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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08364/2026

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troRavi' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 92/2022 depositata il16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 16.2.2022 il Tribunale di Patti rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalGiudice di Pace di Naso e con la quale era stata rigettata la domanda,dalla stessa proposta, di risarcimento dei danni subiti per effetto di unsinistro stradale occorso in data 7.1.2012.L’attrice, nel giudizio di prime cure, aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compagnia assicuratrice del veicolo dellastessa per sentir accertare la responsabilità della Ravì per averdanneggiato, urtandola, la portiera della propria vettura, ferma a marginedella carreggiata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva, invece, ritenuto che i danniriportati da entrambi i veicoli fossero indicativi dell’esclusiva responsabilitàdella sola attrice per l’urto verificatosi.La compagnia assicuratrice appellata, costituendosi, aveva contestato imotivi di impugnazione ritenendo corrette le argomentazioni svolte nelladecisione resa all’esito del giudizio di primo grado.Il giudice dell’impugnazione, nella contumacia del Ravì, condividendo lamotivazione del giudice di pace, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione dell'articolo 132, co. 2, n. 4, c.p.c. ai sensi dell'articolo 360,co. 1, n. 4».Il ricorrente rileva che con il primo motivo di appello era stataespressamente svolta specifica contestazione della ricostruzione delsinistro perché effettuata dal giudice di prime cure senza tenere inconsiderazione i danni riportati dal veicolo della parte attrice e la posizionedei mezzi sulla strada.

Tuttavia, il Tribunale si è limitato a condividere leargomentazioni del Giudice di Pace riproponendo la lettura dei fattiesclusivamente sulla scorta del danno come risultante sulla fiancata dellavettura dell’attrice, come se il motivo di appello non contenesse specifichecritiche, ma una generica e immotivata richiesta di riesame e cosìignorando totalmente ‘circostanze fattuali che , se adeguatamenteesaminate e valutate, lo avrebbero condotto ad una decisionediametralmente opposta’.Lamenta dunque che la motivazione della sentenza impugnata è soloapparente, perché non costituisce espressione di un autonomo processodeliberativo e non prende in esame le argomentazioni critiche svolte nelmotivo di gravame.Il motivo è inammissibile.Il tribunale così ha motivato: “Il giudice di prime cure, con motivazionecompleta ed esente da vizi logici, ha ritenuto che, stante la confliggenzadelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (il teste di parte attrice hadichiarato che la portiera era aperta e la convenuta, sopraggiungendo,non si avvedeva di ciò e impattava con lo sportello; la teste di parteconvenuta ha invece dichiarato che l’attrice ha aperto la portiera dell’autoproprio mentre sopraggiungeva la vettura condotta dalla convenuta) ladecisione poteva fondarsi sul materiale fotografico ritualmente prodotto.Ebbene dalle foto allegate agli atti emerge che la portiera della vettura diNumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026parte attrice ha impattato il veicolo della convenuta partendo dallospecchietto retrovisore e poi lungo la fiancata destra.

Come correttamenteosservato dal primo giudice, se la portiera fosse stata completamenteaperta prima del sopraggiungere del veicolo di parte convenuta, l’impattoavrebbe riguardato la parte anteriore destra della [OSCURATO:PERSONA]; il fatto chesia stata attinta la fiancata destra porta a ritenere che la portiera sia stataaperta - o ulteriormente aperta - o meglio, che fosse in fase di aperturaproprio durante il transito della vettura della convenuta.” Ancora “Peraltroerra l'appellante a ritenere che debba farsi applicazione dell'articolo 157comma 1, lett.b CDS…Nel caso di specie l'attrice non ha provato che ilproprio veicolo non fosse di intralcio alla circolazione, anzi il sinistroverificatosi dimostra proprio l'esatto contrario’.Ed allora deve ritenersi che il giudice del gravame non si è sottratto aipropri obblighi motivazionali, dando luogo ad una mera conferma delgiudizio di prime cure, ma, esaminando le argomentazioni svolte nellaprecedente sede e le critiche ritenute dall’appellante, ha fatto proprio,seppur sinteticamente, il ragionamento logico deduttivo di cui allasentenza impugnata ed ha confermato, con propria autonoma valutazionepersonale delle risultanze probatorie, le conclusioni cui la stessa erapervenuta.In particolare, allorché il tribunale ha espresso le proprie considerazioni inrelazione all’esame della documentazione fotografica in atti, ha ribaditoche da essa si evinceva l’apertura della portiera allorché l’auto dellaconvenuta era in fase di transito accanto al veicolo dell’attrice cheingombrava la carreggiata, in tal modo negando, valenza probatoriadeterminante alle osservazioni svolte dall’appellante.D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutteNumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, dovendo reputarsi implicitamentedisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo svolto (Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Ed allora il motivo tende soltanto a che questa Corte dia luogo adun’ulteriore rivalutazione delle circostanze fattuali come proposte dallaricorrente.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, inoltre, la «violazione/falsaapplicazione degli art.2054 c.c., 157 C.d.s. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.» rilevando che, in forza della presunzione normativa dicorresponsabilità, in concreto, il Tribunale non ha determinato l’apportocausale della condotta della convenuta al verificarsi del sinistroaccertandone o meno la responsabilità esclusiva o concorrente.Il motivo è infondato.Allorché infatti il giudice ha ritenuto che l’urto fosse da ricondurreall’apertura della portiera da parte della conducente del veicolo NissanMicra mentre transitava la [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto altresì che fosseprovato l’intralcio del primo veicolo sulla sede stradale, è pervenuto ad ungiudizio di responsabilità esclusiva assorbente della condotta di guida dellaodierna ricorrente.Numero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026In tal modo il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione anche delprincipio giurisprudenziale consolidato secondo il quale , nel caso discontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno deiconducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimodalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiariadall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare diavere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per ilsuperamento di detta presunzione può essere acquisita ancheindirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologicoesclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altroconducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamataanche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, invocata da parte ricorrente, eCass., 11/03/2021, n. 6941).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Nulla sulle spese in assenza di costituzione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma il 17.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troRavi' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 92/2022 depositata il16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 16.2.2022 il Tribunale di Patti rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalGiudice di Pace di Naso e con la quale era stata rigettata la domanda,dalla stessa proposta, di risarcimento dei danni subiti per effetto di unsinistro stradale occorso in data 7.1.2012.L’attrice, nel giudizio di prime cure, aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compagnia assicuratrice del veicolo dellastessa per sentir accertare la responsabilità della Ravì per averdanneggiato, urtandola, la portiera della propria vettura, ferma a marginedella carreggiata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva, invece, ritenuto che i danniriportati da entrambi i veicoli fossero indicativi dell’esclusiva responsabilitàdella sola attrice per l’urto verificatosi.La compagnia assicuratrice appellata, costituendosi, aveva contestato imotivi di impugnazione ritenendo corrette le argomentazioni svolte nelladecisione resa all’esito del giudizio di primo grado.Il giudice dell’impugnazione, nella contumacia del Ravì, condividendo lamotivazione del giudice di pace, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione dell'articolo 132, co. 2, n. 4, c.p.c. ai sensi dell'articolo 360,co. 1, n. 4».Il ricorrente rileva che con il primo motivo di appello era stataespressamente svolta specifica contestazione della ricostruzione delsinistro perché effettuata dal giudice di prime cure senza tenere inconsiderazione i danni riportati dal veicolo della parte attrice e la posizionedei mezzi sulla strada. Tuttavia, il Tribunale si è limitato a condividere leargomentazioni del Giudice di Pace riproponendo la lettura dei fattiesclusivamente sulla scorta del danno come risultante sulla fiancata dellavettura dell’attrice, come se il motivo di appello non contenesse specifichecritiche, ma una generica e immotivata richiesta di riesame e cosìignorando totalmente ‘circostanze fattuali che , se adeguatamenteesaminate e valutate, lo avrebbero condotto ad una decisionediametralmente opposta’.Lamenta dunque che la motivazione della sentenza impugnata è soloapparente, perché non costituisce espressione di un autonomo processodeliberativo e non prende in esame le argomentazioni critiche svolte nelmotivo di gravame.Il motivo è inammissibile.Il tribunale così ha motivato: “Il giudice di prime cure, con motivazionecompleta ed esente da vizi logici, ha ritenuto che, stante la confliggenzadelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (il teste di parte attrice hadichiarato che la portiera era aperta e la convenuta, sopraggiungendo,non si avvedeva di ciò e impattava con lo sportello; la teste di parteconvenuta ha invece dichiarato che l’attrice ha aperto la portiera dell’autoproprio mentre sopraggiungeva la vettura condotta dalla convenuta) ladecisione poteva fondarsi sul materiale fotografico ritualmente prodotto.Ebbene dalle foto allegate agli atti emerge che la portiera della vettura diNumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026parte attrice ha impattato il veicolo della convenuta partendo dallospecchietto retrovisore e poi lungo la fiancata destra. Come correttamenteosservato dal primo giudice, se la portiera fosse stata completamenteaperta prima del sopraggiungere del veicolo di parte convenuta, l’impattoavrebbe riguardato la parte anteriore destra della [OSCURATO:PERSONA]; il fatto chesia stata attinta la fiancata destra porta a ritenere che la portiera sia stataaperta - o ulteriormente aperta - o meglio, che fosse in fase di aperturaproprio durante il transito della vettura della convenuta.” Ancora “Peraltroerra l'appellante a ritenere che debba farsi applicazione dell'articolo 157comma 1, lett.b CDS…Nel caso di specie l'attrice non ha provato che ilproprio veicolo non fosse di intralcio alla circolazione, anzi il sinistroverificatosi dimostra proprio l'esatto contrario’.Ed allora deve ritenersi che il giudice del gravame non si è sottratto aipropri obblighi motivazionali, dando luogo ad una mera conferma delgiudizio di prime cure, ma, esaminando le argomentazioni svolte nellaprecedente sede e le critiche ritenute dall’appellante, ha fatto proprio,seppur sinteticamente, il ragionamento logico deduttivo di cui allasentenza impugnata ed ha confermato, con propria autonoma valutazionepersonale delle risultanze probatorie, le conclusioni cui la stessa erapervenuta.In particolare, allorché il tribunale ha espresso le proprie considerazioni inrelazione all’esame della documentazione fotografica in atti, ha ribaditoche da essa si evinceva l’apertura della portiera allorché l’auto dellaconvenuta era in fase di transito accanto al veicolo dell’attrice cheingombrava la carreggiata, in tal modo negando, valenza probatoriadeterminante alle osservazioni svolte dall’appellante.D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutteNumero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, dovendo reputarsi implicitamentedisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo svolto (Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Ed allora il motivo tende soltanto a che questa Corte dia luogo adun’ulteriore rivalutazione delle circostanze fattuali come proposte dallaricorrente.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, inoltre, la «violazione/falsaapplicazione degli art.2054 c.c., 157 C.d.s. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.» rilevando che, in forza della presunzione normativa dicorresponsabilità, in concreto, il Tribunale non ha determinato l’apportocausale della condotta della convenuta al verificarsi del sinistroaccertandone o meno la responsabilità esclusiva o concorrente.Il motivo è infondato.Allorché infatti il giudice ha ritenuto che l’urto fosse da ricondurreall’apertura della portiera da parte della conducente del veicolo NissanMicra mentre transitava la [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto altresì che fosseprovato l’intralcio del primo veicolo sulla sede stradale, è pervenuto ad ungiudizio di responsabilità esclusiva assorbente della condotta di guida dellaodierna ricorrente.Numero registro generale 21942/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 8364/2026Data pubblicazione 03/04/2026In tal modo il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione anche delprincipio giurisprudenziale consolidato secondo il quale , nel caso discontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno deiconducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimodalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiariadall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare diavere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per ilsuperamento di detta presunzione può essere acquisita ancheindirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologicoesclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altroconducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamataanche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, invocata da parte ricorrente, eCass., 11/03/2021, n. 6941).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Nulla sulle spese in assenza di costituzione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma il 17.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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