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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35739/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PAVIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia di rigetto dell'istanza di riesame e di conferma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di danaro e di beni, disposto in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 5 e 8 del d.gls.74 del 2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermata qualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società Eurogroup che aveva effettuato l'acquisto di numerosi orologi Rolex e di altre marche presso diverse gioiellerie. [OSCURATO:PERSONA] assume di aver svolto il ruolo di intermediario della Eurogoup per la compravendita di orologi di lusso, società di cui non conosce neppure i dati, così come per la società FM Service. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] contesta la proprietà degli orologi e della somma in contanti rinvenuta nella cassetta di sicurezza, beni oggetto di sequestro, trattandosi di denaro che il marito le corrispondeva mensilmente e di beni personali.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dagli atti è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società Eurogroup, che all'interno della abitazione del [OSCURATO:PERSONA] vi erano documenti relativi ai pagamenti della Eurogroup e che questi elementi sono sintomatici della riconducibilità di fatto al [OSCURATO:PERSONA] della società che effettuava gli acquisti degli orologi.

Né rileva l'assenza di comunicazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, e il Sesini, amministratore di diritto, essendo quest'ultimo un mero prestanome della società, peraltro società cartiera, che aveva ad oggetto il commercio di materiali per la costruzione, pur essendo priva di automezzi e di dipendenti.

Quanto alle deduzioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha affermato che la cassetta di sicurezza era solo formalmente intestata alla donna, moglie del [OSCURATO:PERSONA], in quanto di fatto da lui utilizzata per la custodia degli orologi e, quanto al denaro, che la Dulci aveva effettuato prelevamenti di danaro in contanti che aveva posto all'interno della cassetta di sicurezza.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e iv della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consiglier estens?

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PAVIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia di rigetto dell'istanza di riesame e di conferma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di danaro e di beni, disposto in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 5 e 8 del d.gls.74 del 2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermata qualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società Eurogroup che aveva effettuato l'acquisto di numerosi orologi Rolex e di altre marche presso diverse gioiellerie. [OSCURATO:PERSONA] assume di aver svolto il ruolo di intermediario della Eurogoup per la compravendita di orologi di lusso, società di cui non conosce neppure i dati, così come per la società FM Service. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] contesta la proprietà degli orologi e della somma in contanti rinvenuta nella cassetta di sicurezza, beni oggetto di sequestro, trattandosi di denaro che il marito le corrispondeva mensilmente e di beni personali. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dagli atti è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società Eurogroup, che all'interno della abitazione del [OSCURATO:PERSONA] vi erano documenti relativi ai pagamenti della Eurogroup e che questi elementi sono sintomatici della riconducibilità di fatto al [OSCURATO:PERSONA] della società che effettuava gli acquisti degli orologi. Né rileva l'assenza di comunicazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, e il Sesini, amministratore di diritto, essendo quest'ultimo un mero prestanome della società, peraltro società cartiera, che aveva ad oggetto il commercio di materiali per la costruzione, pur essendo priva di automezzi e di dipendenti. Quanto alle deduzioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha affermato che la cassetta di sicurezza era solo formalmente intestata alla donna, moglie del [OSCURATO:PERSONA], in quanto di fatto da lui utilizzata per la custodia degli orologi e, quanto al denaro, che la Dulci aveva effettuato prelevamenti di danaro in contanti che aveva posto all'interno della cassetta di sicurezza. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e iv della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consiglier estens?
Decreto Cassazione n. 35739/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris