CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 30 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza resa il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Genova, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di ricettazione e di utilizzo indebito di una carta di credito intestata a Mantovani e ha ridotto la pena inflitta. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione poiché l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, in quanto il compendio probatorio non consente di ritenere provato che fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta di credito utilizzata. A dispetto di quanto affermato in sentenza,colui che aveva presentato la carta per il pagamento non era il soggetto rimasto nella tabaccheria e poi identificato nell'odierno ricorrente, ma altro soggetto che si era subito dopo allontanato. Ciò emerge dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che la Polizia, intervenuta nella quasi immediatezza,non aveva trovato nel possesso dell'odierno imputato la carta di credito utilizzata. La corte di merito ha ritenuto che i due soggetti entrati nel locale fossero palesemente insieme e avessero agito in concorso, ma i reati sono stati contestati in forma monosoggettiva e non in forma concorsuale, il che integra un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Inoltre il fatto che i due soggetti fossero insieme non comporta che entrambi fossero a conoscenza della provenienza furtiva della carta. 2.2 Violazione dell'articolo 648 cod.pen. e mancanza di motivazione poiché la corte ha ritenuto il fatto di non particolare tenuità, in ragione di una valutazione complessiva della condotta, senza considerare che la carta è stata utilizzata per tentare di comprare due pacchetti di sigarette. 2.3 Violazione degli articoli 62 numero 4,133 e 648 codice penale e vizio di motivazione in ragione della mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato. Pur riconoscendo che la carta è stata bloccata e che la persona offesa non ha subito alcun danno dall'azione delittuosa, la corte non ha ritenuto di riconoscere la detta attenuante facendo riferimento alla possibilità di ulteriori operazioni di acquisto o prelievo, così fornendo una motivazione erronea sotto il profilo giuridico. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Dalla sentenza del tribunale emerge che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha indicato l'odierno imputato come colui che aveva utilizzato la carta di credito respinta dal distributore, su cui era stampigliato il nome italiano Mantovani. Con il motivo di appello la difesa ha osservato che, a dispetto di quanto dichiarato nella sentenza, colui che aveva presentato la carta per il pagamento non era il Taibi, ma l'altro soggetto che si era allontanato. Su questa specifica censura, la corte ha ribadito che il tenore delle prove dichiarative è quello riportato nella sentenza impugnata, così implicitamente confermando la ricostruzione in fatto della vicenda proposta dal tribunale, secondo cui la carta era stata consegnata al soggetto non italiano che era rimasto all'interno del locale fino all'arrivo della Polizia; ha comunque affermato che, a prescindere da chi avesse effettivamente tentato di usare la carta, i due soggetti erano entrati insieme nel locale ed avevano utilizzato la carta di comune accordo. A fronte di questa motivazione, il ricorrente si è limitato a reiterare il motivo di appello e a contestare la sussistenza del concorso di persone, sul rilievo che non risultava contestato nel capo d'imputazione. Così facendo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ribadito il tenore delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato l'imputato come colui che era nel possesso della carta respinta dal distributore automatico, e incorre nel vizio di genericità. Occorre peraltro ricordare che secondo giurisprudenza consolidata la forma concorsuale o monosoggettiva di consumazione di un reato non incide sui termini della contestazione. Va poi osservato che la censura in merito al ritenuto concorso di persone è inammissibile poiché non è stato dedotto, con l'atto di appello. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato , poiché la corte ha correttamente evidenziato che la ricettazione di una carta di credito non può comunque essere ritenuta integrare un fatto di lieve entità poiché è foriera di un pregiudizio consistente. 3.3 Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che la Corte ha richiamato erroneamente la medesima motivazione resa in ordine all'attenuante del fatto di particolare tenuità, che secondo consolidata giurisprudenza, impone una valutazione globale della vicenda, mentre l'attenuante del danno patrimoniale si limita a valorizzare l'entità del pregiudizio cagionato. Va tuttavia osservato che nel successivo passaggio motivazionale, la corte ha precisato che in caso di ricettazione di una carta bancomat il valore del pregiudizio cagionato non può essere legato al solo importo prelevabile, ma alla possibilità di reiterazione delle operazioni di prelievo. Trattasi di motivazione conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21790 del 13/04/2022 Ud. (dep. 06/06/2022 ) Rv. 283338 - 01) L'errore della corte non assume pertanto alcuna rilevanza e non inficia la correttezza della complessiva motivazione. Deve inoltre rilevarsi che nel caso in esame la non particolare gravità della vicenda è già stata valorizzata dal tribunale, al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La inammissibilità preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del presente giudizio. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 13 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] 4liere estensore ,V P