CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 70/2020 in data 04/06/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011 e all'art. 125 cod. proc. pen. nonché motivazione apparente in ordine all'accertamento di pericolosità sociale del proposto. La stessa Corte territoriale prende atto che la proposta in esame si fonda su precedenti penali datati nel tempo: più nello specifico, nel decreto primigenio, venivano annoverate due condanne passate in giudicato con condotte che si assestano nel 2014 e nel 2016, rispettivamente per reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 648 cod. pen. e ulteriori tre pendenze recenti, con condotte che si fermano a novembre 2018; di questi ultimi tre procedimenti, il primo prende le mosse da una contestazione ex art. 73 d.P.R. 309/1990, con condanna ad anni due e mesi otto di reclusione, avverso il quale è stato proposto appello; gli altri due, sono citazioni dirette a giudizio, senza alcuna attività istruttoria svolta. Ciò premesso, non è dato intendere quali siano i fatti obiettivi e concreti in forza dei quali sia basato il giudizio di pericolosità sociale, dal momento che il contenuto del certificato dei carichi pendenti non è idoneo ad offrire compiuta dimostrazione della pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).3. I giudici di merito hanno riconosciuto l'esistenza di una ripetizione di fatti delittuosi da cui desumere la propensione del Recupero a trarre mezzi di sostentamento dal delitto di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, lo stesso risulta essere stato citato a giudizio per il reato di cui all'art. 73 d.P.R 309/1990 per aver detenuto nella propria abitazione una pianta di canapa indiana con principio attivo di sostanza pari a 5,43% (da cui era possibile estrarre n. 48 dosi medie singole), fatto accertato il 29/11/2018; e, nella precedente data del 24/07/2018, lo stesso era stato arrestato in flagranza per la coltivazione di n. quindici piante di canapa indiana (da cui era possibile estrarre n. 1.276 dosi medie singole), fatto per cui ha riportato condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa. Negli anni 2011 e 2012, il Recupero era stato ancora processato e giudicato in via definitiva per altri reati in materia di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non risulta avere redditi leciti, avendo lavorato solo negli anni 1999 e 2000, né lo stesso ha dimostrato l'esistenza di altri redditi leciti capaci di assicurargli i mezzi di sostentamento. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, a fronte delle deduzioni sviluppate nei motivi di gravame delle quali lo stesso giudice di appello dà atto, ha compiuto una congrua valutazione della pericolosità del proposto non limitandosi a prendere atto della gravità delle condotte accertate in sede penale a carico del proposto, bensì procedendo ad accertare e valutare, a fronte della risalenza nel tempo di talune manifestazioni antisociali e di una totale mancanza di redditi, la persistenza e l'attualità di detti comportamenti, arrivando a riconoscere come la condotta antisociale appaia in concreto riproducibile da parte del proposto in conseguenza della sua scelta di vivere grazie ai proventi dell'attività criminosa, con inevitabile formulabilità nei suoi confronti di un motivato giudizio prognostico di probabile reiterazione di condotte sussumibili nelle categorie di pericolosità di cui all'art. 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/03/2022. / 3 Il Consigliere estensore