CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via del Gesù n. 62 in Roma; j)H - controricorrente - avverso la sentenza n. 2963, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, riceveva l'avviso di accertamento n. TYX01A204019/2011 con il quale era accertata la quota di incrementi patrimoniali relativi ad IRPEF per l'anno 2009, pari ad Euro 38.877,00. Detto avviso veniva emesso ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in conseguenza dell'acquisto di quattro immobili tra il 2008 (uno) e il 2009 (tre), ed in seguito a mancata risposta al questionario Q00279/2011, con il quale l'Ufficio aveva domandato chiarimenti alla contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, la quale accoglieva il ricorso ritenendo giustificata la provenienza delle somme. Nello specifico, la provvista era stata indicata come assicurata tramite assegni ricevuti dal marito, nonché mediante il reimpiego delle somme percepite in conseguenza della vendita di quattro immobili. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, l'Agenzia delle Entrate ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTR rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado. 9 _ 4. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha successivamente pure depositato documentazione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto non preclusa la possibilità di produrre direttamente in giudizio documentazione ulteriore, non presentata dalla contribuente in fase istruttoria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice dell'appello "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p. 9), titoli ulteriori rispetto a quelli di cui si era comunque riconosciuta la rilevanza da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela (ric., p. 8). 3. Preliminarmente deve riscontrarsi che la controricorrente ha contestato il vizio di legittimazione attiva della ricorrente, per essere stata l'impugnazione per cassazione introdotta dall'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, mentre "i soli legittimati alla proposizione del ricorso (per Cassazione) sono l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] (di Messina) quale ufficio emittente l'atto, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate" (controric., p. 6).La contestazione risulta infondata. Proprio la norma invocata dalla controricorrente, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede infatti, per la parte d'interesse, che "2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" (evidenza aggiunta), e non sembra esservi dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia è struttura sovraordinata rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Messina. 4. Tanto premesso, mediante il suo primo strumento di impugnazione, l'Ente impositore lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello, per aver ritenuto ammissibile la produzione documentale proposta dalla parte privata soltanto in fase di giudizio, non avendovi provveduto quando le era stata richiesta mediante questionario in fase endoprocedimentale, rimanendo violato il disposto di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR osserva in proposito che "l'Agenzia delle entrate non ha documentato la richiesta di documentazione avanzata alla contribuente nella fase endoprocedimentale, con la conseguenza che la documentazione oggi prodotta dalla contribuente è pienamente utilizzabile" (sent. CTR, p. 3). 4.1. Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, l'espresso invito a provvedere a(d una non meglio specificata) produzione documentale era stato rivolto alla contribuente mediante il questionario informativo inviatole, al quale, però, la Cortese non aveva assicurato alcun seguito. Orbene, se la ricorrente Agenzia delle Entrate intende contestare che la CTR non ha esaminato il reale contenuto di un atto che pure era stato prodotto, propone una censura che attinge ad un preteso vizio di percezione in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello. Si verterebbe pertanto nell'ambito di un vizio revocatorio, non censurabile in questa sede. L'atto in questione, peraltro, non appare comunque suscettibile di esame in questo giudizio di legittimità, perché emerge il vizio di specificità della contestazione proposta dall'Ente impositore. La ricorrente Agenzia indica sì il numero del questionario (Q00279/2011), ma si limita alla semplice riproduzione (ric., p. 5) della parte del documento in cui viene indicata una generica richiesta di "informazioni" e produzione documentale, senza nemmeno aver cura di riprodurre il contenuto del documento nelle sue parti essenziali ai fini della contestazione, quelle in cui era stata (eventualmente) richiesta una specifica produzione documentale. Nulla consente pertanto di ritenere che una individuata documentazione sia stata formalmente richiesta dall'Ente impositore alla contribuente, e che quest'ultima si sia sottratta dal fornirla. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Mediante il secondo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice dell'appello, per aver "violato l'art. 38 [del Dpr n. 600 del 1973], con riguardo alla valutazione di rilevanza degli assegni versati dal coniuge della contribuente" (ric., p. 8), relativamente a quelli non presi in considerazione in sede di autotutela. Non risulta invero ben chiaro quali conseguenze intenderebbe far discendere l'Amministrazione finanziaria dall'affermazione che "nelle ipotesi di accertamento sintetico ... è pacifico che sull'Amministrazione finanziaria, nella determinazione del reddito non gravi altro onere di allegazione se non con riguardo fatti indici di maggiore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria" (ric., p. 8). 5.1. Merita in proposito di essere ricordato che le presunzioni tramite le quali l'Agenzia delle Entrate ricostruisce induttivamente il reddito del contribuente, rimangono comunque suscettibili di prova contraria, sia in sede istruttoria, sia in sede processuale. La CTR sostiene, con chiarezza, che "l'agenzia delle entrate non fornisce alcun elemento probatorio volto a neutralizzare e comunque ridimensionare la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente"; dalla documentazione depositata dalla Cortese "emerge incontrovertibilmente che la contribuente ha usufruito nel corso degli anni di una disponibilità finanziaria pari a complessivi C 792.451,00 (C 480.000.00 a titolo di assegni sottoscritti dal di lei marito ed C 312.451,00 quale corrispettivo dei beni immobili venduti nel corso degli anni). È evidente che si tratta di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli immobili acquistati tra il 2008 ed il 2009, pari a complessive C 427.400,00" (sent. CTR, p. 4). Valuta pertanto il giudice dell'appello che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Amministrazione finanziaria, la contribuente ne abbia allegate di altrettanto, ed anzi ancor più, rilevanti, e che l'Agenzia delle Entrate non abbia avuto cura di contrastarle, correttamente applicando i principi indicati in materia da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930). 5.2. L'Ente impositore non si confronta con la sentenza pronunciata dalla CTR, non ne contrasta la ratio decidendi, non indica mediante quali elementi probatori abbia inteso neutralizzare, o almeno ridimensionare, la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente. Neppure espone analiticamente perché alla documentazione prodotta dalla ricorrente dovrebbe negarsi rilievo probatorio. Il motivo di ricorso risulta perciò in parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato. In conclusione il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere respinto. 6. Occorre ancora dare atto che la controricorrente ha depositato nota, con allegata documentazione consistente nelle pronunce di questa Corte nn. 27057, 22758 e 27059, tutte depositate il 14.9.2022, intercorse tra le stesse parti e relative al medesimo contenzioso, in riferimento agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2008, giudizi che si sono conclusi con il medesimo esito. 7. La spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 7.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita c