CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 39810/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita l del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 13/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di truffa, aggravato ex art. 61 n. 7 cod. pen. e ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La censura attiene alla sussistenza, quale elemento costitutivo della truffa, della falsa rappresentazione della realtà ad opera del soggetto agente, che la Corte di merito aveva fondato su un dato di fatto (mancata consegna del bene) successivo all'accordo tra l'acquirente (la presunta vittima) e l'asserito truffatore (l'odierno imputato). Infatti, l'autovettura oggetto dell'offerta di vendita ad opera del ricorrente - per come asseverato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata - esisteva realmente al momento della pattuizione, con la conseguenza che la mancata consegna del bene in epoca successiva poteva semmai integrare un inadempimento di carattere civilistico, ma non l'illecito penale. L'aver ritenuto la truffa affermando che la "sottrazione" del bene all'acquirente era avvenuta dopo l'accordo contrattuale integrava un'errata applicazione della legge penale, rendendo contraddittoria la motivazione laddove sostiene che sia stata operata una falsa rappresentazione della realtà. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. Invero, nel caso in esame, la sentenza impugnata, anche mediante l'espresso richiamo delle motivazioni del primo giudice, ha evidenziato come la condotta dell'imputato sia consistita in artifizi e raggiri finalizzati a simulare una vendita regolare e rassicurare l'acquirente, allo scopo di ricevere il pagamento del prezzo prima della consegna della vettura. Al riguardo, si è precisato come tale illecito disegno fu congegnato sin dall'origine dall'imputato allorché pubblicò online l'offerta di vendita del veicolo su un sito specializzato; in tal senso depone la condotta serbata dall'imputato nel corso dell'intera vicenda contrattuale per come ricostruita dai giudici di merito: il mezzo venne fatto visionare alla p.o. quando si trovava temporaneamente per una riparazione presso una concessionaria sita in Milano (l'auto presentava un finestrino infranto), ricevendola poi presso il proprio ufficio ove venne stipulato il contratto di vendita; in quell'occasione, tuttavia, l'imputato non consegnò i documenti originali del veicolo, ma solo le copie, affermando che le avrebbe poi consegnate al momento della corresponsione del prezzo. A pagamento effettuato, la p.o. si recò dapprima presso la concessionaria, constatando che il veicolo, nel frattempo, era regsere stato ritirato e, poi, presso l'ufficio del venditore ove rinvenne una donna che lo mise in contatto con l'imputato, il quale invitò la p.o. a tornare più tardi, senza farsi trovare e senza più rispondere all'utenza telefonica in precedenza fornita. La presenza dell'auto, quindi, al momento delle trattative ed alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, costituiva l'espediente utilizzato dal ricorrente per ingenerare l'affidamento della p.o. sulla realità dell'operazione negoziale, così inducendola alla conclusione del contratto ed al versamento di quanto "pattuito". Nel caso di specie, quindi, la mancata consegna dell'auto non costituisce un mero inadempimento della prestazione dovuto ad un fatto sopravvenuto che, in modo imprevisto, fa seguito alla conclusione del contratto tra le parti, ma è il risultato a cui tendeva maliziosamente il ricorrente, proprio attraverso la "simulazione" di una realtà contrattuale che non corrispondeva alla realtà del rapporto di vendita per come prospettato con la relativa offerta. Sul tema questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e con cui il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689), ha avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Si è, infatti, precisato che l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nell'accordo la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258203 - Sez. 2, n. 51551 del 2019, Rv. 278231). Di tali principi la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione, sottraendosi, dunque, ai vizi di legittimità denunziati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, lì 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]