CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 24643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14 t , 4h. 1-1-L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di una catenina a maglia con crocifisso in oro giallo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che gli sottraeva dal collo, dopo averlo avvicinato con la scusa di chiedere informazioni su abitazioni in locazione nella zona. La donna si dava poi repentinamente alla fuga, a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA]. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputata. La Corte territoriale ha completamente omesso di considerare le innumerevoli prove che avrebbero dovuto condurre ad una riforma in senso assolutorio della sentenza impugnata. Ciò in ragione del fatto che la persona offesa non ha riconosciuto l'imputata come autrice del furto della sua collanina, pur essendosi quest'ultima soffermata diverso tempo a dialogare con il Binaglia. La Corte di appello ha, dunque, fondato il giudizio di responsabilità soltanto sulle dichiarazioni della signora [OSCURATO:PERSONA], la quale, tuttavia, nel corso della sua lunga deposizione, ha più volte dimostrato di non essere affatto sicura del riconoscimento, che aveva esclusivamente basato sull'autovettura e non sulle caratteristiche fisiche della persona colpevole, rispetto alla quale la teste non ha fornito alcuna indicazione. 2.2. Violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., per insussistenza dell'aggravante della destrezza. 3. In data 25/01/2023, è pervenuta memoria difensiva con cui il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamato il regime di procedibilità a querela introdotto dalla riforma Cartabia, rileva che, nel caso di specie, la persona offesa si è limitata a presentare una semplice denuncia. Chiede, pertanto, che questa Suprema Corte dichiari non doversi procedere per mancanza di querela ovvero, in subordine, annulli con rinvio al fine di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La censura dedotta con il primo motivo si sviluppa sul piano della ricostruzione fattuale ed è sostanzialmente volta a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, invece che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi di questa Suprema Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una maggiore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 -01). In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Tanto premesso, deve osservarsi che la sentenza impugnata ricorda come il teste Binaglia, pur non avendo riconosciuto la persona responsabile del furto, avesse tuttavia riferito che si trattava di una donna che, subito dopo, scappò a bordo di una macchina della quale [OSCURATO:PERSONA], moglie della persona offesa e presente al fatto, riuscì a prendere il numero di targa, immediatamente riferito ai Carabinieri. [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto delle modalità del riconoscimento, richiamate alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. La Corte territoriale dà atto che, nell'effettuare il riconoscimento, la teste Mencarelli è stata influenzata dalla circostanza che l'imputata, presente negli uffici dei Carabinieri di Perugia, era stata fermata a bordo dell'auto di cui aveva preso il numero di targa. Afferma, pertanto, che detto riconoscimento, da solo, non potrebbe costituire prova della responsabilità dell'imputata, poiché effettuato senza che la donna sia stata mostrata insieme ad altre donne e riferito alla donna che stava nell'auto segnalata dalla teste. Supera, tuttavia, la questione con una motivazione congrua nella quale sostiene che va considerato che « l'attuale imputata era la sola donna che si trovava nell'auto segnalata dalla teste Mencarelli, auto che la teste Mencarelli e la persona offesa hanno indicato come quella a bordo della quale salì l'autrice del furto e tale auto, subito segnalata nella comunicazione fatta ai carabinieri, fu bloccata a distanza di pochissimo tempo dal fatto e in località.., piuttosto vicina a quella teatro dell'episodio criminoso...». [OSCURATO:PERSONA] di appello richiama altresì la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Perugia, il quale riferiva della comunicazione ricevuta sul furto operato da una donna e che, circolando per Perugia, in località [OSCURATO:PERSONA], incrociavano questa macchina che immediatamente seguivano e fermavano. La sentenza impugnata conclude sul punto affermando che deve ritenersi che la donna che commise il furto, fuggendo poi con l'auto avente la targa più sopra indicata, era la stessa che fu trovata in detta auto ed identificata nell'odierna imputata. Parimenti adeguata si appalesa la sentenza impugnata che dimostra di aver fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. La sentenza impugnata, invero, ricorda che, per impossessarsi della catenina che l'uomo aveva il collo, la donna ha agito con particolare abilità, tale che la vittima che pure la indossava non si era accorto del fatto che gli fosse sfilata, modalità che correttamente ha ritenuto integrare l'aggravante della destrezza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos