CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla memoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Cremona in composizione monocratica del 21 novembre 2020 con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui agli artt.81 comma 2, 479 cod. pen. (capo A della rubrica), assolvendolo dalle altre imputazioni di falso ideologico (capi B, C) e di truffa (Capo D). 1.1. Al ricorrente è contestato di avere, in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pizzighettone, in occasione della consultazione referendaria del 17 aprile 2016, attestato falsamente negli ordini di servizio e sugli specchi di ispezione dei seggi di avere effettuato in data 16 aprile 2016 controlli presso i cinque seggi presenti nel territorio di competenza. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla interpretazione della nozione di visita ispettiva indicate nelle annotazioni sugli ordini di servizio e sugli specchi per le ispezioni. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, a fronte delle deposizioni dei testimoni della difesa che avevano riferito di un'attività di controllo esercitata dall'imputato in orario serale all'esterno dei seggi, ha ritenuto che, seppure siffatta circostanza rispondesse al vero, non possa tuttavia ricondursi alla "visita ispettiva" prescritta dai superiori gerarchici con la conseguenza che gli ordini di servizio nei quali si afferma che le visite ispettive sono state eseguite, sono da considerarsi falsi. La difesa sul punto ritiene la motivazione manifestamente illogica dal momento che non risulta da alcuna fonte normativa o regolamentare che cosa debba intendersi per visita ispettiva, non potendo condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la visita ispettiva per ritenersi tale non può esaurirsi nella mera ricognizione esterna dell'edificio elettorale, ma deve piuttosto sostanziarsi in più penetranti verifiche relative alla presenza dei militari all'interno del seggio e al buon andamento delle operazioni elettorali. Al contrario negli orari serali il controllo da svolgersi ha ben più senso all'esterno degli edifici per la sicurezza delle operazioni elettorali, dal momento che all'interno i militari affidatari del controllo dell'immobile vi pernottano addirittura. L'attenzione rivolta alla definizione di attività ispettiva non ha consentito inoltre alla Corte territoriale di vagliare adeguatamente la preliminare circostanza relativa all'effettivo espletamento da parte del ricorrente delle visite esterne ai seggi, circostanza solo supposta nel percorso motivazionale ai fini della perinnetrazione del concetto di ispezione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata.Secondo la Corte territoriale l'imputato non poteva in alcun modo ritenere che attraverso quelle visite esterne avesse adempiuto all'ordine dei superiori. Siffatta argomentazione, lamenta la difesa, risulta illogica dal momento che, sotto il profilo soggettivo, la condotta posta in essere dal ricorrente può considerarsi al più colposa connotata da irregolarità formale quanto al contenuto letterale delle espressioni adottate nella redazione dell'ordine di servizio, come tale penalmente irrilevante attesa la necessaria intenzionalità della condotta descritta aWart.479 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere. Sostiene la difesa che, alla luce dell'istruttoria svolta, allorquando in data 17 aprile 2016 Spatola, oltre ad effettuare le annotazioni di rito sulla documentazione relativa alla giornata del 17 aprile 2016, ha eseguito l'annotazione sugli ordini di servizio e sugli specchi ispezioni seggio del 16 aprile 2016, lo ha fatto su di un atto pubblico che era già completamente formato e concluso nella giornata precedente. Siffatta condotta deve essere, quindi, considerata come falso per aggiunta su di un atto già formato e perfezionato e come tale riconducibile alla diversa fattispecie di cui all'art.476 cod. pen. relativa al falso materiale e non al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non ha chiarito le motivazioni in base alle quali ha considerato lo stato di incensuratezza inidoneo alla concessione delle invocate circostanze attenuanti; ha adottato una motivazione contraddittoria nella parte in cui ha dapprima riconosciuto la possibilità di attribuire al fatto una scarsa offensività e assenza di danno economico e immediatamente dopo ha sostenuto che il contegno tenuto dal ricorrente si connota per la sua rilevante gravità. Infine, la motivazione appare illogica nella parte in cui valorizzando la qualità dell'imputato di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri ai fini della esclusione delle invocate attenuanti, omette di considerare che il reato contestato è un reato proprio e come tale posto in essere da un pubblico ufficiale, contenente già in re Osa quel disvalore utilizzato come elemento ulteriore dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con quella di primo grado, la quale deve essere letta congiuntamente a quella di appello, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, in presenza della cd. "doppia conforme", ovvero quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado (Sez. 2, n. 37295 de112/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato. 1.1. La censura si traduce in una rivalutazione delle circostanze di fatto, non ammissibile in questa sede, al fine di una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Il motivo, inoltre, non si confronta con i contenuti delle sentenze di primo e secondo grado che con motivazione in fatto, non contraddittoria, né illogica, come tale non censurabile in questa sede, hanno chiarito che: Dalle deposizioni rese dai testi è emerso che l'annotazione di visita ispettiva con firma e orario sono state apposte dal ricorrente il giorno successivo 17 aprile, allorquando si era effettivamente recato al seggio, anche con riferimento al giorno precedente in cui alcuno dei militari in servizio presso i seggi lo aveva visto arrivare (sentenza di primo grado); Le deposizioni rese dai testi della difesa non forniscono "[..]indicazioni proficue in senso liberatorio[..]": i dati cognitivi che si ricavano dalla testimonianza dell'allora [OSCURATO:PERSONA] non risultano "[..]privi di palesi aporie [..]"; la testimonianza del titolare della pizzeria Pedrazzani può al più attestare la visita di cortesia di Spatola ai militari presenti nel ristorante la sera del 16 aprile "[..] ma non certo l'esecuzione di attività ispettive presso i seggi [..]";la testimonianza della convivente anche in ragione del legame affettivo, non va valutata acriticamente e al più può provare la circostanza che l'imputato quella sera sia uscito da casa e i motivi per cui è uscito , "[..]ma non può certo attestare cosa effettivamente abbia fatto l'imputato quella sera[..]" (pp.9/10 sentenza impugnata). Nelle annotazioni relative al seggio "Roggione" risultano due orari di controllo nella giornata del 16 aprile (ore 18.00-ore 23.00) incompatibili con le testimonianze della difesa. La sentenza impugnata conclude (pag.11) nel ritenere che "[..] gli elementi offerti dai testimoni indicati dalla difesa non consentano di accreditare in termini persuasivi l'effettiva esecuzione di Spatola, con le indicate modalità, dei controlli ispettivi[..]." 1.2. Ne consegue che le argomentazioni difensive con cui si denuncia l'illogica esegesi giudiziale del concetto di ispezione, sostenendosi che non necessariamente questa debba essere "interna" e che l'ispezione esterna eseguita in orario serale presenterebbe l'indubbia utilità di controllare i seggi dall'esterno, risultano del tutto eccentriche rispetto alla vicenda processuale e alle prove raccolte dal momento che la sentenza impugnata ha escluso che la sera del 16 aprile il ricorrente abbia effettuato una ispezione sia pure nelle forme dedotte dalla difesa. 2. Il secondo motivo risulta aspecifico. Anche in tal caso la doglianza in relazione alla insussistenza dell'elemento psicologico non si confronta con la motivazione nella parte in cui risulta accertata attraverso le risultanze istruttorie la mancata ispezione anche nelle forme della cd. visita esterna; peraltro, nessun elemento plausibile avalla la tesi difensiva che l'ispezione gerarchica ai seggi potesse svolgersi - o venisse comunemente svolta - attraverso un controllo solo esterno dei luoghi, controllo le cui modalità e i cui esiti, peraltro, l'imputato non ha annotato. Ritenere che l'aver annotato una ispezione non eseguita possa essere frutto di un comportamento negligente o leggero, tenuto conto della qualità soggettiva dell'agente e delle condizioni di luogo e di tempo della vicenda, contrasta con i principi fissati da questa Corte secondo cui: " Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà delrimmutatio veri", mentre non è richiesto ranimus nocendi" né ranimus decipiendi", con la Conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.(Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Rv. 279214). 3. Il terzo motivo difetta di interesse. La diversa qualificazione del reato contestato come richiesta dal ricorrente appare priva di interesse (interesse peraltro non esplicitato nel ricorso) dal momento che le due fattispecie (artt. 476 e 479 cod. pen.) prevedono il medesimo trattamento sanzionatorio. La diversa qualificazione, peraltro, presuppone una ricostruzione della vicenda difforme da quella accertata giudizialmente: la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato non si sia limitato ad aggiungere su un atto pubblico già formato un elemento ulteriore, ma ha formato un atto ideologicamente falso, attestando falsamente un fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità. 4. Il quarto motivo risulta manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente motivato in punto di esclusione delle circostanze attenuanti generiche: -la condizione di incensurato non consente di per sé la concessione delle circostanze attenuanti generiche come normativamente disposto; - la invocata scarsa offensività del fatto e la assenza di danno economico devono essere valutate alla luce dell'intrinseco disvalore della condotta posto in essere da un appartenente dell'Arma. La motivazione non è contraddittoria perché parla di "predicata" irrilevanza del fatto, nel senso che è una cosa suggerita dalla difesa ma non ritenuta dal giudice. Inoltre, non si ravvisa illogicità della motivazione atteso che la Corte territoriale ha non solo valorizzato la appartenenza all'Arma dei carabinieri da parte dell'imputato, ma anche che lo stesso ricoprisse funzioni gerarchiche. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore. della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc