CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e le conclusioni depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. peri., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art 179 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 646 cod. pen., è indeducibile perché meramente reiterativo dei motivi di appello già disattesi dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione; tale non è il caso in esame, nel quale la parte civile si è limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso, per cui la richiesta della stessa non può essere accolta; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 Il Consigliere Estensore