CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 00814/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA J.L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 061702 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ci3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Verona ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione ai reati contestati. 2. Le censure, che lamentano violazione di legge in relazione all'art. 129 del codice di rito, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, oltre che del tutto genericamente formulate, sono inammissibili. Esse si collocano, infatti, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Esclusa l'illegalità della pena, peraltro neppur dedotta, in quanto si prospettano l'eccessività della stessa e vizi motivazionali, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023 — 01). Nel ricorso in esame, la difesa si è limitata a dedurre genericamente e aspecificamente la "erronea qualificazione giuridica del fatto contestato" evitando finanche di indicare a quale degli ascritti reati si riferisca la censura; peraltro, nell'impugnata sentenza è fatto esplicito riferimento al consenso prestato dalla difesa alla riqualificazione di uno dei reati (di cui al capo a). Quanto alla censura vertente sulla mancata ponderazione di eventuali cause di non punibilità, si osserva che il Giudice ne ha escluso la ricorrenza sulla base di una puntuale disamina delle risultanze istruttorie. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 ottobre 2023 Il Consigliere e