CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 17 maggio 2018 dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio e aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] gr. 3,5 di hashigh. Con la sentenza confermata in appello, Sama è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed C 800,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in tre motivi riconducibili ad unità perché volti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis Cnr pPr1. Il ricorrente si duole che la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità - avanzata nel formulare le conclusioni al termine del giudizio di primo grado e poi, nuovamente, nell'atto di appello - non sia mai stata accolta. Sostiene che il giudice di primo grado non ha motivato in proposito e che la Corte di appello ha respinto tale richiesta senza tenere conto della minima offensività della condotta e fornendo una motivazione illogica e contraddittoria. La difesa osserva che, secondo la Corte territoriale, la circostanza che la vendita sia avvenuta in linA "zona di spaccio" (quale è a Firenze la Fortezza da basso) e in tarda serata (ore 21:30) renderebbe non tenue l'entità dell'aggressione al bene giuridico protetto. Sostiene che il luogo e l'orario non sono idonei ad escludere la tenuità del fatto. Sottolinea che - come risulta anche dalla sentenza impugnata - la cessione ebbe ad oggetto 3,5 grammi lordi di sostanza di bassa qualità (4,23% di principio attivo) e fu compiuta al prezzo di C 30,00 da persona incensurata, regolare sul territorio italiano. La difesa si duole che la concessione del beneficio sia stata negata anche perché l'imputato ha tenuto una linea difensiva «volta a screditare gli accertamenti di polizia giudiziaria» e rileva che con tale motivazione la Corte territoriale ha censurato il legittimo esercizio del diritto di difesa. Sostiene, infine, che la motivazione sarebbe contraddittoria atteso che la pena è stata determinata nella misura minima edittale e, proprio in ragione della modestia dell'episodio, sono state applicate le attenuanti generiche e concessi i benefici di legge. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. I motivi di ricorso non sono fondati. 5. Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, de! grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In breve, come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016) si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore», La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato particolarmente tenue perché, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, Sama aveva avvicinato l'acquirente proponendogli in vendita l'hashish e il fatto era avvenuto in un luogo ove notoriamente si svolge attività di spaccio. Ha ritenuto, inoltre, di dover compiere una valutazione negativa della condotta processuale dell'imputato (pur costituente espressione del diritto di difesa) perché questi non si è limitato a negare il fatto o a screditare gli operanti; ha anche sostenuto di essere stato falsamente accusato dall'acquirente, che gli avrebbe chiesto un accendino per fumare uno "spinello", ma lo avrebbe poi calunniato, sostenendo in giudizio di aver ricevuto lo "spinello" da lui. Si tratta di una motivazione completa che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non è pertanto censurabile in questa sede. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7 giug