CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13112/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo di difensore, lamentando quanto segue: 1. Violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in conseguenza dell'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello con particolare riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata, contraddittorietà della motivazione in relazione all'esito dell'esame ematico e all'epoca di assunzione delle sostanze alcoliche rispetto al momento dell'accertamento; 3. Vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dell'esame ematico svolto con metodo enzimatico; 4. Mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di assunzione di una perizia; 5. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. B) cod. strada. 3. Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputata. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revocano le sanzioni amministrative accessorie. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Padova, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Padova per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Mar