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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14075/2026

Testo disponibile della fonte

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esso i cui uffici in Roma, viadei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza n. 229/2024 resa dal Tribunale di Trieste,pubblicata il 29/2/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò il verbale dicontestazione n. 58148538, emesso il 01/02/2023 dai [OSCURATO:PERSONA] di Trieste per violazione del codice della strada.Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Giudice di pace di Trieste dichiarò inammissibile il ricorso inquanto proposto tardivamente oltre il termine di 30 giorni previstodall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che lanotificazione all'indirizzo di residenza del ricorrente si eraperfezionata il 08/03/2023, così come risultante dell'avviso diricevimento postale della raccomandata, e che il ricorso era statodepositato il 18/05/2023.Il giudizio di gravame, interposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], siconcluse con la sentenza n. 229 pubblicata il 20/09/2024, con laquale il Tribunale di Trieste respinse l'appello.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo ad un unico motivo, cui la Prefettura-Ufficio territorialedi Trieste resiste con controricorso.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,perché il giudice d'appello aveva dato per scontato che laraccomandata con la quale era stata notificata la sanzione era stataricevuta direttamente dall'interessato, mentre era stata in realtàritirata dalla madre, come risultante dalla diversità grafica dellapropria sottoscrizione da quella apposta nell'avviso di ricevimento.2 di 4Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

Il motivo è inammissibile.Nell’ipotesi di c.d.

«doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizid’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabilealle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass. Sez. 5,18/12/2014, n. 26860; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass.Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass. Sez.

L., 06/08/2019, n.20994), incombente questo rimasto inadempiuto.3.

In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del motivo, il ricorsodeve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste acarico del ricorrente.4.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – comeprevisto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc.civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favoredella cassa delle ammende.3 di 4Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/20265.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, diuna somma ulteriore liquidata in € 800,00, nonché al pagamentodella somma di euro 800,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso i cui uffici in Roma, viadei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza n. 229/2024 resa dal Tribunale di Trieste,pubblicata il 29/2/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò il verbale dicontestazione n. 58148538, emesso il 01/02/2023 dai [OSCURATO:PERSONA] di Trieste per violazione del codice della strada.Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Giudice di pace di Trieste dichiarò inammissibile il ricorso inquanto proposto tardivamente oltre il termine di 30 giorni previstodall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che lanotificazione all'indirizzo di residenza del ricorrente si eraperfezionata il 08/03/2023, così come risultante dell'avviso diricevimento postale della raccomandata, e che il ricorso era statodepositato il 18/05/2023.Il giudizio di gravame, interposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], siconcluse con la sentenza n. 229 pubblicata il 20/09/2024, con laquale il Tribunale di Trieste respinse l'appello.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo ad un unico motivo, cui la Prefettura-Ufficio territorialedi Trieste resiste con controricorso.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,perché il giudice d'appello aveva dato per scontato che laraccomandata con la quale era stata notificata la sanzione era stataricevuta direttamente dall'interessato, mentre era stata in realtàritirata dalla madre, come risultante dalla diversità grafica dellapropria sottoscrizione da quella apposta nell'avviso di ricevimento.2 di 4Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Il motivo è inammissibile.Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizid’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabilealle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass. Sez. 5,18/12/2014, n. 26860; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass.Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass. Sez. L., 06/08/2019, n.20994), incombente questo rimasto inadempiuto.3. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del motivo, il ricorsodeve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste acarico del ricorrente.4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – comeprevisto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc.civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favoredella cassa delle ammende.3 di 4Numero registro generale 11594/2024Numero sezionale 2564/2025Numero di raccolta generale 14075/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, diuna somma ulteriore liquidata in € 800,00, nonché al pagamentodella somma di euro 800,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4
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