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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05000/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, in relazione al comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è pacifica nel ritenere sussistente l'aggravante di cui al n. 2 del suddetto articolo ogni qual volta che il soggetto, per commettere il fatto, provochi la rottura della cosa altrui.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'aggravante dell'uso di violenza sulle cose, avendo il ricorrente danneggiato il sistema di misurazione; inoltre, il suddetto motivo non è consentito in sede di legittimità relativamente alla doglianza avente ad oggetto la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, in relazione al comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è pacifica nel ritenere sussistente l'aggravante di cui al n. 2 del suddetto articolo ogni qual volta che il soggetto, per commettere il fatto, provochi la rottura della cosa altrui. Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'aggravante dell'uso di violenza sulle cose, avendo il ricorrente danneggiato il sistema di misurazione; inoltre, il suddetto motivo non è consentito in sede di legittimità relativamente alla doglianza avente ad oggetto la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 05000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris