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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33480/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE d'APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 agosto 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata dalla induzione della persona offesa nella condizione di incapacità di agire.

Secondo l'imputazione, la Mazzotta aveva indotto sonnolenza nella vittima prescelta (tal [OSCURATO:PERSONA]) con l'uso di un farmaco (Minas) per poi procedere alla sottrazione della vettura, denaro e cellulare dell'uomo.

La Corte d'appello, su ricorso dell'imputata, esclusa la prova della aggravante contestata, procedeva alla riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato, rilevando l'estinzione per prescrizione del reato, risalente al 2007.

2. Con il ricorso in Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro deduce violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). t Si sostiene che la Corte, in maniera del tutto illogica, abbia ritenuto insussistente la prova della induzione dello stato di incapacità della persona offesa da parte dell'imputata, in base al contenuto delle prove testimoniali e della dichiarazione inviata dalla imputata ai giudici d'appello, in cui la donna ammetteva l'uso del farmaco rinvenuto nella vettura sottratta alla vittima nonché il suo uso in episodi analoghi (ma non in quello specifico).

3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. In limine litis, il difensore ha inviato una dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'UCI per l'udienza 10 luglio 2024.

Non può tuttavia accogliersi l'istanza e disporre conseguente rinvio, atteso che non vi era stata anteriore richiesta di trattazione orale del ricorso.

Nel caso in cui non sia stata richiesta l'oralità e si proceda conseguentemente con contraddittorio scritto, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (ex multis: Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021 Imp.

P, Rv. 281724 - 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza d'appello va annullata per la manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che non ogni violazione della conseguenzialità di ragionamento può assurgere allo standard richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p., essendo necessario che la frattura tra premesse e conseguenze si presenti come 'manifesta', così da risultare ictu °culi in conflitto con il ragionare comune (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), la Corte ritiene che tale livello sia stato raggiunto nella motivazione della sentenza in relazione a due rilevanti passaggi argomentativi.

2. In primo luogo, pur constatata la presenza del sedativo (Minias) nella vettura della vittima sottratta dall'imputata, si esclude che da ciò si debba concludere che ve lo avesse posto la Mazzotta o che costei fosse consapevole della presenza della boccetta, pur avendo il proprietario della vettura escluso di aver mai fatto uso del sedativo, uso per contro ammesso come lì tranquillante dalla Mazzotta.

La soluzione dubitativa cui perviene la Corte d'Appello sul punto si scontra infatti con una doppia contraddizione posto che a fronte delle due convergenti affermazioni della Mazzotta e del Davoli, non poteva residuare alcuno spazio di incertezza in ordine alla riferibilità del farmaco ed alla collocazione dello stesso nella vettura.

3. Rilevata e risolta questa prima illogicità motivazionale, se ne presenta una seconda, rappresentata dall'effettiva sedazione della vittima da parte della Mazzotta, circostanza ritenuta indimostrata in base al mancato rinvenimento di tracce di sostanze sospette nel contenuto di una siringa sottoposta ad analisi su richiesta della stessa vittima del reato.

Ebbene, anche sotto questo aspetto la soluzione assolutoria risulta manifestamente illogica poiché il mancato rinvenimento di tracce nella siringa (questo è l'argomento utilizzato in sentenza) porta ad escludere una delle possibili modalità di somministrazione ma è del tutto idoneo a confutare l'ipotesi alternativa (ed emergente dalla testimonianza del Davoli) che la somministrazione sia avvenuta con l'assunzione del bicchiere di vino (di sapore sospetto o quanto meno 'strano', secondo le parole della vittima) offerto dalla donna all'uomo, circostanza quest'ultima sostanzialmente pretermessa nella valutazione della Corte d'appello.

La motivazione pertanto risulta sotto questo aspetto monca e formulata su una base conoscitiva parziale per non aver tenuto conto delle ammissioni della donna in relazione a precedenti analoghe vicende e del fatto che il rinvenimento del Minias nella vettura della vittima fu immediatamente successivo alla sottrazione del veicolo da parte della donna, a conferma della contestualità di utilizzo del sedativo.

4. In conclusione, le critiche motivazionali formulate dalla Procura Generale risultano fondate poiché, senza attingere al merito della decisione (rimesso, come necessario, alla Corte di appello di Catanzaro), ne evidenziano la frizione con i principi di logicità la cui applicazione può essere sindacata in questa sede.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si atterrà ai principi ermeneutici sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE d'APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 agosto 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata dalla induzione della persona offesa nella condizione di incapacità di agire. Secondo l'imputazione, la Mazzotta aveva indotto sonnolenza nella vittima prescelta (tal [OSCURATO:PERSONA]) con l'uso di un farmaco (Minas) per poi procedere alla sottrazione della vettura, denaro e cellulare dell'uomo. La Corte d'appello, su ricorso dell'imputata, esclusa la prova della aggravante contestata, procedeva alla riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato, rilevando l'estinzione per prescrizione del reato, risalente al 2007. 2. Con il ricorso in Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro deduce violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). t Si sostiene che la Corte, in maniera del tutto illogica, abbia ritenuto insussistente la prova della induzione dello stato di incapacità della persona offesa da parte dell'imputata, in base al contenuto delle prove testimoniali e della dichiarazione inviata dalla imputata ai giudici d'appello, in cui la donna ammetteva l'uso del farmaco rinvenuto nella vettura sottratta alla vittima nonché il suo uso in episodi analoghi (ma non in quello specifico). 3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. In limine litis, il difensore ha inviato una dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'UCI per l'udienza 10 luglio 2024. Non può tuttavia accogliersi l'istanza e disporre conseguente rinvio, atteso che non vi era stata anteriore richiesta di trattazione orale del ricorso. Nel caso in cui non sia stata richiesta l'oralità e si proceda conseguentemente con contraddittorio scritto, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (ex multis: Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021 Imp. P, Rv. 281724 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza d'appello va annullata per la manifesta illogicità della motivazione. Premesso che non ogni violazione della conseguenzialità di ragionamento può assurgere allo standard richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p., essendo necessario che la frattura tra premesse e conseguenze si presenti come 'manifesta', così da risultare ictu °culi in conflitto con il ragionare comune (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), la Corte ritiene che tale livello sia stato raggiunto nella motivazione della sentenza in relazione a due rilevanti passaggi argomentativi. 2. In primo luogo, pur constatata la presenza del sedativo (Minias) nella vettura della vittima sottratta dall'imputata, si esclude che da ciò si debba concludere che ve lo avesse posto la Mazzotta o che costei fosse consapevole della presenza della boccetta, pur avendo il proprietario della vettura escluso di aver mai fatto uso del sedativo, uso per contro ammesso come lì tranquillante dalla Mazzotta. La soluzione dubitativa cui perviene la Corte d'Appello sul punto si scontra infatti con una doppia contraddizione posto che a fronte delle due convergenti affermazioni della Mazzotta e del Davoli, non poteva residuare alcuno spazio di incertezza in ordine alla riferibilità del farmaco ed alla collocazione dello stesso nella vettura. 3. Rilevata e risolta questa prima illogicità motivazionale, se ne presenta una seconda, rappresentata dall'effettiva sedazione della vittima da parte della Mazzotta, circostanza ritenuta indimostrata in base al mancato rinvenimento di tracce di sostanze sospette nel contenuto di una siringa sottoposta ad analisi su richiesta della stessa vittima del reato. Ebbene, anche sotto questo aspetto la soluzione assolutoria risulta manifestamente illogica poiché il mancato rinvenimento di tracce nella siringa (questo è l'argomento utilizzato in sentenza) porta ad escludere una delle possibili modalità di somministrazione ma è del tutto idoneo a confutare l'ipotesi alternativa (ed emergente dalla testimonianza del Davoli) che la somministrazione sia avvenuta con l'assunzione del bicchiere di vino (di sapore sospetto o quanto meno 'strano', secondo le parole della vittima) offerto dalla donna all'uomo, circostanza quest'ultima sostanzialmente pretermessa nella valutazione della Corte d'appello. La motivazione pertanto risulta sotto questo aspetto monca e formulata su una base conoscitiva parziale per non aver tenuto conto delle ammissioni della donna in relazione a precedenti analoghe vicende e del fatto che il rinvenimento del Minias nella vettura della vittima fu immediatamente successivo alla sottrazione del veicolo da parte della donna, a conferma della contestualità di utilizzo del sedativo. 4. In conclusione, le critiche motivazionali formulate dalla Procura Generale risultano fondate poiché, senza attingere al merito della decisione (rimesso, come necessario, alla Corte di appello di Catanzaro), ne evidenziano la frizione con i principi di logicità la cui applicazione può essere sindacata in questa sede. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si atterrà ai principi ermeneutici sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1
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