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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21365/2026

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le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti con unico atto, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che la seconda doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., in regime di prevalenza, è manifestamente infondato avuto riguardo alle pertinenti considerazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza in cui è stato evidenziato che già il Tribunale aveva concesso le suddette attenuanti generiche equivalenti in ragione del comportamento processuale degli odierni ricorrenti e non vi erano ragioni per la invocata prevalenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti con unico atto, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che la seconda doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., in regime di prevalenza, è manifestamente infondato avuto riguardo alle pertinenti considerazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza in cui è stato evidenziato che già il Tribunale aveva concesso le suddette attenuanti generiche equivalenti in ragione del comportamento processuale degli odierni ricorrenti e non vi erano ragioni per la invocata prevalenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M