CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro dei titoli, delle azioni, dei fondi e delle quote, con rigetto nel resto.Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Brescia, investito dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la misura cautelare reale, a fini di confisca facoltativa, in relazione alle "somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o qualsiasi altro tipo di rapporto bancario intestato o cointestato o comunque riconducibile allo stesso, titoli azionari o obbligazionari, quote di fondi di investimento, quote societarie (in particolare le quote presso la società SIMAS di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) fino alla concorrenza dell'importo di euro 261.000,00". 2. Nell'interesse del Savoldi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si rileva che, oltre a difettare il fumus del reato contestato, manca il nesso di pertinenzialità fra le somme sequestrate al Savoldi e il profitto del reato, da correlarsi alla contestata distrazione della somma di 261.000,00 euro impiegati nell'acquisto di lingotti d'oro. Si osserva come, anche dalla relazione della Guardia di Finanza, non emerga alcuna forma di reinvestimento della somma che sarebbe stata ottenuta dalla asserita liquidazione dei lingotti d'oro effettuata dal Savoldi. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, alla luce del contenuto della stessa informativa della Guardia di Finanza e del fatto che non siano emersi elementi diversi da quelli che avevano condotto nel 2020 il P.M., dopo cinque anni di indagine, a richiedere l'archiviazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e difetto di motivazione "in relazione ai beni oggetto del sequestro preventivo", rilevando: a) che né i conti correnti della Corsetti, ossia della moglie del Savoldi, né quelli dei figli avevano mai beneficiato di alcun emolumento riferibile alla asserita attività distrattiva; b) che dalle stesse informative predisposte in sede di indagine emergeva che i titoli della Corsetti erano stati formati con sostanze risalenti ad epoca anteriore al 2015; c) che tanto i beni della Corsetti che quelli dei figli derivavano da altre, lecite entrate; d) che la società SIMAS era stata fondata ben prima dei fatti oggetto dell'imputazione penale. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per mancato rispetto delle limitazioni derivanti dall'art. 545 cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto a questa Corte di annullare 4 senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro di titoli azionari od obbligazionari, quote di fondi di investimento e quote societarie, e rigettare nel resto. Considerato in diritto 1. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti dei quali si dirà subito infra. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in ludicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). La natura del vizio denunciato va apprezzata in termini sostanziali e non alla luce della qualificazione fornita dal ricorrente. Ciò posto, le doglianze che investono la sussistenza del fumus sono del tutto generiche e insistono sul fatto che in una fase iniziale delle indagini non si ritenne di richiedere alcuna misura cautelare nei confronti del Savoldi e che venne anche formulata richiesta di archiviazione. Tali profili, appena accennati, si sottraggono a qualunque puntuale contestazione dei rilievi svolti dall'ordinanza impugnata quanto agli elementi attualmente acquisiti che comprovano il trasferimento delle giacenze di un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi fallita, da parte del Savoldi, su altro conto corrente. Si tratta proprio dell'importo sino a concorrenza del quale il sequestro è stato disposto. Ciò posto, si osserva che il vincolo del quale si discute ha per oggetto esattamente il profitto del reato costituito da somme di denaro distratte alla fallita, con la conseguenza che esattamente il provvedimento impugnato ha richiamato Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, a mente della quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. La censura del ricorrente, secondo il quale il denaro in esame è poi stato trasformato in lingotti muove da una premessa che non viene recepita nel provvedimento impugnato, laddove la nozione di "profitto trasformato" (Sez. U n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700), presuppone che «la trasformazione abbia i caratteri della certezza e della esatta corrispondenza di valori». Coglie, invece, nel segno il ricorso, per le medesime ragioni appena esposte, quando, nella sostanza, rileva che sono stati assoggettati a sequestro preventivo beni diversi dalle somme fungibili depositate sul conto corrente, giacché, in effetti, i primi possono considerarsi oggetto di confisca diretta, quando la trasformazione del denaro costituente il profitto abbia i caratteri della certezza. Su tale profilo, l'ordinanza impugnata nulla dice, con la conseguenza che si impone l'annullamento con rinvio. 2. Il terzo motivo, al netto dei cenni concernenti i beni del Savoldi (per i quali vale quanto detto supra sub 1), riguarda beni di terzi sui quali il sequestro sarebbe stato eseguito. L'uso del condizionale si impone perché il punto non è specificamente dedotto in ricorso. In ogni caso, oltre a rivelarsi il difetto di interesse a dolersi del vincolo imposto su beni di terzi, si osserva che tratta di profili che attengono all'esecuzione della misura cautelare e non al momento genetico. Ne discende l'inammissibilità della doglianza. 3. Il quarto motivo è inammissibile poiché neppure deduce i presupposti fattuali che giustificherebbero l'applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro di beni diversi dalle somme di danaro con rinvio per nuovo giu