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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 49248/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/5/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2018 dal Tribunale di Ancona con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di concorso in rapina pluriaggravata di cui al capo B commesso il 28.2.2014 in Montemarciano e condannato a pena di giustizia, in parziale riforma della decisione,ha rideterminato la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente.

La Corte di appello si è limitata a prendere atto delle censure della Corte di legittimità in ordine alla valutazione indiziaria condotta dalla precedente sentenza assolutoria senza indicare le ragioni per le quali le circostanze di fatto indicate assumessero il «rilevante significato indiziario» a carico del ricorrente, esprimendo un implicito adeguamento alla valutazione della sentenza di primo grado senza il doveroso confronto con le deduzioni mosse dall'imputato con l'appello, segnatamente con riferimento alla valenza della testimonianza della Fiorentino sulla presenza del ricorrente nelle vicinanze del luogo della rapina e sul suo comportamento minaccioso manifestato nei confronti della stessa teste nonchè l'assenza di prove dirette.

Inoltre, la decisione opera una inversione dell'onere della prova quando pretende che sia l'imputato a fornire le prove a proprio discarico o una adeguata ipotesi alternativa.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni in fatto correlate alAvalutazioni probatorie che non possono trovare accesso in sede di legittimità.2.

La sentenza rescindente aveva censurato la precedente sentenza assolutoria in ragione della parcellizzata valutazione indiziaria e della mancanza di riscontro alle prospettate alternative giustificatorie dedotte dall'imputato.

3. In sede rescissoria la sentenza impugnata ha, quindi, considerato la valenza indiziante della accertata presenza del ricorrente - originario di Catania ed ivi residente - a Marzocca, in provincia di Ancona, ed a circa cinque chilometri da Montemarciano, luogo in cui fu commessa la rapina, la sera immediatamente precedente a questa con il Sapia - condannato per la rapina - presso la Fiorentino a seguito della richiesta dello stesso Sapia di ospitare suoi conterranei, circostanza dalla quale la Corte ha desunto la esigenza che il ricorrente avesse la stessa base logistica del Sapia per la commissione, all'indomani, della rapina.

Altro indizio della partecipazione al fatto criminoso è desunto dal riferito comportamento aggressivo dello stesso ricorrente nei confronti della Fiorentino allorquando questa le chiese della sua valigia e dalla intimazione minacciosa di mantenere il silenzio sulla sua presenza a casa sua in quella serata.

Ancora, è stato considerato indiziante il diniego del ricorrente - al pari di quello del Sapia - di non conoscere il Bulla, riconosciuto come partecipe alla rapina e presente alla medesima precedente serata conviviale alla quale aveva partecipato anche il ricorrente.

Infine, è stato dato rilievo alla confessione da parte del Sapia alla Fiorentino circa la propria partecipazione alla rapina del 28 febbraio 2014, indiziante il coinvolgimento dei soggetti provenienti dalla Sicilia ospitati dalla Fiorentino su richiesta dello stesso Sapia.

La Corte, a conclusione del ragionamento indiziario ed a suo sostegno, considera poi la mancanza di qualsiasi altra ragione che giustifichi la presenza del ricorrente in quella serata nella località poco distante dal luogo della rapina.

3. Avverso la completa disamina del quadro indiziario - non illogicamente valutato dalla sentenza impugnata e secondo il criterio unificante espresso dalla sentenza rescindente - il ricorrente oppone una critica manifestamente infondata alla motivazione della sentenza accampando, peraltro, una inammissibile rivalutazione della prova, segnatamente quella proveniente dalla Fiorentino, ed una considerazione di quelle che rimangono le irriscontrate dichiarazioni spontanee dell'imputato a sua discolpa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/5/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2018 dal Tribunale di Ancona con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di concorso in rapina pluriaggravata di cui al capo B commesso il 28.2.2014 in Montemarciano e condannato a pena di giustizia, in parziale riforma della decisione,ha rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente. La Corte di appello si è limitata a prendere atto delle censure della Corte di legittimità in ordine alla valutazione indiziaria condotta dalla precedente sentenza assolutoria senza indicare le ragioni per le quali le circostanze di fatto indicate assumessero il «rilevante significato indiziario» a carico del ricorrente, esprimendo un implicito adeguamento alla valutazione della sentenza di primo grado senza il doveroso confronto con le deduzioni mosse dall'imputato con l'appello, segnatamente con riferimento alla valenza della testimonianza della Fiorentino sulla presenza del ricorrente nelle vicinanze del luogo della rapina e sul suo comportamento minaccioso manifestato nei confronti della stessa teste nonchè l'assenza di prove dirette. Inoltre, la decisione opera una inversione dell'onere della prova quando pretende che sia l'imputato a fornire le prove a proprio discarico o una adeguata ipotesi alternativa. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni in fatto correlate alAvalutazioni probatorie che non possono trovare accesso in sede di legittimità.2. La sentenza rescindente aveva censurato la precedente sentenza assolutoria in ragione della parcellizzata valutazione indiziaria e della mancanza di riscontro alle prospettate alternative giustificatorie dedotte dall'imputato. 3. In sede rescissoria la sentenza impugnata ha, quindi, considerato la valenza indiziante della accertata presenza del ricorrente - originario di Catania ed ivi residente - a Marzocca, in provincia di Ancona, ed a circa cinque chilometri da Montemarciano, luogo in cui fu commessa la rapina, la sera immediatamente precedente a questa con il Sapia - condannato per la rapina - presso la Fiorentino a seguito della richiesta dello stesso Sapia di ospitare suoi conterranei, circostanza dalla quale la Corte ha desunto la esigenza che il ricorrente avesse la stessa base logistica del Sapia per la commissione, all'indomani, della rapina. Altro indizio della partecipazione al fatto criminoso è desunto dal riferito comportamento aggressivo dello stesso ricorrente nei confronti della Fiorentino allorquando questa le chiese della sua valigia e dalla intimazione minacciosa di mantenere il silenzio sulla sua presenza a casa sua in quella serata. Ancora, è stato considerato indiziante il diniego del ricorrente - al pari di quello del Sapia - di non conoscere il Bulla, riconosciuto come partecipe alla rapina e presente alla medesima precedente serata conviviale alla quale aveva partecipato anche il ricorrente. Infine, è stato dato rilievo alla confessione da parte del Sapia alla Fiorentino circa la propria partecipazione alla rapina del 28 febbraio 2014, indiziante il coinvolgimento dei soggetti provenienti dalla Sicilia ospitati dalla Fiorentino su richiesta dello stesso Sapia. La Corte, a conclusione del ragionamento indiziario ed a suo sostegno, considera poi la mancanza di qualsiasi altra ragione che giustifichi la presenza del ricorrente in quella serata nella località poco distante dal luogo della rapina. 3. Avverso la completa disamina del quadro indiziario - non illogicamente valutato dalla sentenza impugnata e secondo il criterio unificante espresso dalla sentenza rescindente - il ricorrente oppone una critica manifestamente infondata alla motivazione della sentenza accampando, peraltro, una inammissibile rivalutazione della prova, segnatamente quella proveniente dalla Fiorentino, ed una considerazione di quelle che rimangono le irriscontrate dichiarazioni spontanee dell'imputato a sua discolpa. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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