CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 09456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9456/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 211/2026* * CC 04/02/2026* * Relatore * 35851/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso per l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni per il ricorrente degli Avvocati * * e * *che hanno chiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 aprile 2025 e depositata il 3 giugno 2025 la Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell interesse di ** * avverso l ordinanza della Corte d appello dell * del 15 gennaio 2025la quale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal medesimo inrelazione alla sentenza del Tribunale di Fermo poi confermata dalla Corte di appello diAncona e divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione che loaveva condannato alla pena di sei anni e tre mesi di reclusione per il reato di atti sessualicon minorenne.sostegno presso una scuola primaria durante l ora di ricreazione avrebbe prelevatoun alunna di età inferiore ai dieci anni dalla classe in cui la stessa si trovava l avrebbecondotta nei bagni dell istituto ed avrebbe quindi compiuto atti sessuali sulla minoreavvalendosi di minacce per superarne l opposizione.La sentenza della Corte di cassazione del 10 aprile 2025 * 4 n. 20382 del10/04/2025 ha dichiarato inammissibile l impugnazione in particolare evidenziando che nonpuò costituire nuova prova ai fini della revisione una testimonianza la cui ammissione siarichiesta al solo fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzatecon la sentenza di condanna e che nella specie la prova su cui si fonda l istanza ècostituita dall esame di collaboratori scolastici al fine di pervenire ad una rinnovatavalutazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe* * articolando un unico motivo preceduto da un ampia premessa.* premessa il ricorso descrive l evoluzione del procedimento di cognizione.* innanzitutto che l affermazione di responsabilità dell imputato si è fondatasulle dichiarazioni della persona offesa le quali sono ritenute riscontrate dallo stato diturbamento e dai comportamenti di masturbazione dalla stessa compiuti e rilevati dallamadre nonché non smentite dalle dichiarazioni delle insegnanti colleghe dell attualericorrente le quali hanno affermato di non avere mai visto l uomo recarsi in bagno durante laricreazione. * poi che successivamente alla condanna sono state compiute attivitàdi indagine difensiva e sono state acquisite a le dichiarazioni della coordinatrice del plessoscolastico la quale ha escluso la possibilità per un insegnante di recarsi durante laricreazione in un altra classe date le restrizioni per il protocollo anti * b le dichiarazionidi tre collaboratori scolastici del personale * addetti alla sorveglianza dei bagni i qualihanno anche escluso di aver mai visto l imputato entrare unitamente alla persona offesa nelbagno dove si sarebbero svolti i fatti precisando di aver sempre stazionato sull usciodell antibagno e di poter controllare quanto avveniva nei singoli servizi per l ampia aperturaposta alla base di ciascuna porta di accesso.Con il motivo si denuncia l errore di fatto della sentenza impugnata determinato daerrore di percezione e rilevante ai fini dell integrazione del caso di revisione di cui all art.630 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avendo riguardo alla individuazione delle persone dasentire come «ulteriori» collaboratori scolastici stante l escussione nel giudizio di cognizionedi «altri colleghi dell imputato» quando invece i * di merito non avevano maiesaminato alcun “bidello”.Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente sovrapposto e confuso lecircostanze sulle quali hanno deposto gli insegnanti già sentiti nel giudizio di merito e lecircostanze sulle quali dovrebbe deporre il personale * Si rimarca che gli altri insegnantipotevano avere conoscenza occasionale dell accesso ai bagni mentre i “bidelli” erano «postia presidio perenne del locale dei bagni e sempre in vista dei relativi comparti con contezzacontinuativa e ininterrotta di quante e quali persone vi stazionavano all interno». Si precisache l istanza di revisione non deduce come fatto nuovo la conformazione delle ported accesso ai bagni bensì il dato di conferma della possibilità per i “bidelli” di percepire qualie quante persone stazionassero nei bagni e per quanto tempo.3. Il ricorrente ha depositato memoria sottoscritta dagli Avvocati * * e* * nella quale si ripropongono le censure formulate nel ricorso e si replicaalle conclusioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale della Corte dicassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che hadichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell istanza direvisione presentata dall attuale ricorrente denunciando l errore di fatto in cui la stessasarebbe incorsa nel ritenere che la richiesta delle persone da esaminare si riferisce ad «altricolleghi dell imputato» quando invece la stessa si riferisce ai “bidelli” i quali potevano offrireuna più precisa prova dell impossibilità per l attuale ricorrente di recarsi nei bagni con lavittima e qui praticare atti sessuali senza essere visto da alcuno.2.1. Ai fini dell esame delle censure indicate è opportuno premettere che il ricorsostraordinario per errore di fatto è rimedio da un lato consentito anche avverso la sentenzadella Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza diinammissibilità o di rigetto di richiesta di revisione e dall altro non impiegabile percensurare errori anche di giudizio.Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che secondo le Sezioni Unite il ricorsostraordinario di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato ancheper la correzione dell errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazionedichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d appello che a suavolta abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stessocondannato perché la nozione di «condannato» di cui alla citata disposizione ricomprendeanche chi ha la facoltà di chiedere la revisione della condanna in quanto il rigetto o ladichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla stabilizzazione del giudicato * U n. 13199 del 21/07/2016 dep. 2017 * * 269788 – 01 .Quanto al secondo profilo occorre rilevare che costituisce insegnamento consolidatodelle Sezioni Unite quello in forza del quale in tema di ricorso straordinario per errore difatto qualora la causa dell errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non èconfigurabile un errore di fatto bensì di giudizio come tale escluso dall orizzonte del rimedioprevisto dall art. 625 bis cod. proc. pen. cfr. * U n. 18651 del 26/03/2015 * *263686 – 01 * U n. 37505 del 14/07/2011 * * 250527 – 01 * U n. 16103del 27/03/2002 * * 221280 – 01 .2.2. La sentenza impugnata * 4 n. 20382 del 10/04/2025 espone analiticamente ilcontenuto della richiesta di revisione e le ragioni per le quali il ricorso avverso l ordinanzadella Corte d appello che aveva dichiarato l inammissibilità di tale istanza è a sua voltainammissibile.2.2.1. La Corte di cassazione premette che l istanza di revisione è stata avanzata anorma dell art. 630 lett. c cod. proc. pen. sulla base di prove nuove scoperte a mezzo diindagini difensive dopo la formazione del giudicato.* che a l imputato era stato condannato per aver prelevato la bambinaall epoca non ancora decenne dalla sua classe durante la ricreazione per averla portata neibagni dell istituto e per aver colà compiuto sulla stessa atti sessuali b la condanna erafondata sulle dichiarazioni della minore e della madre e di una consulenza tecnica mentrenon erano state ritenute decisive le testimonianze dei colleghi dell imputato i quali avevanonegato la possibilità per lo stesso di appartarsi con la bambina. * poi che leprove nuove consistono nelle dichiarazioni della coordinatrice del plesso scolastico e di tre«collaboratori scolastici del personale * la prima avrebbe potuto chiarire l impossibilitàper un insegnante di recarsi in un altra classe durante la ricreazione all epoca di fatti per larigorosa disciplina del protocollo anti * «i tre * scolastici avevano dichiaratodi aver sorvegliato continuativamente l accesso ai bagni escludendo categoricamente che* si fosse mai recato nella classe quarta e che ne fosse poi uscito seguito dallaminore o che avesse mai fatto ingresso nei bagni degli alunni insieme alla bambina».2.2.2. La Corte di cassazione a questo punto sintetizza il contenuto del ricorso.* per quanto di specifico interesse in questa sede che nel ricorso a sievidenzia come i «tre collaboratori scolastici» abbiano detto di aver visto una sola voltal attuale ricorrente recarsi nel bagno degli alunni e di poter escludere altri accessi delmedesimo in quel locale in quanto «essi stazionavano sull uscio della porta dell antibagnosempre aperta controllando anche l interno dell antibagno in modo da poter vederesingoli servizi se questi fossero occupati o meno» b si precisa come «la circostanza percui i dichiaranti erano posti a presidio perenne del locale dei bagni e sempre in vista deirelativi comparti» sia circostanza «nuova» in quanto idonea a dimostrare «l impossibilitàoggettiva della ricostruzione accusatoria».2.2.3. La Corte di cassazione dopo queste indicazioni osserva che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile in forza del principio affermato da numerose decisioni dilegittimità secondo cui nel giudizio di revisione non può mai costituire prova nuova latestimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una nuova e diversavalutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.* infatti che «nel caso di specie le testimonianze indicate a fondamentodell istanza di revisione vertono su circostanze da cui desumere indirettamentel inattendibilità della versione della persona offesa».* in maggior dettaglio che il tema dell impossibilità per l imputato di recarsi nelbagno con la minore era stato già esaminato nel giudizio di merito e che «la richiestadell esame dei collaboratori scolastici nella specie è dichiaratamente funzionale ad unarinnovata valutazione dell attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in relazione aprofili già ampiamente esaminati e apprezzati nel giudizio di cognizione costituitiessenzialmente dalla eccepita impossibilità per l imputato di accedere ai suindicati localidell istituto scolastico in compagnia della minore su cui avevano già ampiamente riferito altritesti della difesa».2.3. * base delle censure formulate e del contenuto della sentenza impugnata deveescludersi che la stessa sia viziata da errore di fatto.Invero la sentenza impugnata è pervenuta alle proprie conclusioni sulla base di ungiudizio di tipo valutativo attinente per un verso al contenuto della prova richiesta siccomeritenuta avente ad oggetto circostanze idonee esclusivamente a riesaminare il temadell attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sotto altro profilo allainammissibilità di una istanza di revisione fondata su elementi funzionali non a fornire unaprova liberatoria diretta ma soltanto a rivalutare l affidabilità delle prove sulle quali si fondala pronuncia di colpevolezza.Si può aggiungere che nessun errore è rilevabile nemmeno con riguardoall individuazione dei testi di cui si richiedeva l esame nell istanza di revisione e al contenutodelle dichiarazioni che costoro avrebbero potuto rendere. La Corte di cassazione infatticome evidenziato in precedenza ha ripetutamente precisato che questi testi erano lacoordinatrice del plesso scolastico e tre «collaboratori scolastici del personale * ed haindicato in modo puntuale il contenuto delle dichiarazioni che gli stessi avrebbero potutorendere.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9456/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 211/2026* * CC 04/02/2026* * Relatore * 35851/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso per l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni per il ricorrente degli Avvocati * * e * *che hanno chiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 aprile 2025 e depositata il 3 giugno 2025 la Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell interesse di ** * avverso l ordinanza della Corte d appello dell * del 15 gennaio 2025la quale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal medesimo inrelazione alla sentenza del Tribunale di Fermo poi confermata dalla Corte di appello diAncona e divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione che loaveva condannato alla pena di sei anni e tre mesi di reclusione per il reato di atti sessualicon minorenne.sostegno presso una scuola primaria durante l ora di ricreazione avrebbe prelevatoun alunna di età inferiore ai dieci anni dalla classe in cui la stessa si trovava l avrebbecondotta nei bagni dell istituto ed avrebbe quindi compiuto atti sessuali sulla minoreavvalendosi di minacce per superarne l opposizione.La sentenza della Corte di cassazione del 10 aprile 2025 * 4 n. 20382 del10/04/2025 ha dichiarato inammissibile l impugnazione in particolare evidenziando che nonpuò costituire nuova prova ai fini della revisione una testimonianza la cui ammissione siarichiesta al solo fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzatecon la sentenza di condanna e che nella specie la prova su cui si fonda l istanza ècostituita dall esame di collaboratori scolastici al fine di pervenire ad una rinnovatavalutazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe* * articolando un unico motivo preceduto da un ampia premessa.* premessa il ricorso descrive l evoluzione del procedimento di cognizione.* innanzitutto che l affermazione di responsabilità dell imputato si è fondatasulle dichiarazioni della persona offesa le quali sono ritenute riscontrate dallo stato diturbamento e dai comportamenti di masturbazione dalla stessa compiuti e rilevati dallamadre nonché non smentite dalle dichiarazioni delle insegnanti colleghe dell attualericorrente le quali hanno affermato di non avere mai visto l uomo recarsi in bagno durante laricreazione. * poi che successivamente alla condanna sono state compiute attivitàdi indagine difensiva e sono state acquisite a le dichiarazioni della coordinatrice del plessoscolastico la quale ha escluso la possibilità per un insegnante di recarsi durante laricreazione in un altra classe date le restrizioni per il protocollo anti * b le dichiarazionidi tre collaboratori scolastici del personale * addetti alla sorveglianza dei bagni i qualihanno anche escluso di aver mai visto l imputato entrare unitamente alla persona offesa nelbagno dove si sarebbero svolti i fatti precisando di aver sempre stazionato sull usciodell antibagno e di poter controllare quanto avveniva nei singoli servizi per l ampia aperturaposta alla base di ciascuna porta di accesso.Con il motivo si denuncia l errore di fatto della sentenza impugnata determinato daerrore di percezione e rilevante ai fini dell integrazione del caso di revisione di cui all art.630 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avendo riguardo alla individuazione delle persone dasentire come «ulteriori» collaboratori scolastici stante l escussione nel giudizio di cognizionedi «altri colleghi dell imputato» quando invece i * di merito non avevano maiesaminato alcun “bidello”.Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente sovrapposto e confuso lecircostanze sulle quali hanno deposto gli insegnanti già sentiti nel giudizio di merito e lecircostanze sulle quali dovrebbe deporre il personale * Si rimarca che gli altri insegnantipotevano avere conoscenza occasionale dell accesso ai bagni mentre i “bidelli” erano «postia presidio perenne del locale dei bagni e sempre in vista dei relativi comparti con contezzacontinuativa e ininterrotta di quante e quali persone vi stazionavano all interno». Si precisache l istanza di revisione non deduce come fatto nuovo la conformazione delle ported accesso ai bagni bensì il dato di conferma della possibilità per i “bidelli” di percepire qualie quante persone stazionassero nei bagni e per quanto tempo.3. Il ricorrente ha depositato memoria sottoscritta dagli Avvocati * * e* * nella quale si ripropongono le censure formulate nel ricorso e si replicaalle conclusioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale della Corte dicassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che hadichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell istanza direvisione presentata dall attuale ricorrente denunciando l errore di fatto in cui la stessasarebbe incorsa nel ritenere che la richiesta delle persone da esaminare si riferisce ad «altricolleghi dell imputato» quando invece la stessa si riferisce ai “bidelli” i quali potevano offrireuna più precisa prova dell impossibilità per l attuale ricorrente di recarsi nei bagni con lavittima e qui praticare atti sessuali senza essere visto da alcuno.2.1. Ai fini dell esame delle censure indicate è opportuno premettere che il ricorsostraordinario per errore di fatto è rimedio da un lato consentito anche avverso la sentenzadella Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza diinammissibilità o di rigetto di richiesta di revisione e dall altro non impiegabile percensurare errori anche di giudizio.Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che secondo le Sezioni Unite il ricorsostraordinario di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato ancheper la correzione dell errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazionedichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d appello che a suavolta abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stessocondannato perché la nozione di «condannato» di cui alla citata disposizione ricomprendeanche chi ha la facoltà di chiedere la revisione della condanna in quanto il rigetto o ladichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla stabilizzazione del giudicato * U n. 13199 del 21/07/2016 dep. 2017 * * 269788 – 01 .Quanto al secondo profilo occorre rilevare che costituisce insegnamento consolidatodelle Sezioni Unite quello in forza del quale in tema di ricorso straordinario per errore difatto qualora la causa dell errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non èconfigurabile un errore di fatto bensì di giudizio come tale escluso dall orizzonte del rimedioprevisto dall art. 625 bis cod. proc. pen. cfr. * U n. 18651 del 26/03/2015 * *263686 – 01 * U n. 37505 del 14/07/2011 * * 250527 – 01 * U n. 16103del 27/03/2002 * * 221280 – 01 .2.2. La sentenza impugnata * 4 n. 20382 del 10/04/2025 espone analiticamente ilcontenuto della richiesta di revisione e le ragioni per le quali il ricorso avverso l ordinanzadella Corte d appello che aveva dichiarato l inammissibilità di tale istanza è a sua voltainammissibile.2.2.1. La Corte di cassazione premette che l istanza di revisione è stata avanzata anorma dell art. 630 lett. c cod. proc. pen. sulla base di prove nuove scoperte a mezzo diindagini difensive dopo la formazione del giudicato.* che a l imputato era stato condannato per aver prelevato la bambinaall epoca non ancora decenne dalla sua classe durante la ricreazione per averla portata neibagni dell istituto e per aver colà compiuto sulla stessa atti sessuali b la condanna erafondata sulle dichiarazioni della minore e della madre e di una consulenza tecnica mentrenon erano state ritenute decisive le testimonianze dei colleghi dell imputato i quali avevanonegato la possibilità per lo stesso di appartarsi con la bambina. * poi che leprove nuove consistono nelle dichiarazioni della coordinatrice del plesso scolastico e di tre«collaboratori scolastici del personale * la prima avrebbe potuto chiarire l impossibilitàper un insegnante di recarsi in un altra classe durante la ricreazione all epoca di fatti per larigorosa disciplina del protocollo anti * «i tre * scolastici avevano dichiaratodi aver sorvegliato continuativamente l accesso ai bagni escludendo categoricamente che* si fosse mai recato nella classe quarta e che ne fosse poi uscito seguito dallaminore o che avesse mai fatto ingresso nei bagni degli alunni insieme alla bambina».2.2.2. La Corte di cassazione a questo punto sintetizza il contenuto del ricorso.* per quanto di specifico interesse in questa sede che nel ricorso a sievidenzia come i «tre collaboratori scolastici» abbiano detto di aver visto una sola voltal attuale ricorrente recarsi nel bagno degli alunni e di poter escludere altri accessi delmedesimo in quel locale in quanto «essi stazionavano sull uscio della porta dell antibagnosempre aperta controllando anche l interno dell antibagno in modo da poter vederesingoli servizi se questi fossero occupati o meno» b si precisa come «la circostanza percui i dichiaranti erano posti a presidio perenne del locale dei bagni e sempre in vista deirelativi comparti» sia circostanza «nuova» in quanto idonea a dimostrare «l impossibilitàoggettiva della ricostruzione accusatoria».2.2.3. La Corte di cassazione dopo queste indicazioni osserva che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile in forza del principio affermato da numerose decisioni dilegittimità secondo cui nel giudizio di revisione non può mai costituire prova nuova latestimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una nuova e diversavalutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.* infatti che «nel caso di specie le testimonianze indicate a fondamentodell istanza di revisione vertono su circostanze da cui desumere indirettamentel inattendibilità della versione della persona offesa».* in maggior dettaglio che il tema dell impossibilità per l imputato di recarsi nelbagno con la minore era stato già esaminato nel giudizio di merito e che «la richiestadell esame dei collaboratori scolastici nella specie è dichiaratamente funzionale ad unarinnovata valutazione dell attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in relazione aprofili già ampiamente esaminati e apprezzati nel giudizio di cognizione costituitiessenzialmente dalla eccepita impossibilità per l imputato di accedere ai suindicati localidell istituto scolastico in compagnia della minore su cui avevano già ampiamente riferito altritesti della difesa».2.3. * base delle censure formulate e del contenuto della sentenza impugnata deveescludersi che la stessa sia viziata da errore di fatto.Invero la sentenza impugnata è pervenuta alle proprie conclusioni sulla base di ungiudizio di tipo valutativo attinente per un verso al contenuto della prova richiesta siccomeritenuta avente ad oggetto circostanze idonee esclusivamente a riesaminare il temadell attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sotto altro profilo allainammissibilità di una istanza di revisione fondata su elementi funzionali non a fornire unaprova liberatoria diretta ma soltanto a rivalutare l affidabilità delle prove sulle quali si fondala pronuncia di colpevolezza.Si può aggiungere che nessun errore è rilevabile nemmeno con riguardoall individuazione dei testi di cui si richiedeva l esame nell istanza di revisione e al contenutodelle dichiarazioni che costoro avrebbero potuto rendere. La Corte di cassazione infatticome evidenziato in precedenza ha ripetutamente precisato che questi testi erano lacoordinatrice del plesso scolastico e tre «collaboratori scolastici del personale * ed haindicato in modo puntuale il contenuto delle dichiarazioni che gli stessi avrebbero potutorendere.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.visto l art.154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone a cura della cancelleria la comunicazione conmodalita telematiche del dispositivo all amministrazione di appartenenza del ricorrente.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.visto l art.154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone a cura della cancelleria la comunicazione conmodalita telematiche del dispositivo all amministrazione di appartenenza del ricorrente.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *