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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 32120/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18628 –2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2017 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 476/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] one pubblico impiego R.G.N. 017 Cron.

Rep.

Ud.19/10/20 22 [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 976/2015, resa il 16.12.2015, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], infermier a presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione e svestizione della divisa aziendale e per dare e ricevere le consegne all'uscita e all'entrata dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un'effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico;

2. avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'AUSL di Pescara con unico motivo, cui oppone tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA];

3. sono state comunicate memorie, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito, nell'interesse dell'AUSL di Pescara e della dipendente;

4. in esse la AUSL di Pescara ha, in particolare, manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo la ricorrente dichiarato «di non essere più intenzionata a contrastare la sentenza d’appello»;

2. nella specie, la rinuncia è irrituale (per non essere stata notificata alla controparte);

3. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

4. l'art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

5. tuttavia la rinuncia, benché irrituale, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l'inammissibilità (v.

Cass. 8 novembre 2018, n. 28524; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2010, n. 3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art. 92 cod. proc. civ. e, p ertanto, la r icorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo;

7. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012; trattasi, invero, di misura sanzionatoria che non trova applicazione allorquando l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3.5 00,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18628 –2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2017 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 476/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] one pubblico impiego R.G.N. 017 Cron. Rep. Ud.19/10/20 22 [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 976/2015, resa il 16.12.2015, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], infermier a presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione e svestizione della divisa aziendale e per dare e ricevere le consegne all'uscita e all'entrata dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un'effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico; 2. avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'AUSL di Pescara con unico motivo, cui oppone tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. sono state comunicate memorie, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito, nell'interesse dell'AUSL di Pescara e della dipendente; 4. in esse la AUSL di Pescara ha, in particolare, manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo la ricorrente dichiarato «di non essere più intenzionata a contrastare la sentenza d’appello»; 2. nella specie, la rinuncia è irrituale (per non essere stata notificata alla controparte); 3. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 4. l'art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 5. tuttavia la rinuncia, benché irrituale, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l'inammissibilità (v. Cass. 8 novembre 2018, n. 28524; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art. 92 cod. proc. civ. e, p ertanto, la r icorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo; 7. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012; trattasi, invero, di misura sanzionatoria che non trova applicazione allorquando l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343). P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3.5 00,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarat
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