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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 12041/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 maggio 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 25 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata ad organi legislativi ed amministrativi, l'inosservanza di norme processuali, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge sostanziale censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto ancora applicabile il reato di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, come convertito dalla Legge 26 del 2019, a seguito dell'abrogazione del reddito di cittadinanza; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nell'ambito del falso innocuo; che con il terzo motivo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Ancona ha mostrato di fare buon governo dell'orientamento formatosi in questa Corte di legittimità secondo cui sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato art. 1, comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti (Corte di cassazione, Sez.

III Pen., n. 49047 del 16 novembre 2023); che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che anche il in terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha implicitamente escluso tanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena dando rilevo ai molteplici precedenti gravanti sul prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 maggio 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 25 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata ad organi legislativi ed amministrativi, l'inosservanza di norme processuali, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge sostanziale censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto ancora applicabile il reato di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, come convertito dalla Legge 26 del 2019, a seguito dell'abrogazione del reddito di cittadinanza; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nell'ambito del falso innocuo; che con il terzo motivo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Ancona ha mostrato di fare buon governo dell'orientamento formatosi in questa Corte di legittimità secondo cui sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato art. 1, comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti (Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 49047 del 16 novembre 2023); che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che anche il in terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha implicitamente escluso tanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena dando rilevo ai molteplici precedenti gravanti sul prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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