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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08482/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11135/2018) propostoda: MEUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D08 H501S), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via degli Scipioni n. 132, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Comune di COMACCHIO ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 119 del 27 aprile 2018, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2248/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017; R.G.N. 11135/18 C.C.13/02/2023 Compensi professionista – Determinazione secondo convenzione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 22 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Ferrara che fosse ingiunto, nei confronti del Comune di Comacchio, il pagamento, in suo favore e senza dilazione, della somma di euro 246.402,64, oltre interessi sino al soddisfo, come da parcelle relative alle prestazioni professionali svolte per l’elaborazione di una perizia suppletiva e di variante e di un progetto per le opere di completamento, inerenti alla costruzione dei nuovi uffici giudiziari del Comune di Comacchio.

Il Tribunale adito, con provvedimento monitorio n. 1199/2010, ingiungeva il pagamento della somma richiesta, con interessi di mora sino al saldo.

Quindi, con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2010, il Comune di Comacchio proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva all’opposizione e concludeva per la conferma del provvedimento monitorio opposto.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 690/2013, depositata il 27 giugno 2013, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava tenuto e condannava il Comune di Comacchio al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 35.080,83, oltre interessi legali dalla data di opinamento della parcella al saldo, compensando tra le parti le spese di causa, compreso il compenso di consulenza tecnica d’ufficio.

In proposito, la sentenza di primo grado rilevava che la perizia suppletiva e di variante non era una nuova progettazione bensì una riprogettazione di elaborati precedenti, sicché il corrispettivo doveva essere parametrato alla differenza tra i compensi spettanti per la prestazione iniziale e quelli spettanti astrattamente per l’intera opera come modificata, previa applicazione delle tabelle A e B della tariffa professionale, con aumento del 25% per l’incarico parziale e riconoscimento del 60% per le spese.

All’esito, evidenziava che il compenso di euro 70.000,00 doveva essere ripartito tra il Meucci e l’altro professionista originariamente incaricato della progettazione. 2.–Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando: a ) il difetto assoluto di motivazione in ordine alla liquidazione effettuata, che aveva disatteso l’opinamento del Consiglio dell’Ordine degli Architetti e Ingegneri di Roma, discostandosi integralmente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; b) la violazione degli artt. 9 e 10 della convenzione di incarico professionale, allegata alla delibera n. 753/1993 della Giunta municipale, con illegittima valutazione in via equitativa dell’onorario, pur in presenza di parametri idonei alla sua determinazione normativa; c ) l’illegittima negazione degli interessi moratori; d ) l’illegittima decurtazione al 50% del compenso; e) l’indebita esclusione del risarcimento del maggior danno.

Il Comune di Comacchio si costituiva nel giudizio d’impugnazione e ne chiedeva il rigetto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava tenuto il Comune di Comacchio al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 71.600,00, oltre interessi legali dal 9 settembre 1997.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’appellante aveva accettato la liquidazione nella misura di euro 23.970,59, come determinata dal Tribunale, in ordine alla prima parte della parcella, relativa alla progettazione delle opere di completamento, mentre residuava la sola contestazione sul capo della sentenza inerente alla liquidazione dell’attività professionale svolta per la perizia suppletiva e di variante, che – secondo il Giudice di primo grado – non era stata affatto un’attività di progettazione ex novo ; b) che dalle verifiche peritali espletate era emerso che effettivamente si trattava di una riprogettazione, assimilabile ad una ordinaria variante in corso d’opera, come risultava dal confronto degli elaborati grafici di perizia con altro elaborato di variante del 19 settembre 1990, anteriore di tre anni alla perizia stessa, con identità di forma, dimensioni e volumetria del fabbricato progettato ; c ) che, per l’effetto, il Tribunale era correttamente pervenuto, sulla scorta dei condivisibili passaggi di calcolo riportati in motivazione, al risultato di determinare l’onorario per la perizia di variante in euro 46.191,07 e l’onorario per la progettazione di opere di completamento in euro 23.970,59; d ) che era, invece, illegittima la ripartizione del complessivo importo dovuto tra i due professionisti, dovendo, invece, tale liquidazione essere effettuata, per intero, in favore del solo architetto [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Comacchio. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2233, primo comma, c.c. e degli artt. 9 e 10 della convenzione di incarico professionale allegata alla delibera n. 753/1993 della Giunta municipale del Comune di Comacchio, per avere la Corte di merito confermato la valutazione del Giudice di primo grado, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine alla determinazione del compenso spettante per l’elaborazione della perizia suppletiva e di variante e del progetto delle opere di completamento, sebbene vi fosse una convenzione tra il Comune di Comacchio e lo stesso architetto Meucci – che disciplinavail criterio di determinazione di tale corrispettivo – , di cui non si era fatta applicazione, in spregio alla graduazione dei criteri normativi per la sua determinazione.

Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello, alla stregua del suddetto accordo e dell’opinamento della parcella da parte del competente Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di Roma, avrebbe dovuto confermare la liquidazione stabilita in euro 139.223,88. 1.1.–Il motivo è infondato.

E tanto perché la liquidazione disposta non ha affatto violato i criteri di graduazione delle fonti di regolamentazione del compenso.

Ora, effettivamente, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e, poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018; Sez.

L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003).

Senonché sulla base dell’effettiva natura ed entità delle prestazioni, il compenso è stato determinato in conformità ai criteri tariffari,cui rinviava la convenzione conclusa tra le parti.

Ed invero il diverso ammontare del compenso riconosciuto – rispetto a quello originariamente preteso – non è dipeso dall’applicazione di un criterio di quantificazione del dovuto difforme da quello pattuito, bensì dall’enucleazione della reale portata della prestazione professionale resa.

Dopo aver acclarato che tale prestazione non è consistita in una nuova progettazione, bensì in una riprogettazione di elaborati precedenti, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, attenendosi alle risultanze peritali, hanno applicato sulla prestazione reale le tabelle relative alla tariffa professionale per giungere alla quantificazione dell’importo riconosciuto, tariffa a cui appunto rinviava l’accordo concluso tra il Comune e il professionista.

Ed infatti la convenzione stipulata non impediva certo di adeguare il compenso, sulla scorta dei criteri di liquidazione evocati, all’effettiva natura della prestazione professionale resa.

Ebbene, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso nonché dell’entità delle prestazioni svolte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).

Proprio in ragione dell’effettiva entità delle prestazioni svolte, il compenso è stato determinato in conformità ai criteri recepiti dalla convenzione raggiunta tra le parti (che, a sua volta, rimandava alle tariffe professionali). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio devolutivo, per avere la Corte territoriale stabilito, in via equitativa, il compenso per l’elaborazione della perizia suppletiva e di variante e del progetto delle opere di completamento in euro 70.000,00, disattendendo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza valutazione critica ancorata alle emergenze processuali e senza indicazione degli elementi adottati per ritenere erronei gli argomenti posti dal consulente, che era pervenuto ad una determinazione del compenso spettante pari ad euro 101.500,00.

Sul punto, l’istante osserva che il consulente tecnico d’ufficio aveva determinato il compenso secondo una media arrotondata dei due valori contrapposti di euro 139.223,88 per l’architetto e di euro 70.161,66 per il Comune di Comacchio, giungendoad una misura ponderata di euro 77.600,00, a cui doveva essere aggiunto l’importo della seconda parcella pari ad euro 23.970,63, per un totale di euro 101.500,00, risultato dal quale il Giudice si sarebbe discostato senza alcuna adeguata motivazione. 2.1.–La censura è infondata.

Ed infatti, la Corte distrettuale ha dato atto che la liquidazione del compenso – la cui misura è stata reputata congrua (recte adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, c.c.) – è stata effettuata in conformità alle risultanze peritali e sulla scorta dei condivisibili passaggi di calcolo riportati nella motivazione della sentenza di primo grado.

All’esito del riferimento ai criteri di calcolo espletati nella consulenza tecnica d’ufficio, già il Tribunale aveva riconosciuto per la perizia di variante euro 46.191,07 e per la progettazione di opere di completamento euro 23.970,59.

Sicché la media ponderata alla quale ha fatto riferimento il consulente d’ufficio costituiva solo una soluzione suppletiva, volta a conciliare e comporre le diverse aspettative delle parti.

Pertanto, la quantificazione operata in sede di gravame costituisce il frutto di una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, come tale esente dai vizi sollevati dal ricorrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017; Sez.

L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014; Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011).

È stata data, dunque, idonea giustificazione del percorso che ha condotto alla liquid azione del corrispettivo spettante al professionista per l’opera prestata. 3.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11135/2018) propostoda: MEUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D08 H501S), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via degli Scipioni n. 132, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Comune di COMACCHIO ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 119 del 27 aprile 2018, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2248/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017; R.G.N. 11135/18 C.C.13/02/2023 Compensi professionista – Determinazione secondo convenzione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 22 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Ferrara che fosse ingiunto, nei confronti del Comune di Comacchio, il pagamento, in suo favore e senza dilazione, della somma di euro 246.402,64, oltre interessi sino al soddisfo, come da parcelle relative alle prestazioni professionali svolte per l’elaborazione di una perizia suppletiva e di variante e di un progetto per le opere di completamento, inerenti alla costruzione dei nuovi uffici giudiziari del Comune di Comacchio. Il Tribunale adito, con provvedimento monitorio n. 1199/2010, ingiungeva il pagamento della somma richiesta, con interessi di mora sino al saldo. Quindi, con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2010, il Comune di Comacchio proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva all’opposizione e concludeva per la conferma del provvedimento monitorio opposto. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 690/2013, depositata il 27 giugno 2013, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava tenuto e condannava il Comune di Comacchio al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 35.080,83, oltre interessi legali dalla data di opinamento della parcella al saldo, compensando tra le parti le spese di causa, compreso il compenso di consulenza tecnica d’ufficio. In proposito, la sentenza di primo grado rilevava che la perizia suppletiva e di variante non era una nuova progettazione bensì una riprogettazione di elaborati precedenti, sicché il corrispettivo doveva essere parametrato alla differenza tra i compensi spettanti per la prestazione iniziale e quelli spettanti astrattamente per l’intera opera come modificata, previa applicazione delle tabelle A e B della tariffa professionale, con aumento del 25% per l’incarico parziale e riconoscimento del 60% per le spese. All’esito, evidenziava che il compenso di euro 70.000,00 doveva essere ripartito tra il Meucci e l’altro professionista originariamente incaricato della progettazione. 2.–Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando: a ) il difetto assoluto di motivazione in ordine alla liquidazione effettuata, che aveva disatteso l’opinamento del Consiglio dell’Ordine degli Architetti e Ingegneri di Roma, discostandosi integralmente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; b) la violazione degli artt. 9 e 10 della convenzione di incarico professionale, allegata alla delibera n. 753/1993 della Giunta municipale, con illegittima valutazione in via equitativa dell’onorario, pur in presenza di parametri idonei alla sua determinazione normativa; c ) l’illegittima negazione degli interessi moratori; d ) l’illegittima decurtazione al 50% del compenso; e) l’indebita esclusione del risarcimento del maggior danno. Il Comune di Comacchio si costituiva nel giudizio d’impugnazione e ne chiedeva il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava tenuto il Comune di Comacchio al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 71.600,00, oltre interessi legali dal 9 settembre 1997. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’appellante aveva accettato la liquidazione nella misura di euro 23.970,59, come determinata dal Tribunale, in ordine alla prima parte della parcella, relativa alla progettazione delle opere di completamento, mentre residuava la sola contestazione sul capo della sentenza inerente alla liquidazione dell’attività professionale svolta per la perizia suppletiva e di variante, che – secondo il Giudice di primo grado – non era stata affatto un’attività di progettazione ex novo ; b) che dalle verifiche peritali espletate era emerso che effettivamente si trattava di una riprogettazione, assimilabile ad una ordinaria variante in corso d’opera, come risultava dal confronto degli elaborati grafici di perizia con altro elaborato di variante del 19 settembre 1990, anteriore di tre anni alla perizia stessa, con identità di forma, dimensioni e volumetria del fabbricato progettato ; c ) che, per l’effetto, il Tribunale era correttamente pervenuto, sulla scorta dei condivisibili passaggi di calcolo riportati in motivazione, al risultato di determinare l’onorario per la perizia di variante in euro 46.191,07 e l’onorario per la progettazione di opere di completamento in euro 23.970,59; d ) che era, invece, illegittima la ripartizione del complessivo importo dovuto tra i due professionisti, dovendo, invece, tale liquidazione essere effettuata, per intero, in favore del solo architetto [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Comacchio. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2233, primo comma, c.c. e degli artt. 9 e 10 della convenzione di incarico professionale allegata alla delibera n. 753/1993 della Giunta municipale del Comune di Comacchio, per avere la Corte di merito confermato la valutazione del Giudice di primo grado, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine alla determinazione del compenso spettante per l’elaborazione della perizia suppletiva e di variante e del progetto delle opere di completamento, sebbene vi fosse una convenzione tra il Comune di Comacchio e lo stesso architetto Meucci – che disciplinavail criterio di determinazione di tale corrispettivo – , di cui non si era fatta applicazione, in spregio alla graduazione dei criteri normativi per la sua determinazione. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello, alla stregua del suddetto accordo e dell’opinamento della parcella da parte del competente Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di Roma, avrebbe dovuto confermare la liquidazione stabilita in euro 139.223,88. 1.1.–Il motivo è infondato. E tanto perché la liquidazione disposta non ha affatto violato i criteri di graduazione delle fonti di regolamentazione del compenso. Ora, effettivamente, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e, poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003). Senonché sulla base dell’effettiva natura ed entità delle prestazioni, il compenso è stato determinato in conformità ai criteri tariffari,cui rinviava la convenzione conclusa tra le parti. Ed invero il diverso ammontare del compenso riconosciuto – rispetto a quello originariamente preteso – non è dipeso dall’applicazione di un criterio di quantificazione del dovuto difforme da quello pattuito, bensì dall’enucleazione della reale portata della prestazione professionale resa. Dopo aver acclarato che tale prestazione non è consistita in una nuova progettazione, bensì in una riprogettazione di elaborati precedenti, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, attenendosi alle risultanze peritali, hanno applicato sulla prestazione reale le tabelle relative alla tariffa professionale per giungere alla quantificazione dell’importo riconosciuto, tariffa a cui appunto rinviava l’accordo concluso tra il Comune e il professionista. Ed infatti la convenzione stipulata non impediva certo di adeguare il compenso, sulla scorta dei criteri di liquidazione evocati, all’effettiva natura della prestazione professionale resa. Ebbene, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso nonché dell’entità delle prestazioni svolte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997). Proprio in ragione dell’effettiva entità delle prestazioni svolte, il compenso è stato determinato in conformità ai criteri recepiti dalla convenzione raggiunta tra le parti (che, a sua volta, rimandava alle tariffe professionali). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio devolutivo, per avere la Corte territoriale stabilito, in via equitativa, il compenso per l’elaborazione della perizia suppletiva e di variante e del progetto delle opere di completamento in euro 70.000,00, disattendendo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza valutazione critica ancorata alle emergenze processuali e senza indicazione degli elementi adottati per ritenere erronei gli argomenti posti dal consulente, che era pervenuto ad una determinazione del compenso spettante pari ad euro 101.500,00. Sul punto, l’istante osserva che il consulente tecnico d’ufficio aveva determinato il compenso secondo una media arrotondata dei due valori contrapposti di euro 139.223,88 per l’architetto e di euro 70.161,66 per il Comune di Comacchio, giungendoad una misura ponderata di euro 77.600,00, a cui doveva essere aggiunto l’importo della seconda parcella pari ad euro 23.970,63, per un totale di euro 101.500,00, risultato dal quale il Giudice si sarebbe discostato senza alcuna adeguata motivazione. 2.1.–La censura è infondata. Ed infatti, la Corte distrettuale ha dato atto che la liquidazione del compenso – la cui misura è stata reputata congrua (recte adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, c.c.) – è stata effettuata in conformità alle risultanze peritali e sulla scorta dei condivisibili passaggi di calcolo riportati nella motivazione della sentenza di primo grado. All’esito del riferimento ai criteri di calcolo espletati nella consulenza tecnica d’ufficio, già il Tribunale aveva riconosciuto per la perizia di variante euro 46.191,07 e per la progettazione di opere di completamento euro 23.970,59. Sicché la media ponderata alla quale ha fatto riferimento il consulente d’ufficio costituiva solo una soluzione suppletiva, volta a conciliare e comporre le diverse aspettative delle parti. Pertanto, la quantificazione operata in sede di gravame costituisce il frutto di una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, come tale esente dai vizi sollevati dal ricorrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014; Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011). È stata data, dunque, idonea giustificazione del percorso che ha condotto alla liquid azione del corrispettivo spettante al professionista per l’opera prestata. 3.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d
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