CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] fr avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Lucca per il reato di guida in stato di ebrezza come meglio specificato in imputazione. Il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen. e 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, nonché vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Esso è, invero, basato su motivi che non rientrano nell'ambito delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove, come nel caso di specie, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello dà atto di una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede. Il ricorso si appalesa altresì generico e ripropositivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum - comporta l'inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore