CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, legge fall.; Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.