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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04575/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10327-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.7.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Sante e Bruna innanzi il Tribunale di Pordenone per sentir accertare l’intervenuta usucapione, a suo favore, della proprietà di un’area scoperta annessa al suo immobile.

Nella resistenza dei convenuti, che a loro volta eccepivano di essere proprietari del bene controverso per averlo usucapito,il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 5/2022, la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame interposto dalla originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola “in ogni sua parte”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 c.p.c., 841, 1140, 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato la prova del possesso esclusivo della corte oggetto di causa.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.pc., perché il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del provvedimento che era stato emesso in precedente giudizio a contenuto possessorio ed avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite agli atti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto l’odierna ricorrente, nel contestare il procedimento logico – argoment ativo della Corte distrettuale, propone una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Il contenuto essenzialmente fattuale delle censure in esame, inoltre, emerge dalla stessa tecnica di redazione del ricorso, nel cui contesto sono state riprodotte fotografie dei luoghi, peraltro senza alcun riferimento temporale.

La sentenza impugnata ha considerato gli elementi istruttori acquisiti, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, ed ha ritenuto che fosse stata conseguita la prova “… che la parte appellata ha mantenuto, sia pure saltuariamente, il diritto di accesso al terreno in questione.

Tale accesso è stato eseguito autonomamente, senza previe autorizzazioni o richieste, entrando nel fondo in questione” (cfr. pag. 7).

Di conseguenza, la Corte distrettuale ha concluso che “L’esercizio del possesso sulla striscia di terreno in questione anche da parte della attrice, odierna appellante, costituisce una mera tolleranza da parte della appellata.

Sul punto va tenuto conto del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, che fa presumere che possa esservi stata una tolleranza da parte della legittima proprietaria” (cfr. pag. 8).

Trattasi di motivazione non implausibile, fondata sull’apprezzamento delle prove e certamente idonea ad integrare il cd.

“minimo costituzionale” , ond e va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa.

Le considerazioni sin qui esposte implicano anche l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso , con il quale la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1144 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti per la configurazione di una ipotesi di tolleranza.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 15 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito alla controversia valore indeterminabile, in presenza di specifica dichiarazione di valore proveniente dalla parte attrice –appellante.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 c.p.c., 4 del D.M. n. 55 del 2014 ed 1 del D.M. n. 37 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., da un lato perché la Corte distrettuale avrebbe liquidato le spese del secondo grado sulla base del valore indeterminato della causa, e dall’altro perché la liquidazione sarebbe stata operata in favore di ciascuno degli appellati, pur se gli stessi costituivano unica parte processuale e si erano difesi in modo unitario.

Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili per quel che concerne l’individuazione del valore della controversia.

La dichiarazione di valore proposta dalla parte attrice, infatti, non vincola il giudice, che è tenuto ad apprezzare il valore della controversia sulla base del suo effettivo contenuto.

Né la ricorrente deduce, nelle censure in esame, di aver prodotto nel corso del giudizio di merito documentazione idonea a certificare il valore effettivo della controversia: profilo, questo, in relazione al quale le due censure sono inammissibili anche per difetto del necessario grado di specificità.

E’ invece fondata la doglianza, contenuta nel quinto motivo, relativa alla liquidazione delle spese in favore di ciascuno degli appellati, poiché dalla sentenza impugnata emerge che essi si erano costituiti con unico patrocinio.

Né si configura alcuna differenza tra le loro posizioni processuali, posto che la domanda era stata ab origineproposta contro tutti e tre i convenuti, i quali vi avevano resistito spiegando le stesse argomentazioni difensive.

Di conseguenza, la decisione impugnata va cassata, limitatamente alla liquidazione delle spese di appello in favore di ciascuno degli appellati: le spese determinate dalla Corte distrettuale, dunque, devono intendersi liquidate in favore della parte appellata nel suo complesso.

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, mentre va accolto il quinto, nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti della censura accolta.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione, dal dispositivo della Corte di Appello, della parola “ciascuna” contenuta alla terza riga del punto n. 2 dello stesso.

Stante l’esito della lite, e considerata la marginalità del profilo di accoglimento, le spese del presente giudizio di legittimità vanno intergalmente compensate tra le parti.

PQM la Corte dichiara inammissibili il primo,secondo, terzo e quarto motivo del ricorso ed accoglie il quinto.

Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., dispone l’eliminazione, dal dispositivo della sentenza impugnata, della parola “ciascuna”.

Compensa per intero tra le parti le spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10327-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.7.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Sante e Bruna innanzi il Tribunale di Pordenone per sentir accertare l’intervenuta usucapione, a suo favore, della proprietà di un’area scoperta annessa al suo immobile. Nella resistenza dei convenuti, che a loro volta eccepivano di essere proprietari del bene controverso per averlo usucapito,il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 5/2022, la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame interposto dalla originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola “in ogni sua parte”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 c.p.c., 841, 1140, 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato la prova del possesso esclusivo della corte oggetto di causa. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.pc., perché il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del provvedimento che era stato emesso in precedente giudizio a contenuto possessorio ed avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite agli atti. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto l’odierna ricorrente, nel contestare il procedimento logico – argoment ativo della Corte distrettuale, propone una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il contenuto essenzialmente fattuale delle censure in esame, inoltre, emerge dalla stessa tecnica di redazione del ricorso, nel cui contesto sono state riprodotte fotografie dei luoghi, peraltro senza alcun riferimento temporale. La sentenza impugnata ha considerato gli elementi istruttori acquisiti, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, ed ha ritenuto che fosse stata conseguita la prova “… che la parte appellata ha mantenuto, sia pure saltuariamente, il diritto di accesso al terreno in questione. Tale accesso è stato eseguito autonomamente, senza previe autorizzazioni o richieste, entrando nel fondo in questione” (cfr. pag. 7). Di conseguenza, la Corte distrettuale ha concluso che “L’esercizio del possesso sulla striscia di terreno in questione anche da parte della attrice, odierna appellante, costituisce una mera tolleranza da parte della appellata. Sul punto va tenuto conto del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, che fa presumere che possa esservi stata una tolleranza da parte della legittima proprietaria” (cfr. pag. 8). Trattasi di motivazione non implausibile, fondata sull’apprezzamento delle prove e certamente idonea ad integrare il cd. “minimo costituzionale” , ond e va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa. Le considerazioni sin qui esposte implicano anche l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso , con il quale la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1144 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti per la configurazione di una ipotesi di tolleranza. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 15 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito alla controversia valore indeterminabile, in presenza di specifica dichiarazione di valore proveniente dalla parte attrice –appellante. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 c.p.c., 4 del D.M. n. 55 del 2014 ed 1 del D.M. n. 37 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., da un lato perché la Corte distrettuale avrebbe liquidato le spese del secondo grado sulla base del valore indeterminato della causa, e dall’altro perché la liquidazione sarebbe stata operata in favore di ciascuno degli appellati, pur se gli stessi costituivano unica parte processuale e si erano difesi in modo unitario. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili per quel che concerne l’individuazione del valore della controversia. La dichiarazione di valore proposta dalla parte attrice, infatti, non vincola il giudice, che è tenuto ad apprezzare il valore della controversia sulla base del suo effettivo contenuto. Né la ricorrente deduce, nelle censure in esame, di aver prodotto nel corso del giudizio di merito documentazione idonea a certificare il valore effettivo della controversia: profilo, questo, in relazione al quale le due censure sono inammissibili anche per difetto del necessario grado di specificità. E’ invece fondata la doglianza, contenuta nel quinto motivo, relativa alla liquidazione delle spese in favore di ciascuno degli appellati, poiché dalla sentenza impugnata emerge che essi si erano costituiti con unico patrocinio. Né si configura alcuna differenza tra le loro posizioni processuali, posto che la domanda era stata ab origineproposta contro tutti e tre i convenuti, i quali vi avevano resistito spiegando le stesse argomentazioni difensive. Di conseguenza, la decisione impugnata va cassata, limitatamente alla liquidazione delle spese di appello in favore di ciascuno degli appellati: le spese determinate dalla Corte distrettuale, dunque, devono intendersi liquidate in favore della parte appellata nel suo complesso. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, mentre va accolto il quinto, nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti della censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione, dal dispositivo della Corte di Appello, della parola “ciascuna” contenuta alla terza riga del punto n. 2 dello stesso. Stante l’esito della lite, e considerata la marginalità del profilo di accoglimento, le spese del presente giudizio di legittimità vanno intergalmente compensate tra le parti. PQM la Corte dichiara inammissibili il primo,secondo, terzo e quarto motivo del ricorso ed accoglie il quinto. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., dispone l’eliminazione, dal dispositivo della sentenza impugnata, della parola “ciascuna”. Compensa per intero tra le parti le spese del p
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