CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/12/2025, la Corte di appello di Genova, decidendoin sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l’istanza di rescissione delgiudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalTribunale di Massa in data 20/02/2024, irrevocabile il 20/07/2024. Evidenziavacome l’istante – che risultava domiciliata presso il difensore di fiducia, con ilquale aveva mantenuto rapporti professionali in ragione di altri procedimenti –non avesse offerto nemmeno un principio di prova che dimostrasse che lamancata conoscenza del processo non fosse imputabile ad un suo incolpevoledisinteresse per la vicenda processuale.2. La condannata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. Rilevache l’intenzionale sottrazione alla conoscenza del processo richiede condottepositive da acclarare tramite un accertamento in fatto, anche in relazione alcoefficiente psicologico della condotta, non potendosi far rientrareautomaticamente in tale ambito situazioni comuni quali la irreperibilità, ildomicilio eletto e così via; che, analogamente, sussiste la necessità di nonesasperare il concetto di mancata diligenza informativa dell'imputato, fino atrasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare laconoscenza degli atti, perché ciò equivarrebbe al ritorno alle vecchie presunzioniche si era inteso superare già prima della più recente novella; che, applicandotali principi al caso di specie, risulta evidente l’erronea valutazione deipresupposti legittimanti la celebrazione del processo in assenza in cui è incorso ilgiudice di prime cure, atteso che la nomina fiduciaria era intervenuta nella fasedelle indagini, ancora fluida e non necessariamente destinata a sfociare nel rinvioa giudizio e che alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare edel successivo decreto che dispone il giudizio, avvenuta al domicilio eletto pressoil difensore, non aveva fatto seguito la presenza né dell’imputata, né deldifensore alle udienze dibattimentali; che, dunque, il giudice di merito non haeffettuato nessuna verifica in ordine alla certa ed effettiva conoscenza delprocesso da parte dell’imputata, non rilevando che il difensore di fiduciadomiciliatario avesse abbandonato la difesa, senza comunicarlo alla sua assistita;che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che non si puòdesumere dalla negligenza informativa dell’imputato la volontà di sottrarsi alprocesso; che, nel caso di specie, la ricorrente ha provato documentalmente diaver mantenuto i contatti con il difensore per restare informata in ordine a tutti iprocedimenti penali che la riguardavano, per cui la mancata conoscenza delprocesso non è dovuta a sua colpa, quanto piuttosto ad un comportamentonegligente del suo difensore a lei non imputabile.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione. Evidenzia che l’ordinanza impugnata si risolve in una meraesecuzione formale della pronuncia di annullamento con rinvio, precludendo ungiudizio rescissorio che, al contrario, imporrebbe una nuova e piena valutazionedella res giudicanda; che, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovutoriesaminare analiticamente tutti gli elementi fattuali dedotti ed allegatinell’istanza di rescissione, alla luce dei principi di diritto fissati nella sentenza dilegittimità, onde verificare se sussistessero i presupposti previsti dall’art. 629 biscod. proc. pen.; che, in conclusione, la motivazione è solo apparente, atteso cheaderisce acriticamente alle conclusioni della sentenza di annullamento della Cortedi cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – affidato a due motivi, che, per essere strettamente connessi,possono essere trattati congiuntamente – è fondato nei termini che seguono.1.1. Occorre premettere che, a seguito della sentenza di annullamento, ilgiudice del rinvio ha gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cuiprovvedimento è stato annullato, conservando la libertà di determinare il proprioconvincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione difatto, relativa al punto annullato; che, tuttavia, è tenuto a giustificare il proprioconvincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciatonella sentenza di annullamento, per cui resta vincolato al compimento di unadeterminata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai finidella decisione, ovvero, ancora, all’esame, non effettuato, di specifiche istanzedifensive, incidenti sul giudizio conclusivo, atteso che la Corte di cassazionerisolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento deldovere di motivazione; che, dunque, gli spazi di valutazione, spettanti al giudicein sede di rinvio, sono inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi didiritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati nella sentenza di annullamento (Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 – 01; Sez. 6, n. 19206 del10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122 – 01; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012,dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830 – 01).1.2. Va poi ribadito che, a seguito della novella dell’art. 629 bis cod. proc.pen., in tema di rescissione del giudicato, grava sul condannato un "onere diallegazione" più articolato, che riguarda sia la mancanza dei presuppostinecessari per la dichiarazione di assenza, sia la mancata impugnazione dellasentenza nei termini senza sua colpa. In buona sostanza, ciò che rileva non è piùl’incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata provadell’effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia dellasentenza divenuta definitiva. Trattasi di un onere di allegazione che, pur noncoincidendo con l’onere della prova, deve offrire un "principio" di prova idoneo aillustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a renderecredibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del18/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287645 – 01). La sentenza rescindenteha poi ribadito che dalla negligenza informativa dell’imputato non si puòdesumere automaticamente la volontà di sottrarsi al processo, espressamentecitando Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287298 – 01. Dunque,sono questi i principi di diritto che andavano applicati nel giudizio rescissorio enon l’esemplificazione finale in fatto, compiuta dalla sentenza rescindente, chenon contiene esplicazione di alcun principio di diritto e che, se fatta oggetto dipuntuale applicazione, avrebbe dovuto comportare l’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato.1.3. Orbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buongoverno dei principi di diritto fissati dalla sentenza di questa Corte n. 27667 del20/06/2025, come sopra sintetizzati, atteso che ha reso una erratainterpretazione della sentenza rescindente, come se questa avesse dispostol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Né può ritenersi che abbiafatto applicazione del disposto di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,sentenza rescindente «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essadecisa» e non anche alle mere esemplificazioni in fatto in essa eventualmentecontenute.1.4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova, che dovràverificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto certa conoscenza del processo e se abbia inmaniera inequivoca e non presunta rinunciato a presenziarvi, atteso che lanegligenza informativa dell’imputato non costituisce di per sé prova dellavolontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabileex art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen., rappresentando, piuttosto, un anellodella catena probatoria che, unitamente ad altri elementi dotati di significatività,porta ad affermare che l’imputato si sia volontariamente sottratto al processo. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Genova.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]