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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 c.p. , 477,482 c.p.

Deduce l'imputato la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la sua avanzata età e l'ammissione di responsabilità. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome generico e comunque manifestamente infondato.

Ed invero, la Corte territoriale ha motivato il diniego in relazione all'entità dei fatti, al tentativo dell'imputato di sottrarsi ripetutamente al controllo delle FF.00. e alle ammissioni dell'imputato stesso, intervenute quando gli elementi probatori acquisiti rendevano certa la condanna.

Con tale valutazione, che non merita censure, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez.

III, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA],iere estensore Il Presidente R crs [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 c.p. , 477,482 c.p. Deduce l'imputato la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la sua avanzata età e l'ammissione di responsabilità. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha motivato il diniego in relazione all'entità dei fatti, al tentativo dell'imputato di sottrarsi ripetutamente al controllo delle FF.00. e alle ammissioni dell'imputato stesso, intervenute quando gli elementi probatori acquisiti rendevano certa la condanna. Con tale valutazione, che non merita censure, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA],iere estensore Il Presidente R crs [OSCURATO:PERSONA]
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