CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 03937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata a a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento emesso il 21 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione per i delitti di peculato e simulazione di reato. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. 2.2. Violazione dell'art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata. 3. Il 29 dicembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza null'altro aggiungere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rituale rinuncia. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va rilevato, al riguardo, che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in esso prevista, deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d