CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06436/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto costituito da doglianze aspecifiche e versate in fatto inerenti al trattamento punitivo. In particolare, il ricorso si limita a reiterare le originarie doglianze, nonostante la Corte d'Appello le abbia disattese motivando il diniego delle invocate attenuanti in considerazione dei numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, delle modalità della condotta e del rilevante disvalore penale dei fatti oggetto di contestazione. Ciò con motivazione che si è conformata al paradigma che in materia è indicato da consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato cfr. (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]