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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08503/2026

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E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1088 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 82/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 19/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte d’Appello di Perugia,in riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, rigettavaNumero registro generale 16408/2023la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti deNl umero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggettDoat a pubblicazione 06/04/2026l’accertamento della natura discriminatoria della ricostruzionedella carriera dell’istante, docente di ruolo dall’anno scolastico2014/2015, dopo un periodo di precariato in cui aveva prestatoservizio in virtù di plurimi contratti a termine, per la mancatavalorizzazione dell’intero periodo pre-ruolo, la conseguentedisapplicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrastocon la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la condannadel Ministero a rideterminare la ricostruzione della carriera,riconosciuta con riferimento ad una anzianità di anni 9 e mesi 4a fronte di un servizio di anni 10 mesi 8 e giorni 12,relativamente all’intero periodo di servizio prestato di contrattia termine prima della immissione in ruolo e, così, ad attribuirle,con decorrenza ex tunc, l’esatto grado di anzianità dovuto ai finieconomici e giuridici.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata la pretesa dell’istante relativa allariparametrazione delle giornate di servizio effettivo in ragionedella minore consistenza oraria dell’incarico inferiore alle 18 oresettimanali che costituisce l’orario di servizio ordinario delpersonale docente per le scuole di secondo grado (dovendosi,pertanto, secondo l’istante, calcolare una giornata intera diservizio per quanto l’orario osservato fosse ridotto) e, di contro,corretto calcolare il servizio effettivo cumulando le ore prestatee traducendole in giorni, mesi e anni, in modo che le orecomplessivamente svolte dall’istante, pari a 3139,45 giorni diservizio effettivo ad orario pieno trovavano corrispondenza inanni 8, mesi 8 e giorni 19, finendo, così per escludere, la naturadiscriminatoria della riparametrazione che, alla stregua dellaNumero registro generale 16408/2023giurisprudenza di questa Corte, può riconoscersi nelle soleN umero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuaDleat a pubblicazione 06/04/2026ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempodeterminato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485d.lgs. n. 297/1994 (nella specie anni 9 e mesi 4), perché solo intal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine vienead essere apprezzata in misura inferiore rispetto allavalutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Barbino, affidandol’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale ilMinistero dell’Istruzione e del Merito, pur intimato, si è limitatoa costituirsi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienzadi discussione della causa.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegatoalla Direttiva 1999/70/CE, lamenta a carico della Corteterritoriale l’erronea attuazione del principio di parità ditrattamento del docente a termine rispetto al rispetto al docentea tempo pieno, assumendo che questo non possa comportare,come ritenuto dalla Corte territoriale, che i servizi ammissibili aifini della ricostruzione di carriera prestati in una funzione aprestazioni part time possono essere presi in considerazione inragione di un numero di anni che essi rappresenterebbero sefossero stati prestati in una funzione full time, dovendo,viceversa, ritenersi che, ai fini dell’attribuzione degli aumentiperiodici automatici di retribuzione di anzianità, il servizio resoa prestazioni incomplete nell’arco dell’anno scolastico valecomunque per il periodo annuale corrispondente come se fossestato prestato a tempo pieno.- La questione posta riveste valenza nomofilattica Numneoron re gistro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026rinvenendosi precedenti di questa Corte in ordine al critNeurmieoro ddi ir accolta generale 8503/2026computo dell’anzianità di servizio di docenti che abbianDoat a pubblicazione 06/04/2026prestato la propria funzione didattica per un orario ridotto,inferiore cioè alle 18 ore settimanali, che costituisce l’orario diservizio ordinario del personale docente per le scuole di secondogrado, che la Corte territoriale individua nella riparametrazionealle 18 ore settimanali del numero di ore di servizio effettivocumulate dal docente negli anni di servizio reso ad orario ridotto(ovvero sulla base di una frazione il cui numeratore è il numeroeffettivo di prestazioni lavorative settimanali e il cuidenominatore è il numero di prestazioni lavorative settimanalicorrispondenti a prestazioni lavorative complete), mentre laricorrente ritiene che gli anni di servizio prestato ad orarioridotto debbano essere considerati per la loro interezza aprescindere dall’orario ridotto osservato.- È opportuno che l’esame della questione avvenga all’esito diudienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma disentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo indiritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienzaCosì deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Data pubblicazione 06/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1088 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 82/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 19/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte d’Appello di Perugia,in riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, rigettavaNumero registro generale 16408/2023la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti deNl umero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggettDoat a pubblicazione 06/04/2026l’accertamento della natura discriminatoria della ricostruzionedella carriera dell’istante, docente di ruolo dall’anno scolastico2014/2015, dopo un periodo di precariato in cui aveva prestatoservizio in virtù di plurimi contratti a termine, per la mancatavalorizzazione dell’intero periodo pre-ruolo, la conseguentedisapplicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrastocon la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la condannadel Ministero a rideterminare la ricostruzione della carriera,riconosciuta con riferimento ad una anzianità di anni 9 e mesi 4a fronte di un servizio di anni 10 mesi 8 e giorni 12,relativamente all’intero periodo di servizio prestato di contrattia termine prima della immissione in ruolo e, così, ad attribuirle,con decorrenza ex tunc, l’esatto grado di anzianità dovuto ai finieconomici e giuridici.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata la pretesa dell’istante relativa allariparametrazione delle giornate di servizio effettivo in ragionedella minore consistenza oraria dell’incarico inferiore alle 18 oresettimanali che costituisce l’orario di servizio ordinario delpersonale docente per le scuole di secondo grado (dovendosi,pertanto, secondo l’istante, calcolare una giornata intera diservizio per quanto l’orario osservato fosse ridotto) e, di contro,corretto calcolare il servizio effettivo cumulando le ore prestatee traducendole in giorni, mesi e anni, in modo che le orecomplessivamente svolte dall’istante, pari a 3139,45 giorni diservizio effettivo ad orario pieno trovavano corrispondenza inanni 8, mesi 8 e giorni 19, finendo, così per escludere, la naturadiscriminatoria della riparametrazione che, alla stregua dellaNumero registro generale 16408/2023giurisprudenza di questa Corte, può riconoscersi nelle soleN umero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuaDleat a pubblicazione 06/04/2026ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempodeterminato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485d.lgs. n. 297/1994 (nella specie anni 9 e mesi 4), perché solo intal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine vienead essere apprezzata in misura inferiore rispetto allavalutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Barbino, affidandol’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale ilMinistero dell’Istruzione e del Merito, pur intimato, si è limitatoa costituirsi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienzadi discussione della causa.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegatoalla Direttiva 1999/70/CE, lamenta a carico della Corteterritoriale l’erronea attuazione del principio di parità ditrattamento del docente a termine rispetto al rispetto al docentea tempo pieno, assumendo che questo non possa comportare,come ritenuto dalla Corte territoriale, che i servizi ammissibili aifini della ricostruzione di carriera prestati in una funzione aprestazioni part time possono essere presi in considerazione inragione di un numero di anni che essi rappresenterebbero sefossero stati prestati in una funzione full time, dovendo,viceversa, ritenersi che, ai fini dell’attribuzione degli aumentiperiodici automatici di retribuzione di anzianità, il servizio resoa prestazioni incomplete nell’arco dell’anno scolastico valecomunque per il periodo annuale corrispondente come se fossestato prestato a tempo pieno.- La questione posta riveste valenza nomofilattica Numneoron re gistro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026rinvenendosi precedenti di questa Corte in ordine al critNeurmieoro ddi ir accolta generale 8503/2026computo dell’anzianità di servizio di docenti che abbianDoat a pubblicazione 06/04/2026prestato la propria funzione didattica per un orario ridotto,inferiore cioè alle 18 ore settimanali, che costituisce l’orario diservizio ordinario del personale docente per le scuole di secondogrado, che la Corte territoriale individua nella riparametrazionealle 18 ore settimanali del numero di ore di servizio effettivocumulate dal docente negli anni di servizio reso ad orario ridotto(ovvero sulla base di una frazione il cui numeratore è il numeroeffettivo di prestazioni lavorative settimanali e il cuidenominatore è il numero di prestazioni lavorative settimanalicorrispondenti a prestazioni lavorative complete), mentre laricorrente ritiene che gli anni di servizio prestato ad orarioridotto debbano essere considerati per la loro interezza aprescindere dall’orario ridotto osservato.- È opportuno che l’esame della questione avvenga all’esito diudienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma disentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo indiritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienzaCosì deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 16408/2023Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 8503/2026Data pubblicazione 06/04/2026
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