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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 16529/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, fatto commesso in Bagheria il 14 novembre 2017.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, al fine di giustificare la mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la biografia delinquenziale dell'imputato, già gravato da plurimi precedenti e già rivelatosi insensibile rispetto all'originaria concessione della sospensione condizionale della pena.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C ere stens [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, fatto commesso in Bagheria il 14 novembre 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, al fine di giustificare la mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la biografia delinquenziale dell'imputato, già gravato da plurimi precedenti e già rivelatosi insensibile rispetto all'originaria concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C ere stens [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris