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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 47075/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 01/07/2021, confermava la sentenza del 12/03/2019 con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina consumata condannandola alla pena, ritenuta di giustizia, di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. L' imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi:a. manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di rapina.

Lamenta che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa sebbene questa non avesse mai preso visione diretta della condotta dell' imputata essendosi limitata a riferire che aveva visto due donne agire in modo sospetto e che, in generale, i giudici di merito avevano ritenuto comprovata la condotta di rapina consumata sebbene da nessun dato probatorio fosse emersa la prova del verificarsi della condotta di sottrazione da parte della ricorrente; b. difetto di motivazione quanto al calcolo della pena.

Assume che il minimo della pena come richiesto con l'atto di appello partendo dalla pena base di anni quattro era di anni due e mesi sette e non già di un anno e mesi otto come ritenuto dal primo giudice evidentemente incorso in un errore di calcolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Osserva questa Corte che con il proposto appello la difesa dell' imputata si è limitata a dedurre la questione della qualificazione della condotta contestata quale tentativo di rapina impropria e non già quale rapina consumata mentre in questa sede sollecita una rivisitazione in fatto della vicenda assumendo che mancherebbe la prova della responsabilità della ricorrente in ordine reato contestato, censura estranea rispetto alla thema decidendum del proposto gravame che ha avuto ad oggetto esclusivamente la configurabilità di un mero tentativo di rapina e, pertanto, inammissibile in questa sede ai sensi dell' art. 606 comma 3 c.p.p. ultimo inciso.

Sotto altro profilo non può che rilevarsi che i giudici di merito, attraverso una conforme lettura delle risultanze istruttorie, oggetto di una corretta ed adeguata lettura, hanno ritenuto pienamente comprovata la compartecipazione dell'imputata alla rapina de qua.

Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

3.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato in quanto la pena è stata correttamente quantificata dal giudice di primo grado, non ravvisandosi alcun errore di computo, e la difesa dell'imputata in punto di trattamento sanzionatorio ha formulato con l'atto di appello un motivo di impugnazione del tutto aspecifico, chiedendo genericamente la concessione del "minimo della pena".

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 01/07/2021, confermava la sentenza del 12/03/2019 con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina consumata condannandola alla pena, ritenuta di giustizia, di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. L' imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi:a. manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di rapina. Lamenta che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa sebbene questa non avesse mai preso visione diretta della condotta dell' imputata essendosi limitata a riferire che aveva visto due donne agire in modo sospetto e che, in generale, i giudici di merito avevano ritenuto comprovata la condotta di rapina consumata sebbene da nessun dato probatorio fosse emersa la prova del verificarsi della condotta di sottrazione da parte della ricorrente; b. difetto di motivazione quanto al calcolo della pena. Assume che il minimo della pena come richiesto con l'atto di appello partendo dalla pena base di anni quattro era di anni due e mesi sette e non già di un anno e mesi otto come ritenuto dal primo giudice evidentemente incorso in un errore di calcolo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva questa Corte che con il proposto appello la difesa dell' imputata si è limitata a dedurre la questione della qualificazione della condotta contestata quale tentativo di rapina impropria e non già quale rapina consumata mentre in questa sede sollecita una rivisitazione in fatto della vicenda assumendo che mancherebbe la prova della responsabilità della ricorrente in ordine reato contestato, censura estranea rispetto alla thema decidendum del proposto gravame che ha avuto ad oggetto esclusivamente la configurabilità di un mero tentativo di rapina e, pertanto, inammissibile in questa sede ai sensi dell' art. 606 comma 3 c.p.p. ultimo inciso. Sotto altro profilo non può che rilevarsi che i giudici di merito, attraverso una conforme lettura delle risultanze istruttorie, oggetto di una corretta ed adeguata lettura, hanno ritenuto pienamente comprovata la compartecipazione dell'imputata alla rapina de qua. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 3.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato in quanto la pena è stata correttamente quantificata dal giudice di primo grado, non ravvisandosi alcun errore di computo, e la difesa dell'imputata in punto di trattamento sanzionatorio ha formulato con l'atto di appello un motivo di impugnazione del tutto aspecifico, chiedendo genericamente la concessione del "minimo della pena". 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022