CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0.• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena per il residuo delitto di falso in atto pubblico per induzione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità relativamente al reato di cui all'art. 367 cod. pen. e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché - formulando censure riguardo ad un reato dichiarato prescritto - non rappresenta circostanze idonee alla constatazione, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consiglie estensore Il P