Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 563/1988
ECLI:IT:COST:1988:563
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1984 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di
Trento, approvata dal Consiglio Provinciale in seconda lettura nella
seduta del 2 maggio 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29
aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso
all'impiego presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento", deducendo la
violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma e 116
della Costituzione nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali per lo
Statuto speciale [OSCURATO:PERSONA]), tutti anche con riferimento
agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n.
93 (Legge quadro sul pubblico impiego).
Premette il Presidente del Consiglio che, con la legge impugnata,
l'organo legislativo della [OSCURATO:PERSONA] ha elevato il limite di
età per l'accesso al pubblico impiego provinciale di ruolo da
trentacinque anni (limite previsto dall'art. 64, primo comma, lett.
b) della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12) a quarantacinque
anni.
Secondo il Governo la disposizione adottata violerebbe in primo
luogo gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dando vita
ad una situazione di ingiustificato privilegio per i soli aspiranti
al pubblico impiego provinciale trentino. Inoltre, la stessa norma
violerebbe l'art.97, primo comma, Cost. giacché l'ammissione dei
quarantacinquenni ai pubblici concorsi non sarebbe tale da assicurare
per l'ente pubblico l'apporto di personale giovane, determinando
altresì la costituzione di rapporti di pubblico impiego
insuscettibili di far maturare un diritto al trattamento di
quiescenza. Infine, l'elevazione del limite di età si porrebbe in
contrasto con l'art. 116 Cost. e gli artt. 4 e 8 n. 1 del Testo unico
delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale [OSCURATO:PERSONA] (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), a tenore dei quali la
legislazione provinciale, anche di carattere primario, è tenuta al
rispetto del limite delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica. A questo proposito il ricorrente
rileva come i princìpi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93
del 1983 costituiscano, per espressa previsione del legislatore,
norme fondamentali di riforma economico sociale e come tra questi
princìpi rientri anche quello di "omogeneizzazione" delle posizioni
giuridiche dei dipendenti, principio che risulterebbe trasgredito
dalla legge provinciale impugnata.
Il ricorrente chiede pertanto la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge impugnata.
2. - Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] di Trento sostenendo
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
[OSCURATO:PERSONA] ricorda innanzitutto che nell'atto di rinvio del 19
novembre 1983 il Governo aveva eccepito esclusivamente il contrasto
della legge provinciale con il principio di eguaglianza ex art. 3
Cost. e che solo successivamente, nel ricorso notificato il 19 maggio
1984, erano state avanzate le ulteriori censure, concernenti gli
artt. 51, 97 e 116 Cost. nonché gli artt. 4 e 8 n. 1 dello Statuto
speciale per il [OSCURATO:PERSONA].
In ordine a queste ultime censure - sostiene la Provincia - il
ricorso è da considerare inammissibile sulla base della consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene che i motivi di
impugnazione debbano necessariamente coincidere, almeno nelle loro
linee essenziali, con i motivi del precedente atto di rinvio.
Nel merito - secondo la Provincia - il ricorso è comunque
infondato.
Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost.,
l'ente resistente osserva che la disposizione impugnata non
discrimina tra categorie diverse di soggetti poiché non esiste una
categoria di "aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino"
distinguibile dalla generalità degli aspiranti a pubblici impieghi
presso altre Amministrazioni. Inoltre, la Provincia sottolinea che
tanto nella legislazione statale quanto nella legislazione regionale
sono previste età massime diverse da quella dei trentacinque anni e
sono contemplate ipotesi di elevazione del limite massimo di età per
aspiranti all'accesso a pubblici impieghi che versino in particolari
condizioni: con la duplice conseguenza che non è configurabile nel
nostro ordinamento una regola assoluta e generale in tema di età
massima per l'accesso a pubblici uffici e che il legislatore
provinciale - nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva
prevista dall'art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] - ben può
elevare la soglia di età degli aspiranti all'impiego provinciale con
il solo limite della intrinseca ragionevolezza della scelta operata.
[OSCURATO:PERSONA] svolge, infine, alcune sintetiche considerazioni per
confutare nel merito anche le ulteriori censure contenute nel
ricorso, nei cui confronti è stata pregiudizialmente formulata
l'eccezione di inammissibilità sopra richiamata.
1. - Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio ha
impugnato la legge della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, approvata dal
Consiglio provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio
1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 13,
relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la
[OSCURATO:PERSONA] di Trento".
In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 13, in
tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale, la Provincia
di Trento aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego
di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti generali
il possesso di un'età "non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti" (art. 64, primo comma, lett. b).
Tale disposizione è stata modificata dall'art. unico della legge
di cui è causa, dove si prevede testualmente che "alla lettera b)
del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983
n. 12, la parola "trentacinque" è sostituita con la parola
"quarantacinque" ".
Nei confronti di quest'ultima norma il Presidente del Consiglio
dei ministri chiede una pronuncia di illegittimità costituzionale
per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116
Cost., nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n.
670 (testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale
del Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), anche con riferimento agli artt. 1, secondo
comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul
pubblico impiego).
2. - Va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità delle
censure proposte con riferimento agli artt. 51, primo comma, 97,
primo comma, e 116 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670.
Nessuna di tali censure risulta, infatti, prospettata, neppure
nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo
in data 19 novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo
approvato in prima lettura dal Consiglio provinciale, si contesta
soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art.
3 Cost.
Sul punto non resta che confermare la costante giurisprudenza di
questa Corte - iniziata con la sentenza n.147 del 1972 - secondo cui,
stante l'unitarietà del procedimento di controllo sulle leggi
regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso,
nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti
delle leggi regionali, quelle censure che non siano state
preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con
l'atto di rinvio del Governo.
3. - Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo
profilo relativo all'asserita lesione del principio di eguaglianza
espresso nell'art. 3 Cost.
In relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro,
infondata.
In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere
con la legge di cui è causa l'elevazione del limite massimo di età
per accedere ai posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a
quarantacinque anni, non è venuta a discriminare tra diverse
categorie di cittadini né a stabilire posizioni privilegiate, stante
la possibilità di accesso all'impiego provinciale aperta a tutti i
cittadini - in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui
l'età) - che ad esso intendano aspirare. In altri termini, la
diversità della norma posta dalla legge provinciale rispetto alle
norme statali relative al limite massimo di età previsto per altre
forme d'impiego pubblico non è tale da incidere sull'operatività
del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli
uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione
costituzionale relativa alla parità delle condizioni di accesso che
devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a
tutti i cittadini aspiranti all'impiego, senza possibilità di
discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di costituzionalità proposta,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti della
legge della Provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2
maggio 1984 e recante "Modifiche alla legge provinciale 29 aprile
1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego
presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI