CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 settembre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro tremila di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da plurimi precedenti specifici e che le condotte criminali erano espressione di accresciuta pericolosità in quanto prosecuzione del percorso già avviato. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione. In aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), la Corte ha ritenuto che ostassero a detto riconoscimento i plurimi precedenti anche specifici, l'assenza di positivi elementi di valutazione e il comportamento successivo, consistito nel commettere a distanza di soli sei giorni altro reato analogo.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M