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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31169/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3926/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla unicità della condotta criminosa, è manifestamente infondato rispetto alla incensurabile motivazione che ha ricondotto alla ricorrente la plurima commissione, nell'arco temporale considerato, di illeciti allontanamenti dal luogo di detenzione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è genericament proposto sulla base della mera deduzione della unicità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3926/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla unicità della condotta criminosa, è manifestamente infondato rispetto alla incensurabile motivazione che ha ricondotto alla ricorrente la plurima commissione, nell'arco temporale considerato, di illeciti allontanamenti dal luogo di detenzione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è genericament proposto sulla base della mera deduzione della unicità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 31169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris