CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva, oltre che genericamente formulato, è inammissibile in quanto non previamente dedotto fra i motivi di gravame nel giudizio cli appello; - che le ulteriori doglianze, evocative di una non corretta dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen., risultano solo genericamente formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le argoment:azioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della determinazione della pena per i reati in contestazione (artt. 337 e 81, 582, 585, in relazione all'atrt. 576 n. 1, 61, nn. 2 e 10, cod. pen.), sì come avvinti dal nesso della continuazione e caratterizzati dalla reiterazione di condotte violente e dall'applicazione della riconosciuta recidiva reiterata ed infra-quinquennale; - che la natura della contestata recidiva, dai Giudici merito correttamente applicata ex art. 69, comma 4, cod. pen., ha costituito un elemento obiettivamente preclusivo ai fini della eventuale declaratoria di prescrizione dei reati in contestazione, con la conseguente maniresta infondatez2:a della doglianza enunciata nel secondo motivo di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]