CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 10 luglio 2025 con la quale la Corte di Appello diCatanzaro, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 febbraio 2025, con cuiil giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, lo ha condannatoalla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazioneal reato di cui all’art. 629 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erroneaapplicazione degli artt. 125, 187 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., nonché carenzadella motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato ditruffa.La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della mancanza di prova in ordinead un eventuale collegamento tra i soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])che avevano prospettato alla persona offesa la possibilità di recuperarel’autovettura di sua proprietà versando un prezzo di 1.500,00 euro ed il [OSCURATO:PERSONA],il quale -in un momento successivo alla presentazione della denuncia da parte diOreste Bava- avrebbe contattato quest’ultimo chiedendo la diversa somma di600,00 euro a titolo di “riscatto” per la restituzione della [OSCURATO:PERSONA] in precedenzasottrattagli.A giudizio della difesa, in assenza di qualsivoglia prova attestante la sussistenzadi una responsabilità di tipo concorsuale ovvero l’effettiva disponibilità da partedel ricorrente dell’autovettura sottratta alla persona offesa, la condotta delTropea sarebbe idonea a perfezionare esclusivamente la fattispecie di truffacommessa ingenerando il timore di un pericolo immaginario, doglianza che -peraltro- non è stata affrontata e confutata dai giudici di appello.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazionedell’art. 629, comma secondo, cod. pen. conseguente alla mancata esclusionedella aggravante delle persone riunite.I giudici di merito hanno ritenuto perfezionata l’aggravante esclusivamente inconsiderazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato accompagnato all’incontro con lapersona offesa da un'altra persona che rimaneva seduta a bordo di unaautovettura, senza tenere conto che la minaccia sarebbe stata esercitata solo dalricorrente in un momento successivo a quello in cui [OSCURATO:PERSONA] e Francesco4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ederronea applicazione dell’art. 62, n. 4. cod. pen. conseguente alla mancataconcessione dell’attenuante della tenuità del danno, circostanza che -a giudiziodella difesa- poteva essere riconosciuta essendo la consegna avvenuta sotto ilcontrollo della polizia giudiziaria e stante la modesta entità della somma richiestae lo scarso valore economico del bene sottratto alla vittima.5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta erroneaapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli ad unamaggior mitigazione del trattamento sanzionatorio dedotti con il motivo diappello (modalità della condotta, scarso valore della pretesa economica presenzadelle forze dell’ordine al momento dell’incontro con la persona offesa, personalitàdell’imputato)6. Il primo motivo con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nelreato di truffa è manifestamente infondato.I giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze processuali edesente da vizi logici e giuridici, hanno indicato la pluralità di elementi idonei adimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione (vedipagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). È stato, in particolare, affermato come ilTropea fosse titolare del potere di dare attuazione al male prospettato, avendolo stesso ricorrente richiesto telefonicamente il pagamento del riscatto qualecondizione per consentire alla vittima di riacquistare il possesso del benesottratto. Tale circostanza esclude che si versi nell’ipotesi di pericolo meramenteimmaginario, il quale presuppone che il danno sia rappresentato come possibileed eventuale, e comunque non riconducibile, né direttamente né indirettamente,alla condotta dell’agente.La Corte territoriale ha, quindi, correttamente applicato il principio di dirittosecondo cui si configura il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agenterappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come dalui dipendente mentre sussiste la truffa vessatoria solo ove l'agente rappresentiil pericolo di un evento dannoso - di norma correlato all'azione di forze occulte etale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale - lacui evenienza prescinde dalla sua volontà (vedi in proposito Sez. 2, n. 24624 del17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492–01; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.,Rv. 287350 - 01). Ne consegue che è indifferente se la minaccia abbia ad oggettoun male reale o immaginario dal momento che identico è l'effetto coercitivoesercitato sul soggetto passivo, purché la rappresentazione intimidatoria, comenel caso di specie, sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa,ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017,Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 2, n. 7040 del 06/11/2025, Trematerra, nonmassimata).7. Il secondo motivo è manifestamente infondato.I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle proveraccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, commaterzo, cod. pen. in considerazione del fatto che, insieme al [OSCURATO:PERSONA], era presenteun complice che lo attendeva a bordo di una vettura che si dava alla fuga alla vistadegli operanti (vedi pag. 5 della sentenza di appello).Deve, al riguardo, osservarsi che la circostanza per cui il Veneziano non abbiarealizzato alcuna condotta attiva è priva di rilievo. Ai fini della configurabilitàdell’aggravante in esame, è infatti richiesta la presenza simultanea ed effettiva dipiù persone nel luogo in cui si concretizzano la violenza o la minaccia, restandoirrilevante che l’azione materiale sia compiuta da un solo soggetto, allorché l’altrosi trovi a breve distanza con funzione di controllo, facendo “da palo” econtribuendo, in tal modo, alla realizzazione del reato. (vedi Sez. 2, n. 33210 del15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916-01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022,Bandjougou, Rv. 282785 – 01).8. Il terzo motivo è aspecifico.La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al significativo dannocomplessivo subito dalla persona offesa, con particolare riferimento alla lesionedella libertà di autodeterminazione della persona offesa conseguente allecondotte illecite del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della sentenza di appello). I giudici di meritohanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente chela lesione patrimoniale sia di modesto valore economico, ma occorre valutareanche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva deldelitto di estorsione, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà el'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia dispeciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di unapprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede dilegittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi Sez. 2, n. 50660 del05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli,Rv. 280173-01; Sez. 1, n. 31825 del 29/04/2025, Alongi, non massimata). Lareplica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l’evidenza della sua correttezza, conconseguente aspecificità della doglianza.9. Il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità.I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delledel ricorrente desumibile dall’intensità del dolo (vedi pag. 6 della sentenzaimpugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). Deve esser, in proposito,ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di meritoprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, lamotivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021,Blanchi, Rv. 282693–01).10. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 06 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]