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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1991

Cassazione n. 29252/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435Z34) nata TRENTO il 15/04/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014EZZK) natek,a LECCO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che le censure afferenti alle circostanze sono inammissibili perché riguardanti temi preclusi dalla formazione del giudicato, in conseguenza dell'emissione di sentenza della Corte di cassazione, come indicato, con affermazione non specificamente colpita da motivi di censura, nella sentenza emessa in esito a giudizio di rinvio e ora impugnata; Atteso che le censure riguardanti i trattamenti sanzionatori sono manifestamente infondate, perché essi sono stati determinati nel rispetto delle norme applicabili e sulla base di motivazione adeguata e congruente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi, plurimi perché riguardanti più soggetti anche se l'atto è unitario, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435Z34) nata TRENTO il 15/04/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014EZZK) natek,a LECCO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che le censure afferenti alle circostanze sono inammissibili perché riguardanti temi preclusi dalla formazione del giudicato, in conseguenza dell'emissione di sentenza della Corte di cassazione, come indicato, con affermazione non specificamente colpita da motivi di censura, nella sentenza emessa in esito a giudizio di rinvio e ora impugnata; Atteso che le censure riguardanti i trattamenti sanzionatori sono manifestamente infondate, perché essi sono stati determinati nel rispetto delle norme applicabili e sulla base di motivazione adeguata e congruente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi, plurimi perché riguardanti più soggetti anche se l'atto è unitario, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris