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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12764/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaPietro da Cortona, n.8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rio Crisafulli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Messina n. 848/18 , depositata il 1° ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].

Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]- bucco, già socia della Cooperativa ed esclusa dalla stessa con delibera del 4 gennaio 2010, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/12, emesso il 9 maggio 2012, con cui il Tribunale di Messina le aveva intimato la restituzione della somma di Euro 20.000,00, versata dalla Longobucco ai fini dell'ammissione alla società.

A sostegno della domanda, l'attrice affermò che la somma riportata nel giornale di contabilità era stata erroneamente imputata alla Longobucco, es- sendo stato il versamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], anch'egli socio della Cooperativa.

Si costituì la Longobucco, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto.

1.1. Con sentenza del 6 maggio 2014, il Tribunale di M essina accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, rigettando la domandaproposta dalla Longobucco. 2.

L'impugnazione proposta da quest'ultima è statarigettata dalla Corte d'appello di Messinacon sentenza del 1° ottobre 2018.

Premesso che l'appellante non aveva chiesto la liquidazione della propria quota, riconducibile al rapporto sociale, ma la restituzione dell'importo ver- sato a titolo di anticipazione, riconducibile al rapporto di scambio intercor- rente con la società, avente carattere sinallagmatico, la Corte ha rilevato che la Cooperativa non aveva messo in discussione l'avvenuta effettuazione di due versamenti da parte del Marino, entrambi imputabili al rapporto di scam- bio, ma si era limitata a far valere l'erroneità dell'annotazione di uno di essi in favore della Longobucco.

Ha osservato in proposito che le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione sono assistite da una presunzione sem- plice di veridicità che non ne esclude la libera valutazione da parte del giudice, aggiungendo che le relative annotazioni non sono configurabili né come una ricognizione di debito né come una confessione.

Ciò posto, ha ritenuto che nella specie la scrittura prodotta non fosse idonea a dimostrare che il versa- mento era stato eseguito dalla Longobucco o da un soggetto da lei designato, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un rapporto idoneo a giustifi- care l'effettuazione del versamento da parte del Marino, e non potendosi rav- visare una ricognizione di debito nelle lettere inviate dalla Cooperativa alla Longobucco, dalle quali emergeva soltanto la disponibilità alla verifica di quanto spettante alla socia esclusa.

Ha escluso l'obbligatorietà del deferi- mento del giuramento suppletorio, neppure sollecitato, rilevando comunque la mancanza di una semiplena probatio idonea a giustificarlo, e ritenendo inammissibili le prove testimoniali dedotte dall'appellante, la quale non aveva mai chiesto la revoca dell'ordinanza con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione.

3. Avverso la predetta sentenza la Longobucco ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché la falsa applica- zione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ., osservando che la Corte territoriale ha ritenuto per un verso fondate le censure riflettenti la mancata contesta- zione del titolo del versamento, e per altro verso infondate quelle riguardanti la contestazione della veridicità del libro giornale.

Premesso inoltre che le annotazioni riportate nelle scritture contabili hanno efficacia di confessione stragiudiziale, costituendo piena prova a sfavore dell'imprenditore, a condi- zione che non riportino altri fatti idonei ad estinguere gli effetti del credito, sostiene che, a fronte dell'annotazione a suo favore di uno dei versamenti effettuati dal Marino, incombeva alla Cooperativa l'onere di dimostrarne l'i- nefficacia, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il Marino avesse effettuato un altro versamento.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1189, 2395 e 2535 cod. civ., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel ritenere erronea l'annotazione a suo favore del versamento effettuato dal Marino, la sentenza impugnata non ha spiegato la ragione della contestuale effettua- zione di due distinti versamenti da parte dello stesso soggetto.

Premesso inoltre che non era stata fornita la prova dell'avvenuta restituzione della somma erroneamente annotata o della relativa richiesta, sostiene che dalle lettere della Cooperativa emergeva chiaramente l'imputabilità del versa- mento ad essa ricorrente, aggiungendo che né la Cooperativa né il Marino avevano mai rilevato alcun errore nell'annotazione dei versamenti.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ., senza che fossero stati ammessi i mezzi di prova dedotti dalle parti, ed in particolare la prova testimoniale articolata da essa ricorrente.

4. Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, non merita acco- glimento l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della controricor- rente, la quale ne contesta la specificità, in ragione dell'indebita commistione tra i dedotti vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.

La contestuale deduzione, nel medesimo motivo, di profili dicensura ete- rogenei non costituisce infatti, di per sé , causa d'inammissibilità dell'impu- gnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di specificità imposto dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., che le doglianzesiano prospettate in modo tale da consentirne, se necessario, l'e- same separato,come se fossero articolate in motivi diversi (cfr. Cass., Sez.

Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez.

I, 9/12/2021, n. 39169; Cass., Sez.

II, 23/10/2018, n. 26790).Tale distinzione risulta nella specie alquanto agevole, avendo la ricorrente lamentato per un verso la violazione delle norme che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova e l'efficacia probatoria delle scritture contabili, e per altro verso l'illogicità e la contraddittorietà della mo- tivazione, per essere la Corte d'appello pervenuta, nella ricostruzione dei fatti, a conclusioni diverse da quelle giustificate dall'applicazione delle norme ri- chiamate.

5. Il primo motivo, concernente la valutazione delle risultanze del libro giornale della società, è fondato.

Ai fini della predetta valutazione, la sentenza impugnata ha infatti richia- mato correttamente il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a regi- strazione, secondo cui l'art. 2709 cod. civ., disponendo che le relative risul- tanze fanno prova contro l'imprenditore, stabilisce una presunzione semplice, a sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, la quale comporta un'alterazione del regime generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ., ma non esclude l'ammissibilità di una prova contraria, liberamente valutabile del giudice di merito, con apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass., Sez.

I, 22/05/ 2009, n. 11912; 5/02/1996, n. 936; Cass., Sez.

V, 25/03/2003, n. 4329).

Nell'applicazione di tale principio, la Corte d'appello non ne ha fatto tuttavia buon governo, dal momentoche, pur avendo rilevato che nel libro giornale della [OSCURATO:PERSONA] risultava annotato un versamento di Euro 20.000,00 a nome della Longobucco, ha ritenuto inattendibile tale attribuzione, sulla base della mera allegazione dell'erroneità della stessa da parte della società opponente, senza curarsi di approfondire le ragioni di tale errore, ma limitandosi ad os- servare che il versamento era stato effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA], ed aggiungendo che, in un siffatto contesto, sarebbe spettato alla ricorrente l'o- nere di fornire la prova della sussistenza di un qualche rapporto con il pre- detto soggetto, tale da giustificare l'avvenuta effettuazione del pagamento per conto altrui.

Tale ragionamento, oltre a risultare palesemente illogico, in quanto af- fetto da un'insanabile contraddizione tra le premesse e le conclusioni, si pone in contrasto con il principio giuridico richiamato a fondamento della decisione, traducendosi nell'esclusione dell'efficacia presuntiva dell'annotazione ripor- tata nel libro giornale, non sorretta dall'indicazione di elementi contrari even- tualmente emersi dall'istruttoria espletata, ma dalla constatazione dell'ina- dempimento da parte della ricorrente di un onere probatorio che, sulla base del predetto principio, sarebbe dovuto invece gravare sull'opponente.La pre- sunzione di veridicità che assisteva l'annotazione del versamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riguardante esclusivamente l'effettuazione dello stesso, ma anche la sua imputazione alla Longobucco, avrebbe infatti imposto alla società opponente di non limitarsi ad allegarne l'erroneità, ma di indicare la causa dell'errore e di fornire la relativa prova: a tal fine, non poteva ritenersi sufficiente la mera circostanza, allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] e rimasta incontestata, che il pagamento fosse stato effettuato da unsoggetto diverso, non essendo stato neppure dedotto che quest'ultimoavesseinteso estinguere un debito proprio, anziché un debito altrui, come consentito dall'art. 1180 cod. civ., e incombendo dunque all'opponentel'onere di dimostrare che tra la Longobucco e il Marino non sussisteva in realtà alcun rapporto idoneo a giu- stificare l'effettuazione del versamento.

Inconferente deve ritenersi, al riguardo, anche l'affermazione della Corte territoriale,secondo cui le annotazioni riportate nelle scritture contabili non sono qualificabili né come ricognizione di debito, costituendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore de- stinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorrette dall'animus confitendi: se è vero, infatti, che l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2709 cod. civ. alle risultanze delle scritture contabili, se fatte valere contro l'imprenditore, non equivale a quella di prova legalericonosciuta dagli artt. 2733 e ss. cod. civ. alla confessione, trattandosi di elementi indiziari nei confronti dei quali è ammessa la prova contraria, è anche vero, però, che al pari della ricognizione di debito, dalla quale si distinguono per la funzione meramente informativa che svolgono in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della impresa, dette risultanze contabili determinano un'inversione dell'onere della prova, che, operando sul piano processuale, pone a carico dell'imprenditore la dimostrazione della non veridicità dei fatti da esse emergenti.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, concernenti la ripartizione dell'onere di provare l'erroneità dell'anno- tazione contenutanel libro giornale e l'applicabilità della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 cod. civ.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Messina, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12764/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaPietro da Cortona, n.8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rio Crisafulli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Messina n. 848/18 , depositata il 1° ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]- bucco, già socia della Cooperativa ed esclusa dalla stessa con delibera del 4 gennaio 2010, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/12, emesso il 9 maggio 2012, con cui il Tribunale di Messina le aveva intimato la restituzione della somma di Euro 20.000,00, versata dalla Longobucco ai fini dell'ammissione alla società. A sostegno della domanda, l'attrice affermò che la somma riportata nel giornale di contabilità era stata erroneamente imputata alla Longobucco, es- sendo stato il versamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], anch'egli socio della Cooperativa. Si costituì la Longobucco, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto. 1.1. Con sentenza del 6 maggio 2014, il Tribunale di M essina accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, rigettando la domandaproposta dalla Longobucco. 2. L'impugnazione proposta da quest'ultima è statarigettata dalla Corte d'appello di Messinacon sentenza del 1° ottobre 2018. Premesso che l'appellante non aveva chiesto la liquidazione della propria quota, riconducibile al rapporto sociale, ma la restituzione dell'importo ver- sato a titolo di anticipazione, riconducibile al rapporto di scambio intercor- rente con la società, avente carattere sinallagmatico, la Corte ha rilevato che la Cooperativa non aveva messo in discussione l'avvenuta effettuazione di due versamenti da parte del Marino, entrambi imputabili al rapporto di scam- bio, ma si era limitata a far valere l'erroneità dell'annotazione di uno di essi in favore della Longobucco. Ha osservato in proposito che le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione sono assistite da una presunzione sem- plice di veridicità che non ne esclude la libera valutazione da parte del giudice, aggiungendo che le relative annotazioni non sono configurabili né come una ricognizione di debito né come una confessione. Ciò posto, ha ritenuto che nella specie la scrittura prodotta non fosse idonea a dimostrare che il versa- mento era stato eseguito dalla Longobucco o da un soggetto da lei designato, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un rapporto idoneo a giustifi- care l'effettuazione del versamento da parte del Marino, e non potendosi rav- visare una ricognizione di debito nelle lettere inviate dalla Cooperativa alla Longobucco, dalle quali emergeva soltanto la disponibilità alla verifica di quanto spettante alla socia esclusa. Ha escluso l'obbligatorietà del deferi- mento del giuramento suppletorio, neppure sollecitato, rilevando comunque la mancanza di una semiplena probatio idonea a giustificarlo, e ritenendo inammissibili le prove testimoniali dedotte dall'appellante, la quale non aveva mai chiesto la revoca dell'ordinanza con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione. 3. Avverso la predetta sentenza la Longobucco ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché la falsa applica- zione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ., osservando che la Corte territoriale ha ritenuto per un verso fondate le censure riflettenti la mancata contesta- zione del titolo del versamento, e per altro verso infondate quelle riguardanti la contestazione della veridicità del libro giornale. Premesso inoltre che le annotazioni riportate nelle scritture contabili hanno efficacia di confessione stragiudiziale, costituendo piena prova a sfavore dell'imprenditore, a condi- zione che non riportino altri fatti idonei ad estinguere gli effetti del credito, sostiene che, a fronte dell'annotazione a suo favore di uno dei versamenti effettuati dal Marino, incombeva alla Cooperativa l'onere di dimostrarne l'i- nefficacia, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il Marino avesse effettuato un altro versamento. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1189, 2395 e 2535 cod. civ., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel ritenere erronea l'annotazione a suo favore del versamento effettuato dal Marino, la sentenza impugnata non ha spiegato la ragione della contestuale effettua- zione di due distinti versamenti da parte dello stesso soggetto. Premesso inoltre che non era stata fornita la prova dell'avvenuta restituzione della somma erroneamente annotata o della relativa richiesta, sostiene che dalle lettere della Cooperativa emergeva chiaramente l'imputabilità del versa- mento ad essa ricorrente, aggiungendo che né la Cooperativa né il Marino avevano mai rilevato alcun errore nell'annotazione dei versamenti. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ., senza che fossero stati ammessi i mezzi di prova dedotti dalle parti, ed in particolare la prova testimoniale articolata da essa ricorrente. 4. Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, non merita acco- glimento l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della controricor- rente, la quale ne contesta la specificità, in ragione dell'indebita commistione tra i dedotti vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. La contestuale deduzione, nel medesimo motivo, di profili dicensura ete- rogenei non costituisce infatti, di per sé , causa d'inammissibilità dell'impu- gnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di specificità imposto dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., che le doglianzesiano prospettate in modo tale da consentirne, se necessario, l'e- same separato,come se fossero articolate in motivi diversi (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. I, 9/12/2021, n. 39169; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790).Tale distinzione risulta nella specie alquanto agevole, avendo la ricorrente lamentato per un verso la violazione delle norme che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova e l'efficacia probatoria delle scritture contabili, e per altro verso l'illogicità e la contraddittorietà della mo- tivazione, per essere la Corte d'appello pervenuta, nella ricostruzione dei fatti, a conclusioni diverse da quelle giustificate dall'applicazione delle norme ri- chiamate. 5. Il primo motivo, concernente la valutazione delle risultanze del libro giornale della società, è fondato. Ai fini della predetta valutazione, la sentenza impugnata ha infatti richia- mato correttamente il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a regi- strazione, secondo cui l'art. 2709 cod. civ., disponendo che le relative risul- tanze fanno prova contro l'imprenditore, stabilisce una presunzione semplice, a sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, la quale comporta un'alterazione del regime generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ., ma non esclude l'ammissibilità di una prova contraria, liberamente valutabile del giudice di merito, con apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/ 2009, n. 11912; 5/02/1996, n. 936; Cass., Sez. V, 25/03/2003, n. 4329). Nell'applicazione di tale principio, la Corte d'appello non ne ha fatto tuttavia buon governo, dal momentoche, pur avendo rilevato che nel libro giornale della [OSCURATO:PERSONA] risultava annotato un versamento di Euro 20.000,00 a nome della Longobucco, ha ritenuto inattendibile tale attribuzione, sulla base della mera allegazione dell'erroneità della stessa da parte della società opponente, senza curarsi di approfondire le ragioni di tale errore, ma limitandosi ad os- servare che il versamento era stato effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA], ed aggiungendo che, in un siffatto contesto, sarebbe spettato alla ricorrente l'o- nere di fornire la prova della sussistenza di un qualche rapporto con il pre- detto soggetto, tale da giustificare l'avvenuta effettuazione del pagamento per conto altrui. Tale ragionamento, oltre a risultare palesemente illogico, in quanto af- fetto da un'insanabile contraddizione tra le premesse e le conclusioni, si pone in contrasto con il principio giuridico richiamato a fondamento della decisione, traducendosi nell'esclusione dell'efficacia presuntiva dell'annotazione ripor- tata nel libro giornale, non sorretta dall'indicazione di elementi contrari even- tualmente emersi dall'istruttoria espletata, ma dalla constatazione dell'ina- dempimento da parte della ricorrente di un onere probatorio che, sulla base del predetto principio, sarebbe dovuto invece gravare sull'opponente.La pre- sunzione di veridicità che assisteva l'annotazione del versamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riguardante esclusivamente l'effettuazione dello stesso, ma anche la sua imputazione alla Longobucco, avrebbe infatti imposto alla società opponente di non limitarsi ad allegarne l'erroneità, ma di indicare la causa dell'errore e di fornire la relativa prova: a tal fine, non poteva ritenersi sufficiente la mera circostanza, allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] e rimasta incontestata, che il pagamento fosse stato effettuato da unsoggetto diverso, non essendo stato neppure dedotto che quest'ultimoavesseinteso estinguere un debito proprio, anziché un debito altrui, come consentito dall'art. 1180 cod. civ., e incombendo dunque all'opponentel'onere di dimostrare che tra la Longobucco e il Marino non sussisteva in realtà alcun rapporto idoneo a giu- stificare l'effettuazione del versamento. Inconferente deve ritenersi, al riguardo, anche l'affermazione della Corte territoriale,secondo cui le annotazioni riportate nelle scritture contabili non sono qualificabili né come ricognizione di debito, costituendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore de- stinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorrette dall'animus confitendi: se è vero, infatti, che l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2709 cod. civ. alle risultanze delle scritture contabili, se fatte valere contro l'imprenditore, non equivale a quella di prova legalericonosciuta dagli artt. 2733 e ss. cod. civ. alla confessione, trattandosi di elementi indiziari nei confronti dei quali è ammessa la prova contraria, è anche vero, però, che al pari della ricognizione di debito, dalla quale si distinguono per la funzione meramente informativa che svolgono in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della impresa, dette risultanze contabili determinano un'inversione dell'onere della prova, che, operando sul piano processuale, pone a carico dell'imprenditore la dimostrazione della non veridicità dei fatti da esse emergenti. 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, concernenti la ripartizione dell'onere di provare l'erroneità dell'anno- tazione contenutanel libro giornale e l'applicabilità della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 cod. civ. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Messina, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il s
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