CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31077/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, il 10/07/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole per più fatti di evasione, commessi rispettivamente il 21.11.2020, il 27.11.2020 e il 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che avverso la sentenza del Tribunale fosse stato proposto sin dall'inizio ricorso per cassazione, poi convertito in appello, con cui si era dedotta la nullità della1 (/sentenza di primo grado per avere il Tribunale indicato un capo di imputazione difforme rispetto al fatto oggetto della motivazione. L'imputazione riportata in sentenza farebbe infatti riferimento ad un fatto verificatosi il 22.6.2019 a cui seguirebbe un capo A) che, a sua volta, richiamerebbe alcuni fatti di evasione commessi il 27 novembre 2020, il 9, 10, 11, 12, 13 dicembre 2020"; nella motivazione della sentenza si sarebbe motivato solo con riguardo ad un fatto compiuto il 21 novembre, senza nemmeno chiarire l'anno in cui detto fatto sarebbe stato compiuto. La Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di responsabilità, ritenendo la sentenza di primo grado inficiata solo da un errore materiale derivante dalla trascrizione dei capi di imputazione; si aggiunge che non sarebbe rilevante che l'obbligo di motivazione, rimasto inadempiuto dal Tribunale, sia stato "successivamente ottemperato" dalla Corte di appello, analizzando i singoli fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. È utile premettere che l'imputato aveva proposto, avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del primo grado di giudizio, ricorso per cassazione deducendo anche vizio di motivazione e che la Corte di cassazione aveva convertito il ricorso in appello. La Corte di appello ha poi emesso la sentenza di condanna impugnata avente ad oggetto tutti i fatti contestati. 2. Va evidenziato come la Corte di cassazione abbia in più occasioni chiarito che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grande, Rv. 288200-01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505- 01). Dunque, diversamente dagli assunti del ricorrente, la Corte di appello, aveva pieni poteri di cognizione per motivare sui fatti per cui si procede, e, in tale contesto, la Corte ha spiegato l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado - derivante dalla trascrizione dei capi di imputazione riportati nelle due richieste di rinvio a giudizio dei due distinti originari procedimenti -, proceduto alla correzione della intestazione della sentenza, accertato i fatti e motivato sui singoli fatti di evasione descritti nella imputazione. 2Ne consegue la infondatezza del motivo di ricorso. 3. Tuttavia, nel ricostruire i singoli fatti, la Corte, con riguardo a quello commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiarito che l'imputato non era stato trovato presso il luogo in cui era ristretto e che la di lui madre aveva nella occasione riferito che [OSCURATO:PERSONA] fosse uscito dal mattino; sulla base di tale dato fattuale è stato poi formulato il giudizio di responsabilità anche per i fatti contestati il 12 e il 13 dicembre 2020 sul presupposto che l'imputato non fosse stato trovato anche in detti giorni e che la di lui madre avesse riferito di non vedere il figlio da due giorni, cioè dall'Il dicembre. 3. Si tratta di un ragionamento non condivisibile. La Corte di cassazione, in molteplici occasioni, ha chiarito che violano il divieto di bis in idem sostanziale, dettato dall'art. 649 cod. proc. pen., la pluralità di condanne per delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è sostanzialmente protratto l'allontanamento del soggetto dal luogo ove era detenuto, laddove si accerti che l'effetto permanente del primo ingiustificato allontanamento non sia stato interrotto con un concreto e stabile rientro in quel luogo, attuato in maniera tale da permettere un controllo da parte delle autorità competenti (Sez. 6, n. 14401 del 5/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv. 280879-01; Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676 - 01; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Pantaleo, Rv. 266785- 01). Nel caso di specie, dunque, l'imputato poteva essere condannato per i fatti di evasione asseritamente commessi il 12 e il 13 dicembre 2020 solo se vi fosse stata la prova che, dopo ogni singolo episodio contestato, [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto rientro in concreto ed in modo stabile nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione. 4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non essendovi la prova indicata, e, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riguardo ai fatti contestati il 12 e il 13 dicembre 2020. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen. la pena per il reato continuato residuo deve essere rideterminata in dieci mesi di reclusione. 3 P.Q.M