegue che non è ravvisabile la denuncia ta invas ione da parte del giudice amministrativo della sfera riservata all’amministrazione atteso che la sentenza impugnata si è limitata a sindacare la ragionevolezza dell’atto , come era istituzionalmente chiamata a fare, ed ha poi rimesso all’amministrazione la rinnovazione dell’azione amministrativa da svolgere “considerando quanto esposto in motivazione”. Un error in iudicando sottratto evidentemente al sindacato di questa Corte di Cassazione(cfr. per un caso analogo Cass. sez. un. 19/05/2023 n. 13785). 6.5. Non è sindacabile da parte della Cassazione l’accertamento, compiuto dal C onsiglio di S tato dell’obbligo di provvedere alla rinnovata verifica dei requisiti, a fronte di vicende rilevanti sopravvenute, quali indice di grave illecito professionale, ove sia denunciata un’inerzia dell’amministrazione appaltante nel verificare i Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 31 - requisiti di partecipazione e non il mancato esercizio del “potere di autotutela ad esso conseguente”. 6.5. Del pari in fattispecie ancora una volta analoga a quella oggi in esame si è chiarito che non è sindacabile dalle S ezioni U nite l’accertamento da parte della sentenza della permanenza del potere della S.U.A. ( cfr. Cass. sez.un. n. 13785 2023 cit. ) di verificare i requisiti dell’aggiudicatario dopo l’autorizzazione alla stipulazione dei contratti. 7.Il terzo motivo del ricorso principale - che nel suo contenuto replica sia il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza revocata e che è del pari proposto dalla Regione Basilicata con il suo ricorso incidentale avverso la sentenza nel processo per revocazione –è inammissibile. 7.1. Nel controllo del rispetto dei limit i estern i della giurisdizione non rientra il sindacato sulle scelte interpretative del giudice amministrativo che possono portare ad un error in iudicando o in procedendoma non ad un travalicamento dei limiti della giurisdizione. In tale prospettiva non rilev a né la gravità né l’ intensità del denunciato errore di interpretazione . Questo resta comunque confinato nei limiti interni della giurisdizione amministrativaposto che l’interpretazione delle norme costituisce “ il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass. Sez. un.04/12/2020 n. 27770). 7.2. Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, infatti, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione. Questo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 32 - cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento). Q uando il giudice violi i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che questa appartenga ad altri giudici, è ravvisabile un difetto relativo di giurisdizione senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Non è configurabile invece come già detto, nel caso di errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr. Cass. Sez. U n . n. 7926 del 2019, n. 8311del 2019, n. 29082 del 2019, n. 7839 del 2020, Cass. n. 19175 del 2020, n. 18259del 2021 e n. 8588 del 2022 ). 7.3. Al riguardo si è precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o anche dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 comma ottavo Cost. stante che, come detto, l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Questa si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass. Sez.Un. n. 32773 del 2018 , n. 10087 del 2020 e n. 19175 del 2020) o a ncora , sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della P.A., quando la pronuncia non si limiti ad annullare il provvedimento impugnato Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 33 - rimettendo all'Amministrazione ogni valutazione in ordine al prosieguo della procedura ma si spinga a prefigurare il possibile esito di tale valutazione individuando un'unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa (Cass. Sez. Un.n. 5365 del 2022) e non lasci spazio per ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa risultandone la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione (cfr. Cass. Sez. un. n. 2604 del 2021, n. 14264del 2019 e n. 30526 del 2018). 7.4. Ciò posto , con l ’odierna censura si sostiene che il Consiglio di Stato, nel ritenere sussistente un obbligo in capo all’amministrazione di verificare la persistenza dei requisiti di “onorabilità”anche dopo la stipula del contratto, avrebbe invaso la sfera di azione propria dell’amministrazione ma non si considera che ai sensi dell’art. 80 comma 6 del codice degli appalti tale obbligo persi ste per tutto il periodo di esecuzione del contratto. 7.5. In questo senso si è pronunciata infatti l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (C.d.S. n. 8 del 2015 e n. 5 del 2016 ) che ha chiarito che “in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità” ed ha precisato altresì che si tratta “di affermazione che non si pone di certo in contraddizione con quella, richiamata dall’Ordinanza di rimessione, di cui al par. 59 della stessa sentenza ( laddove si premette che “nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell'aggiudicazione sia provvisoria che definitiva” ), rivelandosi Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 34 - l’individuazione di tali momenti come meramente esemplificativa, come è ben dimostrato dall’assenza in tale proposizione di qualsiasi aggettivo od avverbio, che consenta di identificarli come i “soli”, in cui assuma rilievo il possesso dei requisiti di partecipazione. Come chiarito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2011, il principio che non ammette soluzioni di continuità nel possesso ( e nella sua dimostrazione ) di detti requisiti risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire contratti pubblici”; e “pertanto, l'impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando”. 7.6. Pertanto “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.” 7.7. Ferma pertanto questa interpretazione (v. anche C.d.S. n. 4668 del 2022, n. 7482 del 2021 e n. 386 del 2021 tutte richiamate da Cass. Sez. Un. n. 13785 del 2023 cit. ) non può che ritenersi che il potere di cui all’art. 80, comma 6del Codice dei contratti pubbl ici , è esercitabile dall’amministrazione in qualunque momento della procedura, anche per i motivi di cui al comma 5 (come nel caso) e non èravvisabile l’eccesso di potere giurisdizionale denunciato poiché il Consiglio di Stato esattamente attenendosi a tali principi poteva e doveva verificare , come gli era stato chiesto, la ragionevolezza del Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 35 - provvedimento amministrativo che aveva escluso che ricorressero ragioni ostative ai sensi delcitato art. 80 comma 5, lett. c) e la critica mossa si risolve semmai nella denuncia di un error in judicando che, come detto, non è sindacabile. 7.8. Si tratta di valutazione che attiene non già a i vantaggi e a gli inconvenienti derivanti dalla soluzione adottata, ambito questo riservato alla P.A., ma a canoni di razionalità e ponderatezza che avrebbero dovuto guidare la stazione appaltante il che consente di escludere che, attraverso il predetto apprezzamento, il giudice amministrativo si sia spinto oltre i limiti del sindacato di legittimità ad esso demandato, svolgendo un controllo diretto sulla convenienza e l'opportunità dell'aggiudicazione. 7.9. In definitiva nessuna invasione nella potestà amministrativa si è verificata ove si consideri che il C onsiglio di S tato nella sentenza qui impugnata ben lungi dall’annullare l’aggiudicazione a favore di A lthea Italia [OSCURATO:SOCIETA]ha esercitato il suo potere demolitorio esclusivamente nei confronti degli atti sopra citati e rimesso ogni determinazione sull’aggiudicazione alla stazione appaltante alla quale ha demandato di “rideterminarsi” sulla base diquanto esposto in motivazione. 8. Per analoghe ragioni deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale. 8.1. La censura si risolve in una articolata rilettura con la quale tuttavia si finisce per negare la correttezza di un comportamento che l’amministrazione aveva già posto in essere con la deliberazione del Seggio di gara che aveva proceduto ad una nuova verifica dei requisiti di idoneità per poi confermarli. 8.2. È in tale contesto che si muove l’indagine del Consiglio di Stato che procede ad una verifica del la razionalit à oltre che della ragionevolezza di quella deliberazione. 8.3. Orbene, i limiti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni di carattere discrezionale della P.A. Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 36 - non escludono in radice il sindacato di tale discrezionalità, ma impongono piuttosto al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere che deve risultare informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'Amministrazione (cfr. C.d.S. n. 4831 del 2022) e come detto in tale ambito non esiste alcun potere della Cassazione di sindacare la decisione. 9. Neppure può essere accolto il quinto motivo del ricorso principale. Si tratta di censura sovrappon ibil e al sesto motivo d el ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza revocata e impugnata nel procedimento qui riunito per cassazione ed al quarto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Regione Basilicata. 9.1. Non vi è stata infatti alcuna invasione della facoltà di concerto dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.N.A.C.) poiché, come detto, con la pronuncia adottata in sede di revocazione non è stataannullata l’aggiudicazione della gara ma ci si è limitat i a rimettere gli atti alla Stazione appaltante per le sue determinazioni sul punto. Ben vero che tali determinazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dall’art. 6 del patto di integritàma in tale indicazione non è ravvisabile alcuno sconfinamento nel potere riservato all’A.N.A.C.risolvendosi la censura in una denuncia di un preteso error in iudicando. 9.2. In una fattispecie parzialmente sovrapponibile si è ricordato che “le valutazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] non potevano influire sulla discrezionalità della stazione appaltante, essendo diverso l’oggetto della valutazione della prima, chiamata a verificare solo se determinati fatti rientrino o meno tra le notizie utili da inserire nel Casellario in vista delle future determinazioni da parte delle stazioni appaltanti, ma non anche la rilevanza del fatto e la sua idoneità ad incidere sulla sorte del provvedimento di aggiudicazione, non palesandosi quindi alcuna insanabile contraddizione tra la delibera di archiviazione e quella di annullamento.” Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 37 - 9.3. La critica svolta dalla ricorrente investe la valutazione dell'ampiezza del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e l'identificazione dei vizi fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e riflette una denuncia al più di errores in iudicando o in procedendo che , per le ragioni più volte sopra ricordate, resta sottratta al sindacato di questa Corte che può avere ad oggetto esclusivamente l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, e non anche il modo in cui tale giurisdizione è stata in concreto esercitata (cfr. Cass., Sez. Un. n. 16974 del 2018 , n. 9687 del 2013 cit. e anche Cass. Sez. Un.04/10/2012 n. 16849). 10. Il sesto motivo di ricorso (che si sovrappone al sesto motivo del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza poi revocata ed è del pari analogo al quarto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Regione Basilicata avverso la sentenza che qui si esamina) è inammissibile per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte con riguardo al precedente quinto motivo di ricorso ed alle quali si rinvia in quanto, ancora una volta, la censura si risolve in una evidente denuncia di un preteso error in iudicando. 11. Il settimo motivo di ricorsocon il quale si deduce che la sentenza avrebbe sconfinato nella sfera riservata all’amministrazione laddove, violando il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34 c.p.a. e, segnatamente, sulla valutazione da parte della Stazione appaltante delle misure di self cleaning assunte cautelativamente da [OSCURATO:SOCIETA]. , avrebbe ordinato alla Sua RB di “rideterminarsi secondo quanto esposto in motivazione” senza tuttavia fare cenno a dette misure cautelativamente assunt e dalla società appena appresa la notizia dell’inchiesta e dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice penale. 11.1. Ravvisa lo sconfinamento nel merito amministrativo, ed il vizio di eccesso di potere denunciato, poiché in tal modo si sarebbe Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 38 - esonerata l’amministrazione dall’onere di valutare dette misure ove non si ritenga che il loro esame sia stato del tutto precluso. 11.2. Ritiene il Collegio che la censura che era già stat a oggetto di esame da parte della sentenza di merito n. 8160 del 2020 poi revocata, 8160/2021che l’aveva respinta (essa è poi proposta anche al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza revocata)sia inammissibile. 11.3. E’ denuncia to infatti un inesistente eccesso di potere giurisdizionale posto che la sentenza del Consiglio di Stato , che in sede di rescissoria aveva rigettato l’analogo motivo di appello formulato, ha in via interpretativa ritenuto che risponda a logica prima che alla normativa vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto per il futuro, vale a dire con riguardo alla partecipazione della società a gare successive all’adozione delle misure stesse posto che non è immaginabile un effetto retroattivo delle stesse. 11.4. Solo dopo l’adozione delle stesse la stazione appaltante allora può essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento. 11.5. In tal modo si è proceduto ad una interpretazione del compendio normativo applicabile e non all’adozione di una decisione che appartiene invece all’autoritàamministrativa. 11.6. A l riguardo va rammentato che l’ error in iudicando cos ì configurato non è sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per tutte le ragioni già ricordate con riguardo ai precedenti motivi ai quali si rinvia. 11.7. Ancora una volta il controllo del limite esterno della giurisdizione - affidato alla Corte di cassazione dal l'art. 111 comma 8 Cost. - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare semmai errori "in Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 39 - iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (cfr. le citate Cass. sez. Un. 27770 del 2020,n. 36899 del 2021 ) . 12. In conclusione per le ragioni sopra esposte deve essere rigettato sia il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5709 del 2022 che quello incidentale della Regione Basilicata che investe la medesima decisione. 13. La conferma di tale sentenza, con la quale è stata revocat a la sentenza del Consiglio di Stato n. 8160 del 2021, ed il conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni , determina l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il giudizio n. r.g. 6574 del 2022 per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per effetto della revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione e qui confermata è di fatto cessata la materia del contendere tra le parti ed è venuto meno l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, che come è noto deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisionee la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto ( cfr. Cass. Sez. U n. 28/04/2017 n. 10553 e più recentemente Cass. n. 35763 del 2022e n. 18010 del 2022 ) . 14. Quanto alle spese le due parti ricorrenti, principale e incidentale ([OSCURATO:SOCIETA]. e Regione Basilicata), devono essere condannate in solido tra loro a rifondere le spese di [OSCURATO:SOCIETA]. che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla per le altre parti rimaste intimate. Va poi dato atto che le due società soccombenti sono tenute ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 Ric. 2022 n. 06574 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 40 - del 2002, nel ricorso dei presupposti processuali , al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuti. P.Q.M. La Corte riunisce al ricorso iscritto al n.r.g. 6574 del 2022 il ricorso iscritto al n. r.g. 28088 del 2022. Rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA] s.p
Sentenza Cassazione n. 30481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris