CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 27265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE-dato avviso allé parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il GIP del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa in data 15/06/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen. nella misura di anni due e mesi 4 di reclusione ed euro 2.334,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 648 cod.pen. art. 23, comma 2, Legge n. 110 del 1975. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. violazione dell'art. 606, comma 1, lettere B) ed E) cod.proc.pen., in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 cod.proc.pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza dì applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Difatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Nel caso di specie, il ricorrente sussume genericamente la mancanza di motivazione, ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi. Ed invero, in tema di applicazione delta pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Sentenza n. 23150 del 17/04/2019 Ud., dep. 27/05/2019). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della ca