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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 01168/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22286/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e comunque perché manifestamente infondato in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22286/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e comunque perché manifestamente infondato in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 01168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris