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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 24316/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO letto il ricorso e la memoria della difesa (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha rigettato l'appello proposto dall'indagato contro il provvedimento del Gip del tribunale che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in ordine ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, tre truffe aggravate, due estorsioni aggravate e una rapina aggravata.

2. La difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.

Si lamenta che i pericula evidenziati dall'ordinanza impugnata relativi ai rapporti con esponenti della criminalità organizzata, al tempo trascorso dalla cessazione delle condotte, ai contatti con persone diverse dai conviventi non erano incompatibili con la misura gradata degli arresti domiciliari presso l'abitazione ove risiede il suo nucleo familiare composto dalla moglie e due figli.

Inoltre, si censura la motivazione laddove ha ritenuto non affidabile - ai fini dell'idoneità della cautela domiciliare - la figura della moglie dell'indagato con riferimento ad una presunta, ma indinnostrata, connivenza rispetto alle condotte del marito.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1° maggio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria del 14/05/2024, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile poiché generico.

Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con i diffusi e specifici argomenti spesi dall'ordinanza impugnata a confutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei reati per cui si procede, nonché a sostegno dell'esclusione della misura gradata invocata attesa la sussistenza di puntuali elementi di inidoneità non solo legati all'intensità ed attualità dei pericula evidenziati anche dal Gip, ma anche all'esistenza di una giudizio di inaffidabilità legato al coinvolgimento, sia pure occasionale, ma comunque significativo, della stessa moglie del ricorréte nell'ambito del contesto investigato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).5.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Motivazione semplif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO letto il ricorso e la memoria della difesa (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha rigettato l'appello proposto dall'indagato contro il provvedimento del Gip del tribunale che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in ordine ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, tre truffe aggravate, due estorsioni aggravate e una rapina aggravata. 2. La difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari. Si lamenta che i pericula evidenziati dall'ordinanza impugnata relativi ai rapporti con esponenti della criminalità organizzata, al tempo trascorso dalla cessazione delle condotte, ai contatti con persone diverse dai conviventi non erano incompatibili con la misura gradata degli arresti domiciliari presso l'abitazione ove risiede il suo nucleo familiare composto dalla moglie e due figli. Inoltre, si censura la motivazione laddove ha ritenuto non affidabile - ai fini dell'idoneità della cautela domiciliare - la figura della moglie dell'indagato con riferimento ad una presunta, ma indinnostrata, connivenza rispetto alle condotte del marito. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1° maggio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 14/05/2024, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile poiché generico. Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con i diffusi e specifici argomenti spesi dall'ordinanza impugnata a confutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei reati per cui si procede, nonché a sostegno dell'esclusione della misura gradata invocata attesa la sussistenza di puntuali elementi di inidoneità non solo legati all'intensità ed attualità dei pericula evidenziati anche dal Gip, ma anche all'esistenza di una giudizio di inaffidabilità legato al coinvolgimento, sia pure occasionale, ma comunque significativo, della stessa moglie del ricorréte nell'ambito del contesto investigato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Motivazione semplif
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