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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39744/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/05/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di incendio e ricettazione.

Ritenuto che tutti e tre i motivi del ricorso con cui vengono contestati genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di incendio e ricettazione hanno ad oggetto mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Ritenuto che trattasi di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4/6 ove vengono indicati con dovizia di argomentazioni gli indizi gravi, precisi e concordanti emersi a carico dell' imputato) e comunque, manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/05/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di incendio e ricettazione. Ritenuto che tutti e tre i motivi del ricorso con cui vengono contestati genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di incendio e ricettazione hanno ad oggetto mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Ritenuto che trattasi di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4/6 ove vengono indicati con dovizia di argomentazioni gli indizi gravi, precisi e concordanti emersi a carico dell' imputato) e comunque, manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris