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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25326/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30276-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale MENNAUTO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 85, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - avverso la sentenza n. 150 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale MENNAUTO, un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2013, conseguenti al disconoscimento della deducibilità di costi e della detraibilità dell'I.V.A. per operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 609/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st . di Pescara la quale, con sentenza n. 150, depositata il 25/02/2020, accolse parzialmente il gravame e riformò la decisione impugnata limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle maggiori imposte dirette, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - in linea generale, che (a) la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente ad escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni, ove ricorrano i presupposti dell'art. 109 del T.U.I.R. e chiarendo come, nel caso di specie, (b) l'amministrazione non avesse fornito la prova che i beni coinvolti nell'operazione illecita furono acquistati per commettere il reato, anziché per essere commercializzati; Ric. 2020 n. 30276 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla

I. n. 44 del 2012, nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente a fronte della partecipazione alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese alle riprese per cui è causa, unicamente per non trattarsi di esborsi connessi a beni acquistati al sol fine di commettere reati, senza, tuttavia, verificare che detti costi rispondessero (con relativo onere a carico del contribuente) ai requisiti dell'effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 -bis, della

I. n. 537 del 1993 - nella formulazione, applicabile ratione temporis, introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o Ric. 2020 n. 30276 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- determinabilità (Cass., Sez. 5, 15.3.2022, n. 8480, Rv. 664150-01); che, dunque - come correttamente evidenziato dalla difesa erariale - la sola mancata dimostrazione dell'utilizzazione degli acquisti compiuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti non è sufficiente a giustificare l'affermazione della deducibilità dei relativi costi, occorrendo, al contrario, che ricorrano gli ulteriori requisiti di cui al cit. art. 109 T.U.I.R., l'onere della cui prova ricade pur sempre sul contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 21.11.2019, n. 30366, Rv. 655932-01); che da tali principi si è discostata la C.T.R. la quale, al di là di una generica affermazione circa la necessità di "colorare" i costi di cui si invoca la deducibilità, in termini di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5, terzo cpv.), ha invece riconosciuto sussistente il diritto della MENNAUTO sulla base della sola mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'utilizzo dei beni acquistati dalla contribuente per finalità (illecite) diverse da quella della loro commercializzazione; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, Ric. 2020 n. 30276 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30276-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale MENNAUTO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 85, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - avverso la sentenza n. 150 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale MENNAUTO, un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2013, conseguenti al disconoscimento della deducibilità di costi e della detraibilità dell'I.V.A. per operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 609/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st . di Pescara la quale, con sentenza n. 150, depositata il 25/02/2020, accolse parzialmente il gravame e riformò la decisione impugnata limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle maggiori imposte dirette, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - in linea generale, che (a) la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente ad escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni, ove ricorrano i presupposti dell'art. 109 del T.U.I.R. e chiarendo come, nel caso di specie, (b) l'amministrazione non avesse fornito la prova che i beni coinvolti nell'operazione illecita furono acquistati per commettere il reato, anziché per essere commercializzati; Ric. 2020 n. 30276 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla I. n. 44 del 2012, nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente a fronte della partecipazione alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese alle riprese per cui è causa, unicamente per non trattarsi di esborsi connessi a beni acquistati al sol fine di commettere reati, senza, tuttavia, verificare che detti costi rispondessero (con relativo onere a carico del contribuente) ai requisiti dell'effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 -bis, della I. n. 537 del 1993 - nella formulazione, applicabile ratione temporis, introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o Ric. 2020 n. 30276 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- determinabilità (Cass., Sez. 5, 15.3.2022, n. 8480, Rv. 664150-01); che, dunque - come correttamente evidenziato dalla difesa erariale - la sola mancata dimostrazione dell'utilizzazione degli acquisti compiuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti non è sufficiente a giustificare l'affermazione della deducibilità dei relativi costi, occorrendo, al contrario, che ricorrano gli ulteriori requisiti di cui al cit. art. 109 T.U.I.R., l'onere della cui prova ricade pur sempre sul contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 21.11.2019, n. 30366, Rv. 655932-01); che da tali principi si è discostata la C.T.R. la quale, al di là di una generica affermazione circa la necessità di "colorare" i costi di cui si invoca la deducibilità, in termini di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5, terzo cpv.), ha invece riconosciuto sussistente il diritto della MENNAUTO sulla base della sola mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'utilizzo dei beni acquistati dalla contribuente per finalità (illecite) diverse da quella della loro commercializzazione; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, Ric. 2020 n. 30276 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
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