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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11009/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Dentici) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato in relazione all'invocata esclusione della recidiva, dalla Corte di merito ritenuta per contro rilevante sulla base di congrue argomentazioni fondate sulla presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato (v. pag. 5-6 sent.).

Né argomenti persuasivi vengono esposti nella memoria del 16 novembre 2023, in cui la questione viene riproposta, sempre omettendo di considerare i ricordati precedenti, valutabili sia ai fini dell'art. 99 cod. pen. che della concreta determinazione della sanzione da applicare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gen aio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ( Ori- e e illo i Angelo jtanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Dentici) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato in relazione all'invocata esclusione della recidiva, dalla Corte di merito ritenuta per contro rilevante sulla base di congrue argomentazioni fondate sulla presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato (v. pag. 5-6 sent.). Né argomenti persuasivi vengono esposti nella memoria del 16 novembre 2023, in cui la questione viene riproposta, sempre omettendo di considerare i ricordati precedenti, valutabili sia ai fini dell'art. 99 cod. pen. che della concreta determinazione della sanzione da applicare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ( Ori- e e illo i Angelo jtanz
Sentenza Cassazione n. 11009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris