CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6664/2021 del ruolo generale, proposto DA P OSSANZINI C ESIRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42T58 A092 Y), nata ad Agugliano (AN) il 18 dicembre 1942 e residente a Jesi (AN), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M31 A 271 A), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 184/190. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] S ENIGALLIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del vice Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di delibera autorizzativa di [OSCURATO:PERSONA] n. 75 del 30 marzo 2021, e di decreto ICI del Sindaco n. 440/2020, nonché di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T44 I608 G) dell’Avvocatura comunale, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione; - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 454/6/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 24 luglio 2020 e non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata, celebratasi da remoto in data 1° marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso di accertamento n. 1860 il Comune di Senigallia contestava a [OSCURATO:PERSONA] - quale erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nell’anno 2010) - l’omessa dichiarazione, ai fini ICI, di area edificabile e del conseguenziale versamento per l’anno di imposta 2006, in relazione all’immobile (edificio a due piani, piccolo fabbricato retrostante e piccola costruzione prefabbricata) siti in Senigallia (AN), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 148 (in catasto alla partita 3557, folio 4, n. 144/5 e 144/5, mappale 282, n. 1347, mappale 282, 1348, mappale 282) e terreno di mq 324 (corte urbana, in catasto al folio 4, mappali 1911 e 1910), di cui la contribuente era titolare del 50% del diritto di usufrutto, senza diritto di accrescimento (con il coniuge, titolare del restante 50% del medesimo diritto), con nuda proprietà in capo alle figlie; 2.la Commissione tributaria regionale delle Marche, con l’impugnata pronuncia, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Senigallia, così riformando la sentenza appellata, ritenendo che: a. sebbene il decesso del coniuge della ricorrente (avvenuto il 13 luglio 2010) avesse comportato l’estinzione del suo diritto di usufrutto (per la quota del 50%) per consolidazione con la nuda proprietà in capo alle figlie, l'imposta oggetto di controversia riguardava l'anno 2006, per cui tale debito tributario pregresso si era trasferito agli eredi come relativa passività ereditaria ai sensi dell'art. 754 cod. civ, con la conseguenza che la ricorrente era tenuta al relativo pagamento, unitamente alle figlie, a mente dell'art. 565 cod. civ., quale erede legittima; b. correttamente l’avviso era stato notificato alla Possanzini, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], essendo tenuta al pagamento dell'intero debito tributario (salvo rivalsa verso gli altri eredi), non avendo comunicato al Comune la sua condizione di coobbligata passiva nei limiti della propria quota ereditaria; c. che la natura parziaria dell'obbligazione di cui all'art. 754 cod. civ. deve essere intesa nel senso indicato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 10 aprile 2014, n. 8405 e cioè che gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono chiamati a succedere a mente dell'art. 754 cod. civ., a condizione che assolvano all’onere di indicare la loro posizione di coobbligati passivi entro i limiti della propria quota ereditaria, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento dell'intero; 3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2021 la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi di censura, successivamente ribaditi con memoria ex art. 360-bis.1., cod. proc. civ. depositata il 17 febbraio 2023; 4. il Comune di Senigallia resisteva, not ificando, tramite posta elettronica certificata, controricorso in data 6 aprile 2021, chiedendo il rigetto del ricorso. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la prima censura la ricorrente ha eccepito « la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 3 del D.LGS 504/1992 e dell’art. 1010 c.c.» (così a pagina n. 4 del ricorso); 1.1.sotto il primo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc civ.), l'istante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato la stessa come soggetto passivo dell'imposta, ponendo –di contro - in evidenza che: - « l'usufrutto sui beni non è erede e dunque non subentra in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto così come si evince dalla lettura dell'art. 1010 c.c.», dal cui contenuto emerge che «la responsabilità dell'usufruttuario è dunque limitata alle annualità e agli interessi e non all'intero patrimonio dunque come invece vorrebbe l'iniqua lettura operata dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'improprio richiamo alle disposizioni dell'articolo 754 c.c. il quale presuppone la qualità di erede»; - « l’usufruttario, quale successore a titolo particolare quale legatario, non subentra pertanto nella situazione possessoria del testatore ma inizia un nuovo possesso» (così a pagina n. 5 del ricorso); - la Possanzini è titolare del 50% del diritto di usufrutto dei beni (immobili e corte urbana) oggetto di tassazione, senza diritto di accrescimento, e nell'avviso di accertamento non è stato precisato che l'imposta ingiunta è stata correlata a tale quota del diritto di usufrutto, risultando solo determinata nella misura di 3.473,00 € (oltre alla somma di 563,19 € già versata), la quale, se riferita alla sola menzionata quota, determinerebbe un'imposta di complessivi 7.510,00 €, in termini del tutto sperequati rispetto alla previsione dell’art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, segnalando sul punto che nessuna richiesta di pagamento del restante importo del 50% di usufrutto è stata avanzata alle figlie dell’istante (in capo alle quali, quale nude proprietarie, il diritto di usufrutto, nella misura del 50% spettante al padre deceduto, si sarebbe consolidato), il che confermerebbe che alla ricorrente sarebbe stata richiesta l’imposta nella sua integralità, richiamando sul punto la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto i ricorsi della contribuente proposti contro gli ulteriori avvisi di accertamento tramite i quali il Comune aveva richiesto alla stessa, quale erede del proprio coniuge, l’imposta in oggetto; 1.2.sotto il secondo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc civ.), la Possanzini ha dedotto «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 7 del ricorso), costituito dal rilievo che le predette argomentazioni non sono state esaminate dal Giudice regionale; 2. con il secondo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto «la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 7 del D.LGS. 504/1992» (così a pagina n. 7 del ricorso); 2.1. l'istante ha sul punto rappresentato che «l'avviso in oggetto è stato emesso per “omessa denuncia e/o omesso versamento” benché nello stesso si dia atto del parziale pagamento dell'imposta mediante la dicitura “si tiene conto del versamento effettuato versamento”» (v. pagina n. 7 del ricorso), che poi veniva quantificato in un importo (di 417,58 €) diverso dagli acconti versati dalla ricorrente (pari a 564,07 €), con una differenza in positivo (di 146,49 €) per il Comune di Senigallia rispetto alla quale nulla era stato chiarito; 2.2. la ricorrente ha aggiunto di aver versato l'imposta anche in relazione alla corte urbana prospiciente l'abitazione di cui è causa, benché non dovuta (trattandosi di area priva di autonoma capacità edificatoria), assumendo, sul piano generale, che l’avviso avrebbe dovuto contestare ed avrebbe dovuto essere qualificato come insufficiente versamento, con diversità sia di riferimenti normativi asseritamente violati, che di sanzioni, concludendo, quindi nel senso che l'avviso «è erroneo in quanto basato su elementi contraddittori e tali da creare totale incertezza in ordinealla modalità di determinazione della presunta pretesa creditoria dell’Ente a totale ed esclusivo discapito del contribuente leso nel suo diritto di difesa» (v. pagina n. 8 del ricorso); 3. con la terza doglianza, la ricorrente ha eccepito la « ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 5 del D.LGS 504/1992» (così a pagina n. 8 del ricorso), nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto corretta l’estensione della superfice tassabile nella misura di 723,78 mq. «con riferimento ad interventi di ristrutturazione e per una superfice maggiore di quella effettiva» (v. pagina n. 3 del ricorso); 3.1.a tal proposito, l’istante ha rappresentato di aver rilevato nel ricorso “in appello” che l'avviso di accertamento non specificava che l'imposta in esame doveva riferirsi al solo fabbricato e non anche all'area edificabile sottostante; 3.2. la difesa della ricorrente ha posto in evidenza sul punto il difetto di motivazione dell'atto impositivo, assumendo che «la misura indicata dal Comune carente di prova per essere stata quantificata senza una specificazione in merito a fronte dell'oggettività ed incontestabilità di quella riportata nell'atto pubblico di acquisto dell'area» (cfr. pagina n. 8 del ricorso), mai contestato dal Comune, il quale non ha nemmeno sollevato obiezioni in ordine alla consistenza delle D.I.A. presentate per i lavori di manutenzione dell'immobile, nelle quali è stata riportata l’effettiva consistenza dell'area, pari a 620 mq; 3.2.a. per tale via, la Possanzini ha ritenuto la sussistenza della violazione dei parametri vincolanti previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungendo sul punto che l'amministrazione aveva completamente omesso di considerare, ai fini della determinazione del valore venale dell'area, anche il limite di edificabilità costituito dalla prossimità del terreno alla linea ferroviaria limite, costitutivo di un vincolo previsto dall’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, stante la necessità di mantenere le costruzioni ad una distanza di almeno 30 mt. dalla rotaia più vicina, con conseguente divieto assoluto di edificazione e dunque di non assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili; 4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale la «violazione dell’art. 360 N. 3 e 5 in relazione al D.LGS 504/1992 per omessa valutazione del vincolo storico architettonico» (cfr. pagina n. 9 del ricorso), ponendo in rilievo che il Comune di Senigallia, con due delibere (nn. 269/2008 e 318/2004), aveva stabilito che gli edifici siti in “fascia litoranea” – come quello oggetto di tassazione - non erano soggetti all’imposta comunale sugli immobili, provvedendo, in tale modo, l’ente ad autovincolarsi, in modo da non poter avanzare la relativa pretesa impositiva; 4.1.sotto altro profilo, la contribuente ha anche lamentato l'omessa valutazione del motivo “di appello”, avanzato in via subordinata, concernente l'applicazione dell'imposta in misura ridotta, in presenza di tale vincolo storico-architettonico ed in conformità alle indicazioni previste nella Tabella 10 di cui alla deliberazione n. 269/2008 del Comune. 5.con la quinta ed ultima doglianza la Possanzini s’è doluta della «violazione dell'art. 360 […] 5 cpc, per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall'autorizzazione edificatoria dell'area soggetta ad imposta»(cfr. pagina n. 11 del ricorso), sostenendo che la sentenza impugnata fosse censurabile anche nella parte in cui aveva ritenuto di mutare, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, il titolo ovvero la qualificazione dei lavori eseguiti sull’immobile oggetto di causa, che non sarebbero qualificabili in termini di recupero, ma di manutenzione straordinaria, come emergente dalle D.I.A. presenti agli atti del Comune, risultando evidente la finalità di rinnovare l'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici e strutturati, il tutto in coerenza con il vincolo storico architettonico imposto su tale bene. 6. il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo tali tutti i suoi motivi, come sia avrà cura di precisare, non senza avvertire che le censure nn. 2, 3, 4 e 5 risentono, trasversalmente ed a monte, di una generale ragione di inammissibilità, giacché dall’esposizione dei fatti di causa e dallo svolgimento dei distinti motivi di ricorso non è dato desumere quali domande fossero state precisamente proposte con il ricorso introduttivo del giudizio ed i loro specifici contenuti, né è dato comprendere qualifossero i contenuti delle controdeduzioni formulate in secondo grado (e non motivi “di appello” avanzati, come erroneamente dedotto dalla ricorrente – v. pagine nn. 6, 8 e 10 del ricorso - essendo stato il gravame proposto dal Comune), risultando altresì non puntualmente rappresentanti i tratti essenziali della pretesa impositiva (con riguardo, cioè, ai presupposti ed al contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione tra le parti), né le questioni poste nel giudizio di merito con riferimento tanto alle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate, quanto alle difese svolte con riferimento agli elementi costitutivi ed ai conseguenziali dati probatori della ripresa a tassazione; 6.1. il ricorso difetta, quindi, nei riferiti motivi, di una compiuta esposizione dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., che costituisce requisito complementare di ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez. T, 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., Sez. II, 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., Sez. T, 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., Sez. T, 22 settembre 2003, n. 14001), essendo funzionale a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; 6.2. a fronte, poi, di una sentenza di primo grado che esaminava (accogliendola) solo la questione relativa alla legittimazione passiva della parte destinataria dell’avviso di accertamento e di una sentenza d’appello (oggetto di esame), che non dà conto della riproposizione in sede di gravame delle altre eccezioni e domande avanzate con gli originari motivi di impugnazione, sarebbe stato onere della parte che (così) si era visto accogliere il ricorso, allegare e dimostrare di aver ripresentato in grado appello le questioni rimaste assorbite nella preliminare valutazione del primo Giudice (cfr. Cass., Sez. VI/T, 22 giugno 2016, n. 12937; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26830; Cass., Sez. T, 19 ottobre 2012, n. 17950), adempimento questo di cui non è stata fornita nel ricorso alcuna allegazione, risultando ogni riferimento alle stesse riferibile al ricorso che ha introdotto il giudizio di prima istanza (v. pagine nn. 6, 8 e 10 del ricorso, in cui la difesa dell’istante menziona i «motivi di appello 1.2.e 2.2.», il «ricorso in appello» o il «motivo di appello 4.2.», evidentemente avendo riguardo all’originario ricorso contro l’atto impugnato, essendo stato –come detto -l’appello contro la sentenza di primo grado proposto dal Comune); 6.2.a. «Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez.2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n., 5429); 7. ricorrono altresì ragioni di inammissibilità che colpiscono anche i singoli motivi di ricorso, a cominciare dal primo attinente al dedotto difetto di legittimazione passiva della ricorrente, basato sul rilievo di essere usufruttaria per la quota del 50% del bene, come tale non subentrante nella situazione possessoria del coniuge deceduto, titolare della restante quota di usufrutto; 7.1. la doglianza si presenta del tutto eccentrica rispetto alle ragioni della decisione della Commissione regionale, risultando pertanto non specifica, non confrontandosi, né quindi confutando il nucleo concettuale della decisione, basata sul corretto principio di diritto sopra riportato, secondo cui l’erede risponde pro quota del debito del de cuius, ma, a mente dell’art. 574 cod. civ., deve opporre il limite della propria responsabilità dimostrando la misura della propria partecipazione (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. II, 28 ottobre 2020, n. 23737, che richiama «la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass.n. 6431/2015) l'art. 754 c.c., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (conf. Cass. n. 19186/2016che ha confermato la decisione di merito sulla tardività della suddetta eccezione, proposta in corso di causa, e non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da eredi convenuti per la restituzione di somme a loro corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata in grado di appello; Cass. n. 15592/2007; Cass. n. 7216/1997; Cass. n. 25764/2008)»; 7.2. anche quando il motivo in esame fa riferimento al consolidamento in capo alle figlie della ricorrente della quota di usufrutto del 50% intestata al coniuge dell’istante, la censura non è volta a censurare la decisione impugnata allo scopo di affermare che, sussistendo altri coeredi, la responsabilità debitoria doveva essere limitata alla quota di essa esponente, ma si fonda sul non pertinente (ed anche erroneo) rilievo secondo il quale, a seguito del decesso del de cuius, le figlie, in quanto nude proprietarie, avevano consolidato il 50% dell’usufrutto spettante al genitore e, quindi, sarebbero divenute soggetti passivi di imposta; 7.3. non risulta, quindi conferente l’argomento secondo cui l’avviso non farebbe riferimento alla sua quota del 50% di usufrutto, dovendo sul punto osservarsi che tale rilievo trascura di considerare che si discute nella specie di debito ereditario e non di quello proprio della ricorrente, occorrendo chiarire, a tal proposito, che deve ritenersi che corrisponda ad un principio generale la responsabilità debitoria degli eredi «per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa» (art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600), mentre non è, invece, di generale applicazioneil principio della responsabilità solidale affermato in detta disposizione (art. 65, primo comma, cit.) in quanto si è precisato che, al di fuori dell’àmbito coperto da detta disposizione (imposte dirette) trovano applicazione i limiti sanciti dall’art. 754 cod. civ. e quindi della responsabilità pro quota (cfr. Cass., Sez. VI/V, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. V, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2014, n. 22426; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2011, n. 780); 7.3.a. nemmeno è possibile scrutinare la dedotta violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, giacché il motivo è stato formulato in maniera incompiuta ed in termini non specifici, come tali inammissibili (cfr. Cass., Sez. L. 18 agosto 2020, n. 17224, che richiama Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860), non avendo illustrato le ragioni della dedotta violazione di legge, a cominciare dal valore della base imponibile su cui calcolare l’aliquota, limitandosi ad una generica, quanto non perscrutabile, contestazione circa la dedotta misura sperequata della pretesa; 7.4. il motivo si palesa inammissibile anche in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod., proc. civ., nella parte in cui l’istante lamenta l’omesso esame delle argomentazioni sviluppate in sede di appello, in quanto detta disposizione non può riferirsi all’omesso esame di allegazioni difensive (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 18318, secondo cui «non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), appena ricordando sul punto che questa Corte ha avuto modo più volte di chiarire che non vi è necessità di confutare espressamente e singolarmente ogni allegazione e/o prospettazione difensiva (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. T, 30 giugno 2020, n. 2153; Cass., Sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730); 8. anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile nella sua duplice declinazione (ai sensi cioè dell’art.360, primo comma, num. 3 e num. 5 cod. proc. civ.) riferita al difetto di motivazione dell’avviso; 8.1. l’inammissibilità si giustifica per il difetto di autosufficienza della censura, non avendo la parte dato conto di come avesse censurato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, né avendo riprodotto, anche in sintesi, l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento dovendo pertanto darsi continuità al principio secondo cui «qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente (ndr. o quantomeno riassuma) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., cod. proc. civ. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905, Cass., Sez. T, 30 giugno 2020, n. 2153); 8.2. in ogni caso, il motivo si rivela, sotto il denunciato profilo, inammissibile nella parte in cui lamenta vizi di “merito” dell’avviso in relazione al quantum debeatur, suscettivi di accreditare la teorica ipotesi di un’erroneità dello stesso e non anche un suo difetto di motivazione, essendo risultate – per quanto ora rileva - alla contribuente ben chiare le ragioni della pretesa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a comprovare la pretesa impositiva (Cass., Sez. T, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. T, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. V, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. T, 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., Sez. T, 15 novembre 2004, n. 21571); 9. si presenta inammissibile anche il terzo motivo di doglianza, basato sulla diversa estensione della superfice e sulla sua erronea determinazione in relazione alla superficie edificabile (723,78 mq) rispetto a quella effettiva del lotto acquistato (620 mq), nonché l’omessa considerazione del limite di edificabilità, stante la prossimità del terremo alla linea ferroviaria; 9.1.resta, in primo luogo, non chiarito come e quando la relativa questione in giudizio, unitamente alla circostanza di fatto della zona di rispetto dal tracciato ferroviario, sia stata posta nel corso dei giudizi di merito; 9.2. la censura, in ogni caso, si distingue per un uso improprio del canone censorio di cui al num. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., reso manifesto dal passaggio argomentativo con cui la difesa dell’istante ha assunto che è «palese il difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato essendo la misura indicata dal Comune carente di prova, per essere stata quantificata senza una specificazione in merito […]» (v. pagina n. 8 del ricorso), con ciò quindi lamentando il deficit motivazionale dell’avviso e di prova della superficie tassabile, su cui valgono le considerazioni in precedenza svolte, che non si concilia con la dedotta violazione di legge; 9.3. la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, peraltro, è stata illustrata in modo incompiuto ed aspecifico, rendendo il motivo ulteriormente inammissibile (cfr. Cass., Sez. L. 18 agosto 2020, n. 17224, che richiama Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860), non essendo stati indicati quali parametri indicati da detta disposizione siano stati violati, limitandosila censura a contestare la superfice dell’area, così coinvolgendo la Corte in un inammissibile valutazione di merito su tale entità, appena aggiungendo sul punto che inconferente risulta il richiamo al principio di non contestazione in ordine alla predetta misura (come riportata nell’atto pubblico e nelle D.I.A. presentate o come valutata dal Comune), non sussistendo in capo all'amministrazione un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo (tra le tante: Cass. Sez. T. 21 febbraio 2023, n, 5429, che richiama Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37844); 9.4. non risulta poi illustrato, così compromettendo il requisito di specificità, il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, ai sensi del richiamato art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., alludendo semmai il motivo a due diverse opzioni interpretative circa la misurazione dell’area (area di sedime del fabbricato o area edificabile), non riconducibile al predetto canone censorio; 10. pure il quar to motivo, concernente la dedotta violazione del vincolo storico architettonico si rivela inammissibile, per difetto di autosufficienza; 10.1. con tale doglianza l’istante rivendica una esenzione o una riduzione, invocando un vincolo storico ed architettonico derivante dalle delibere comunali, il cui contenuto però non è riportato nel ricorso, come invece era necessario, avendo questa Corte affermato che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. tra le tante, anche da ultimo; Cass.; Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 4814; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711); 10.2. va inoltre osservato che non risulta essere stata allegata e provata la dichiarazione di interesse culturale del bene, da reputarsi necessaria ai fini che occupano, giacchè «Alla stregua dell'art. 10, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della "dichiarazione di interesse culturale" prevista dal D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n. 11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017; Cass.n. 19878 del 05/10/2016). In altri termini è necessario per il riconoscimento del valore storico-culturale l'ufficializzazione del vincolo da parte della Soprintendenza ex lege n. 42 del 2004: la notificazione del provvedimento impositivo, da eseguire in forma amministrativa ai sensi del R.D. 30 gennaio 1913, n. 263, art. 53 (tuttora in vigore in virtù del richiamo fattone nella L. n. 1089 del 1939, art. 73), costituisce elemento costitutivo della fattispecie (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato); la qualificazione dei beni culturali di cui agli artt. 2 e 3, dipende dunque esclusivamente dalla notifica del provvedimento che riconosce dette qualità» (così, Cass. Sez. V, 7 marzo 2019, n. 6636); 10.3. come si desume dalla stessa sentenza TAR evocata in ricorso ([OSCURATO:PERSONA], 25 giugno 2018, n. 467) si trattava, in effetti, di vincolo apposto nel piano regolatore, il che ne esclude la rilevanza ai fini della reclamata esenzione; 10.4. come chiarito dalla Corte, infatti, l’agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili qualificati d'interesse storico- artistico (secondo il cui disposto «Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»), trova la sua ratio nella necessità di contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi, per cui è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, richiamato dall'art. 2, comma 5, cit., e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all'art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, con la conseguenza che incombe al contribuente l'onere – nella specie non assolto - di provare la natura diretta o indiretta del vincolo apposto, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie agevolativa (Cass., Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 3266; Cass., Sez. T, 15 novembre 2017, n. 27077; Cass., Sez. VI/V, 3 maggio 2017, n. 10760; Cass., Sez. T, 7 novembre 2012, n. 19226; Cass. Sez. U., 9 marzo 2011, n. 5518; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2008, n. 25703); 11. inammissibile infin e risulta il quinto ed ultimo motivo ricorso, fondato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., sull’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura dei lavori eseguiti sul bene, consistiti da intervento di manutenzione straordinaria e non di recupero dell’immobile; 11.1. la doglianza è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: -la natura dei lavori eseguiti non integra un fatto del cui omesso esame ci si può lamentare a mente della citata disposizione, trattandosi di questione strettamente interpretativa e quindi di una valutazione diversamente censurabile; -peraltro, nel motivo si lamenta il fatto che l’avviso di accertamento abbia riqualificato i lavori e che la Commissione non abbia esaminato «l’impugnazione sul punto» (v. pagina 12 del ricorso),quindi dolendosi di un’omessa pronuncia, senza tuttavia – come già esposto - ritrascrivere o riassumere, ai fini dell’autosufficienza, i contenuti delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente in sede di gravame e senza nemmeno localizzarli; 12. alla luce delle complessive riflessioni che seguono, il ricorso va dichiarato inammissibile; 13. le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 14. va dato, infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.